Fallimento: cosa fare contro gli atti di vendita del curatore delegato alla vendita?

Nel caso in cui il curatore preveda all’interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, si applicano per intero le disposizioni di cui agli artt. 591- bis e 591- ter c.p.c.

Nell'ambito di una procedura fallimentare di una s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile, il curatore delegato disponeva l'avviso di vendita di un immobile acquistato dal socio, in regime di comunione legale con la moglie che ha dunque proposto reclamo . Il giudice delegato, in accoglimento del reclamo, ordinava al curatore di versare alla donna la quota a lei spettante sul ricavato dalla vendita dell'immobile. Il provvedimento è stato impugnato dalla reclamante con reclamo al Tribunale che ha però respinto l'impugnazione per tardività. Secondo il Tribunale nel caso in cui, nell'ambito della procedura fallimentare, le vendite immobiliari si svolgano secondo le disposizioni del codice di procedura civile, l'interessato può sì presentare reclamo al giudice delegato avverso gli atti compiuti dal curatore quale delegato alla vendita, ma è poi tenuto a impugnare l'eventuale pronuncia a lui sfavorevole resa dal giudice adito ai sensi dell' art. 26 l. fall ., costituente lex specialis . La donna ha proposto risolto in Cassazione la quale rileva però l'inammissibilità del gravame. La vicenda deve infatti essere risolta alla luce del principio nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile , con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc bis , d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b , d. lgs. n. 149/2022 si applica nella sua interezza ne discende che l'ordinanza emessa dal G.D. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura né decisoria, né definitiva la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell' art. 111, comma 7, Cost. eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al G.D., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell' art. 26 l. fall . .

Presidente Cristiano – Relatore Pazzi Fatti di causa 1. Nell'ambito della procedura fallimentare della società omissis s.n.c. e del suo socio illimitatamente responsabile, D.T., il curatore, in qualità di delegato del Giudice Delegato presso il Tribunale di Lanciano ai sensi dell' art. 591-bis c.p.c. , predisponeva un avviso di vendita per un intero immobile che era stato acquistato dal D. in regime di comunione legale dei beni con la moglie D.R.L. . D.R.L. proponeva reclamo, ai sensi dell' art. 591-ter c.p.c. , avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile a F.M., lamentandone l'illegittimità perché era stato disposto di un bene appartenente solo in parte al fallito. Il giudice delegato, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ordinava che il curatore versasse alla reclamante la quota a lei spettante sul ricavato dalla vendita dell'immobile. 2. Il successivo reclamo proposto da D.R. contro il provvedimento del G.D. è stato respinto dal Tribunale di Lanciano con decreto del 13 giugno 2019. Il tribunale ha ritenuto che nel caso in cui, nell'ambito della procedura fallimentare, le vendite immobiliari si svolgano secondo le disposizioni del codice di procedura civile, l'interessato può sì presentare reclamo al G.D. ex art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti compiuti dal curatore quale delegato alla vendita, ma è poi tenuto a impugnare l'eventuale pronuncia a lui sfavorevole resa dal giudice adito ai sensi dell' art. 26 l. fall ., costituente lex specialis rispetto alla predetta norma processuale. Ha pertanto affermato che il reclamo, presentato da D.R. nel rispetto del termine di quindici giorni previsto degli artt. 591-ter e 669-terdecies c.p.c. ma oltre quello di dieci giorni stabilito dall' art. 26 l. fall ., era tardivo. 3. D.R.L. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a un unico motivo e assistito da memoria. F.M. e il fallimento di omissis s.n.c. e D.T. non hanno svolto difese. La Sesta Sezione di questa Corte, inizialmente investita della decisione della controversia, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell' art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 , convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020 n. 176 , sollecitando il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 4. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso in esame. Il provvedimento reclamato da D.R.L. ai sensi dell' art. 591-ter c.p.c. era costituito dal verbale di aggiudicazione predisposto dal curatore delegato alla vendita. Un simile provvedimento individuava il soggetto a cui il bene posto in vendita, all'esito della procedura competitiva e una volta pagato il prezzo, doveva essere trasferito e in questo modo vincolava il potere di vendere della procedura. Esso, però, non incideva direttamente, in via decisoria e definitiva, sul diritto di comproprietà della D.R. residuato a seguito dello scioglimento della comunione legale ex art. 191 c.c. , che sarebbe stato compromesso soltanto dalla pronunzia del decreto di trasferimento ai sensi dell' art. 586 c.p.c. . Ne discende l'inammissibilità del ricorso, poiché non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. un provvedimento che non statuisce in via decisoria e definitiva sul diritto che la parte assume leso. 5. Il Collegio ritiene tuttavia che ricorrano i presupposti per pronunciare nell'interesse della legge, ai sensi dell' art. 363, comma 1, c.p.c. , i principi di diritto che governano la peculiare fattispecie in esame. L' art. 591-ter c.p.c. - nel testo applicabile ratione temporis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. c.c. bis del D.L. n. 83/2015 , convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015 - prevede che quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies . La norma, nella parte qui di interesse, disciplina incidenti concernenti difficoltà incontrate nel suo agire dal professionista delegato ovvero la ritualità del suo operato. Tenuto conto dell'ambito applicativo della disposizione, e considerato che l'ordinanza di vendita, in caso di delega delle operazioni, è predisposta dal giudice, va dunque in primo luogo escluso che nel caso in esame fosse possibile contestare con un simile mezzo, anziché con l'ordinario reclamo ex art. 26 l. fall ., l'illegittimità nascente dall'ordinanza di vendita, la cui nullità in parte qua si è riverberata sugli atti successivi dell'estensione dell'esecuzione collettiva al diritto della comproprietaria residuato dopo lo scioglimento della comunione legale ex art. 191 c.c. . Il Tribunale di Lanciano, presumibilmente applicando il principio dell'apparenza nell'individuazione del mezzo di impugnazione v., fra molte, Cass. 3338/2012 , Cass. 12872/2016 , si è tuttavia attenuto all'errata qualificazione da parte del G.D. dell'originario reclamo proposto da D.R. contro il verbale di aggiudicazione e ha sostenuto a pag. 2 del provvedimento impugnato che la vendita di immobili su delega ex art. 591-bis c.p.c. nell'ambito di una procedura fallimentare implica che il reclamo avverso gli atti del delegato alle vendite venga sussunto sotto la previsione dell' art. 591-ter c.p.c. , colla conseguente inapplicabilità del reclamo previsto dall' art. 36 legge fallimentare , riservato ai reclami avverso gli atti di amministrazione del curatore. Tuttavia la ricezione della procedura esecutiva sul punto finisce qui, in presenza di una lex specialis per l'impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato . Questa conclusione sarebbe stata corretta cfr. Cass. 10925/2007 sulla scorta dell'originaria formulazione della norma, anteriore alle modifiche di cui al d. l. 83/2015 cit. nonché, va aggiunto, sulla scorta della sua nuova formulazione, introdotta, a seguito di un sostanziale revirement del legislatore, dall'art. 3, comma 42, lett. b , del d. lgs. n. 149/2022 , che prevedeva e prevederà, a partire dal 30 giugno 2023, ma per i soli procedimenti introdotti dopo tale data che l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione a definizione del reclamo dovesse e dovrà essere impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , cui, in sede concorsuale, corrisponde l' art. 26 l.f. . La conclusione risulta, invece, errata alla luce del testo dell' art. 591-ter c.p.c. vigente ratione temporis, che anche nell'ambito di una procedura concorsuale, sostituito il G.D. al G.E., deve trovare applicazione nella sua interezza, poiché l'incipit dell' art. 26 l. fall . prevede espressamente che contro i provvedimenti del giudice delegato può essere proposto reclamo salvo che sia diversamente disposto . Eccezione che nel caso di specie ricorre indubitabilmente, dato che la norma dell'esecuzione individuale prevede un proprio autonomo sistema di impugnazione. Nè è possibile sostenere che il disposto dell' art. 591-ter, ultimo periodo, c.p.c. sia incompatibile con la disciplina fallimentare e non possa trovare applicazione ai sensi dell' art. 107, comma 2, l. fall ., giacché in ambito concorsuale non esiste un principio generale secondo cui tutti i provvedimenti del G.D. debbono essere impugnati nelle forme e nei termini stabiliti dall' art. 26 l. fall . piuttosto che secondo le modalità previste per il singolo atto come avviene, ad esempio, nel caso dell' art. 36 l. fall . . Pertanto, la previsione all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile fa sì che la disciplina relativa alla delega delle operazioni di vendita di cui agli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. si applichi nella sua interezza. Se così è, si estendono conseguentemente anche all'ambito fallimentare non solo la necessità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies avverso il provvedimento emesso dal G.D. ex art. 591-ter, secondo periodo, c.p.c. , ma anche gli approdi a cui è giunta questa Corte nell'interpretazione della norma in discorso. Dunque, anche in ambito fallimentare l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell' art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti resi dal G.D. nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591-bis c.p.c. non ha natura nè decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, nè ordinario, nè straordinario ai sensi dell' art. 111, comma 7, Cost. si vedano in questo senso, ex multis, rispetto alle esecuzioni individuali Cass. 12238/2019 e Cass. 15441/2020 ne discende, ulteriormente, che eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al G.D., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell' art. 26 l. fall ., quale mezzo corrispondente, in ambito fallimentare, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all' art. 617 c.p.c. v. Cass. 12238/2019 . Deve perciò essere fissato il seguente principio nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b , del d. lgs. n. 149/2022 si applica nella sua interezza ne discende che i l'ordinanza emessa dal G.D. ai sensi dell' art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ ii l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura nè decisoria, nè definitiva iii la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, nè ordinario, nè straordinario ai sensi dell' art. 111, comma 7, Cost. iv eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al G.D., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell' art. 26 l. fall . . 6. La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell 'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 11 5, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 , comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.