Chiusa dalla Cassazione la complicata vicenda riguardante una docente di scuola superiore che è riuscita ad ottenere la possibilità di prendere parte al concorso del 2011 per dirigenti scolastici e si è anche piazzata tra i candidati vincitori ma, una volta ricevuta la comunicazione dell’assegnazione ad una sede a lei sgradita, ha commesso l’errore di non presentarsi per l’immissione in servizio e di non firmare il contratto.
Complessa la vicenda riguardante una docente che risultava vincitrice del concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2011 dal Ministero dell’Istruzione. Nello specifico, la lavoratrice, docente a tempo indeterminato presso la scuola media secondaria superiore, «aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per dirigenti scolastici ma era stata esclusa dalla procedura per asserita carenza della richiesta anzianità di servizio». I giudici amministrativi ne avevano però disposto l'ammissione alla procedura concorsuale, ammissione che aveva consentito alla docente di risultare tra i candidati vincitori. Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione aveva convocato la dirigente scolastica «per la sottoscrizione del contratto di lavoro e la contemporanea immissione in servizio presso una direzione didattica» che però la lavoratrice «aveva rifiutato, contestando l'assegnazione della sede e dichiarandosi disponibile ad accettare l’incarico direttivo presso un altro istituto comprensivo». A fronte di tali elementi, il Ministero dell’Istruzione aveva dichiarato la decadenza della lavoratrice dal diritto all’assunzione. Secondo i giudici di merito, nonostante le obiezioni proposte dalla donna, la posizione assunta dal Ministero dell’Istruzione è assolutamente legittima. Consequenziale, quindi, la risposta negativa dei giudici alle domande presentate dalla donna e volte ad ottenere, da un lato, l'accertamento del diritto ad essere assunta a tempo indeterminato quale dirigente scolastico con decorrenza dal 1 settembre 2012 e, dall’altro, la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni. In particolare, i giudici d’appello ritengono decisiva «la mancata presentazione senza giustificato motivo presso la sede di destinazione». Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal legale che ha rappresentato la lavoratrice. Anche per i giudici di terzo grado, difatti, a inchiodare la donna è «l’intervenuta decadenza dal diritto all'assunzione, decadenza derivata dalla mancata sottoscrizione del contratto individuale e dall’omessa immissione in servizio nel termine assegnato dall’amministrazione». Tale decadenza «era espressamente prevista dal bando di concorso», osservano i giudici, in applicazione del precetto secondo cui «decade dalla nomina il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito». E a questo proposito i magistrati ribadiscono che «nell'impiego pubblico, seppure contrattualizzato, la procedimentalizzazione stabilita, non solo per le operazioni concorsuali ma anche per gli adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria, è finalizzata ad assicurare trasparenza ed efficienza all’agire delle pubbliche amministrazioni, giacché il rispetto delle cadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento» in graduatoria. Inoltre, bisogna tenere presente che «il contratto individuale di lavoro, che con la contrattualizzazione ha sostituito il decreto di nomina, deve essere dunque sottoscritto, contestualmente all'assunzione in servizio, nel termine fissato dall’amministrazione». Per quanto concerne, poi, le giustificazioni addotte dalla lavoratrice e che, a suo parere, «renderebbero illegittimo il provvedimento di decadenza dal diritto all’assunzione», i magistrati precisano che la pubblica amministrazione ha «il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo» mentre non vi è «un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell’assunto solo qualora quest’ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa». In conclusione, per legittimare la mancata assunzione in servizio «si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità che giustifichi la mancata immissione in servizio». Ma tale impedimento «non è sicuramente ravvisabile» nella vicenda in esame poiché la lavoratrice ha fatto valere «non giustificazioni bensì contestazioni mosse alla regolarità della procedura, contestazioni che, all'evidenza, non la esoneravano dalla presentazione nel giorno e nel luogo fissato per la stipula del contratto individuale e per l'accettazione dell’incarico conferitole», concludono i magistrati.
Presidente Manna Relatore Di Paolantonio Rilevato che 1. la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da B.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande volte ad ottenere l'accertamento del diritto ad essere assunta a tempo indeterminato quale dirigente scolastico con decorrenza dal 1 settembre 2012 e la condanna del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento dei danni parametrati alle maggiori retribuzioni medio tempore spettanti 2. la B. , docente a tempo indeterminato della scuola media secondaria superiore, aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per dirigenti scolastici indetto dal MIUR nell'anno 2011 ed era stata esclusa dalla procedura per asserita carenza della richiesta anzianità di servizio 3. il TAR Lazio, con ordinanza cautelare numero 3624/2011, aveva disposto l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale e, successivamente, con sentenza del 28 novembre 2013 numero 10178, aveva accolto il ricorso 4. pendente il giudizio amministrativo, la ricorrente aveva sostenuto con riserva le prove concorsuali e si era collocata al […] posto della graduatoria finale, approvata con decreto del 17 agosto 2012 5. il Ministero, che inizialmente aveva accantonato i posti da destinare ai vincitori ammessi con riserva, in data 3 settembre 2012 aveva convocato la ricorrente per la sottoscrizione del contratto di lavoro e l'immissione in servizio presso la direzione didattica di […], che la B. aveva rifiutato, contestando l'assegnazione della sede e dichiarandosi disponibile ad accettare l'incarico direttivo presso l'Istituto comprensivo di […], sicché il Ministero, con successivo decreto numero 624 del 13 settembre 2012, aveva dichiarato la decadenza dal diritto all'assunzione 6. l'azione era stata proposta dalla ricorrente con ricorso cautelare del 19 marzo 2014 inizialmente accolta dal Tribunale, ma poi respinta in sede di reclamo , al quale aveva fatto seguito il giudizio di merito, che il Tribunale aveva definito con sentenza di rigetto delle domande sul rilievo assorbente della tardività dell'impugnazione del provvedimento di decadenza 7. la sentenza di rigetto è stata confermata dalla Corte distrettuale che, con la decisione qui impugnata, ha ritenuto preclusiva all'accoglimento delle domande la mancata presentazione senza giustificato motivo presso la sede di destinazione 8. il giudice d'appello ha richiamato la previsione contenuta nell'articolo 20 del bando di concorso, applicativa del disposto dell'articolo 17 del D.P.R. numero 487/1994, ed ha sottolineato il carattere pregiudiziale, dirimente ed assorbente del rilievo confermativo della sentenza di primo grado e dell'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in sede di reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. rispetto ai restanti argomenti, anch'essi peraltro nel merito infondati, sviluppati dalla difesa della ricorrente/appellante 9. per la cassazione della sentenza B.A. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mentre sono rimasti intimati C.G. e l'Ufficio Scolastico Regionale dell' OMISSIS . Considerato che 1. con il primo motivo è denunciato, ex articolo 360 c.p.c., numero 5, l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ravvisato dalla ricorrente nella mancata valutazione da parte della Corte territoriale della lettera del 4 settembre 2012 di contestazione procedura di nomina in ruolo Dirigenti scolastici , con la quale erano state denunciate irregolarità commesse nell'assegnazione delle sedi e la B. si era dichiarata disponibile ad accettare l'immissione in ruolo presso l'istituto comprensivo 2 di […] 2. la seconda censura, formulata ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 4, denuncia la violazione degli articolo 112,132 numero 4, 161 e 345 c.p.c. nonché mancanza assoluta di motivazione violazione del principio della domanda error in procedendo nullità della sentenza si addebita alla Corte territoriale di non avere speso alcuna argomentazione sul motivo di appello con il quale era stato censurato il capo della sentenza che aveva ritenuto la B. decaduta dall'impugnazione del decreto numero 624 del 13 settembre 2012 la ricorrente evidenzia che detta totale mancanza di motivazione integra violazione sia dell'articolo 132 c.p.c., sia dell'articolo 112 c.p.c. e determina la nullità della pronuncia gravata 3. con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui al numero 3 dell'articolo 360 c.p.c., è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 del bando di concorso, dell'articolo 20 del decreto MIUR 13.7.2011 pubblicato sulla G.U. numero 56 del 15.7.2011, dell'articolo 17 del D.P.R. numero 487/1994, dell'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. numero 165 del 2001, dell'articolo 1353 c.c. la ricorrente sostiene, in sintesi, che la decadenza prevista dal bando in caso di rifiuto dell'assunzione o di mancata presentazione senza giustificato motivo non poteva operare nella fattispecie perché, unilateralmente e illegittimamente, era stata proposta la sottoscrizione di un contratto sottoposto a condizione risolutiva 4. il quarto motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 4, denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell'articolo 112 c.p.c. nonché degli articolo 345 e 346 c.p.c. perché, si sostiene, non poteva la Corte d'appello ritenere legittimo il decreto adottato dall'amministrazione scolastica in assenza di impugnazione incidentale da parte del Ministero o, quantomeno, di riproposizione dell'eccezione ex articolo 346 c.p.c. il Tribunale, infatti, nel motivare il rigetto della domanda, aveva fatto leva unicamente sulla mancata tempestiva impugnazione ed aveva dichiarato di condividere le considerazioni ed obiezioni della ricorrente relative alle irregolarità compiute dall'Amministrazione quanto alla scelta della sede e non invece quelle del Tribunale collegiale sul punto 5. infine con la quinta critica, rubricata nullità del procedimento in relazione agli articolo 101, comma II, 112 e 159 c.p.c. nonché violazione dell'articolo 2969 c.c. violazione del principio della domanda violazione del contraddittorio , si sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto riformare la pronuncia di prime cure, in accoglimento del motivo di appello con il quale era stato dedotto che non poteva il Tribunale rilevare d'ufficio la decadenza dall'impugnazione del decreto numero 624 del 13 settembre 2012, non eccepita dai resistenti, senza provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio 5. il ricorso, che presenta profili di inammissibilità di cui si dirà in prosieguo, non può trovare accoglimento, perché correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto assorbente, rispetto ad ogni altra questione, l'intervenuta decadenza dal diritto all'assunzione, derivata dalla mancata sottoscrizione del contratto individuale e dall'omessa immissione in servizio nel termine assegnato dall'amministrazione non è in discussione che detta decadenza, come accertato dal giudice di merito, fosse espressamente prevista dal bando di concorso, che, correttamente, il giudice d'appello ha ritenuto attuativo del precetto dettato dall'articolo 17 del D.P.R. numero 487/1994, richiamato dall'articolo 70, comma 13, del D.Lgs. numero 165 del 2001, secondo cui il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio. 5.1. infatti nell'impiego pubblico, seppure contrattualizzato, la procedimentalizzazione stabilita, non solo per le operazioni concorsuali, ma anche per gli adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria, è finalizzata ad assicurare trasparenza ed efficienza all'agire delle Pubbliche Amministrazioni giacché il rispetto delle cadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento così in motivazione Cass. numero 6743/2022 il contratto individuale di lavoro, che con la contrattualizzazione ha sostituito il decreto di nomina, deve essere dunque sottoscritto, contestualmente all'assunzione in servizio, nel termine fissato dall'amministrazione 5.2. manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui sostiene che detti principi non potrebbero operare nella fattispecie, in ragione della condizione risolutiva unilateralmente imposta dall'amministrazione scolastica è pacifico, e ne dà atto la sentenza impugnata, che la ricorrente, inizialmente esclusa dalla procedura concorsuale, era stata ammessa con riserva a seguito dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR Lazio, sicché l'assunzione doveva essere necessariamente condizionata alla formazione del giudicato inerente al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura medesima è consolidato, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui nell'impiego pubblico sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, poiché la prima costituisce l'atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, posto che sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall'articolo 35 del D.Lgs. numero 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall'articolo 97, comma 4, della Carta fondamentale. Cass. numero 13884/2016 espressione dei principi generali sui quali detto orientamento riposa è anche la disciplina contrattuale dettata per la dirigenza scolastica, la quale espressamente prevede che Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. articolo 12 del CCNL 11 aprile 2006 necessariamente, pertanto, e non illegittimamente come asserito dalla ricorrente , l'assunzione di un candidato ammesso con riserva alla procedura concorsuale è subordinata, quanto all'efficacia, al positivo scioglimento della riserva stessa, in ragione dell'inscindibile legame di cui si è detto fra la stipula del contratto individuale e la legittima partecipazione alla procedura medesima 5.3. quanto, poi, alle giustificazioni che, a detta della ricorrente, renderebbero illegittimo il provvedimento di decadenza dal diritto all'assunzione, va detto che questa Corte si è già espressa sull'interpretazione dell'articolo 17 del richiamato D.P.R. numero 487/1994 del quale in ambito scolastico e per il personale docente l'articolo 436 del D.Lgs. numero 297/1994 riprende il contenuto e, in linea con la giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato che le disposizioni citate rimettono alla Pubblica Amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconoscono un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, che giustifichi la mancata immissione in servizio cfr. in tal senso Cass. numero 6743/2022 che richiama Cass. numero 4393/2020 , impedimento sicuramente non ravvisabile nella fattispecie nella quale la ricorrente fa valere, non giustificazioni, bensì contestazioni mosse alla regolarità della procedura, contestazioni che, all'evidenza, non esoneravano la B. dalla presentazione nel giorno e nel luogo fissato per la stipula del contratto individuale e per l'accettazione dell'incarico conferito 6. dalle considerazioni che precedono discende l'infondatezza del primo motivo, giacché, anche a voler ritenere che l'omesso apprezzamento della lettera inviata il 4 settembre 2012 possa integrare omesso esame di un fatto, anziché, come ritiene il Collegio, di una risultanza istruttoria, perché l'assenza di giustificazioni è stata accertata dalla Corte distrettuale, il fatto sul quale si fa leva sarebbe comunque privo di decisività, in quanto, lo si ripete, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, si trattava non di giustificazioni della mancata presa di servizio, da intendere nei termini sopra indicati, bensì di contestazioni mosse all'amministrazione in relazione all'assegnazione delle sedi, che la B. avrebbe dovuto far valere solo in un momento successivo all'instaurazione del rapporto di impiego 7. inammissibile è la seconda critica, che addebita alla Corte territoriale il vizio motivazionale in relazione al motivo di appello con il quale era stata censurata la pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto la parte decaduta dall'impugnazione del decreto dirigenziale del 13 settembre 2012 il ricorso non coglie pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione la mancanza di valide giustificazioni dell'omessa assunzione in servizio nella sede indicata questa Corte ha già affermato cfr. Cass. numero 20020/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione , ed al principio occorre dare continuità, che allorquando, come nella fattispecie, il giudice di merito ritenga ogni altra questione assorbita da quella esaminata e ritenuta fondata o infondata, la pronuncia non è omessa, se non in senso formale, ma deriva implicitamente dalla decisione di assorbimento, nè è resa in assenza di motivazione, in quanto la ragione del decisum sta, appunto, nell'affermazione del carattere assorbente della questione esaminata, affermazione alla quale, se l'assorbimento è correttamente dichiarato, non occorre aggiungere null'altro per assolvere agli oneri motivazionali imposti dall'articolo 132 c.p.c. escluso, quindi, che il vizio di motivazione possa riguardare in sé la decisione di assorbimento, va detto che un problema motivazionale si può porre solo qualora si riveli fondata la censura proposta avverso la decisione di assorbimento, censura che non è stata proposta in questa sede perché il ricorso, che non si confronta pienamente con il decisum della pronuncia gravata, non ha denunciato l'assenza di implicazione fra la questione assorbente e quella assorbita 8. per le medesime considerazioni è inammissibile il quinto motivo giacché, lo si ripete, la questione della tardività dell'impugnazione proposta avverso il decreto dirigenziale del 13 settembre 2012 è stata ritenuta assorbita dalla Corte territoriale e, pertanto, la censura con la quale si torna a sostenere che la decadenza dall'azione non poteva essere rilevata d'ufficio dal Tribunale senza prima sollecitare il contraddittorio è priva di specifica attinenza al decisum 8.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'articolo 366 numero 4 c.p.c., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio cfr. fra le tante Cass. numero 20910/2017, Cass. numero 17125/2007, Cass. S.U. numero 14385/2007 9. infine manifestamente infondato è il quarto motivo con il quale, riprendendo un argomento già accennato nello sviluppo del primo motivo, si sostiene, in sintesi, che in assenza di impugnazione incidentale o, quantomeno, di riproposizione ex articolo 346 c.p.c., sarebbe divenuta intangibile la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva affermato, in motivazione, che le contestazioni mosse alla procedura di assegnazione della sede integravano una valida giustificazione della mancata presa di servizio 9.1. sono suscettibili di giudicato interno solo i capi della sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione, perché fondati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, sicché il giudicato non può essere opposto in relazione a meri passaggi motivazionali Cass. numero 24358/2018 , tra l'altro resi ad abundatiam perché, una volta ritenuta inammissibile l'azione per asserita tardività della stessa, il Tribunale si era spogliato della potestas iudicandi cfr. fra le tante Cass. numero 18429/2022 e Cass. numero 29529/2022 9.2. a fronte della pronuncia di rigetto resa dal Tribunale, impugnata in appello, ben poteva la Corte territoriale confermare quella pronuncia con diversa motivazione perché in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, nè incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice Cass. numero 513/2019 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo 11. ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, come modificato dalla L. 24.12.12 numero 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. numero 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.