Assolto il bidello che tocca il sedere di una studentessa "per meno di 10 secondi": non è violenza sessuale. Ecco le motivazioni dei giudici

Clamorosa decisione dei giudici del Tribunale penale di Roma. Esclusa la condanna di un uomo, collaboratore scolastico in un istituto superiore di Roma, finito sotto processo per avere toccato il sedere di una studentessa. L’episodio, risalente all’aprile del 2022, non può essere catalogato come violenza sessuale, secondo i giudici.

Nessuna condanna per il bidello che palpeggia il sedere di una studentessa se il gesto è catalogabile come scherzoso , seppur inappropriato, e ha avuto una durata limitata a pochi secondi . Sulle scale della scuola Scenario della vicenda, risalente all’aprile del 2022, è una scuola superiore di Roma. A finire sotto processo è un collaboratore scolastico , accusato da una studentessa di averla molestata toccandole il sedere. Chiara, dettagliata e credibile, secondo i giudici del tribunale penale di Roma, è la versione dei fatti fornita dalla ragazza, la quale ha raccontato che una mattina entrava a scuola in compagnia di una amica e giunta al primo piano dell’edificio scolastico, sentiva, mentre si stava tirando su i pantaloni che le erano scesi dalla vita, da dietro delle mani entrarle nei pantaloni, sotto gli slip, mani che dapprima le toccavano i glutei e poi la afferravano per le mutandine e la tiravano su, sollevandola di circa due centimetri . L’episodio è durato dai cinque ai dieci secondi, secondo la ragazza, la quale era convinta fosse stata l’amica e invece, dopo aver sentito toccare il sedere , si girava e vedeva il collaboratore scolastico ora sotto processo. A quel punto, la ragazza si recava in classe senza dire nulla mentre il collaboratore scolastico la seguiva e le diceva amore, lo sai che io scherzavo . Inevitabile, a quel punto, che l’episodio venisse alla luce, anche perché la ragazza lo raccontava ad un professore, che la portava dalla vicepreside e, una volta a casa, si confidava coi genitori. In quella stessa giornata, però, sempre a scuola, avveniva un altro fatto importante all’ora della ricreazione la ragazza si recava al bar della scuola e lì giungeva anche il collaboratore scolastico, il quale prima tentava di avvicinarla per parlare e poi, di fronte al rifiuto di lei , iniziava ad alzare la voce, dicendole che lei gli avrebbe rovinato la vita si metteva le mani nei capelli e prendeva a testate il bancone del bar . La credibilità della studentessa Per i giudici romani le dichiarazioni della ragazza sono pienamente credibili , in quanto dettagliate, prive di contraddizioni, logiche, coerenti, nonché prive di alcun intento calunnioso nei confronti del collaboratore scolastico, con cui ella aveva anche un rapporto cordiale, privo di astio o rancore . Peraltro, il racconto dell’episodio oggetto del processo ha trovato preciso riscontro , in primo luogo nella testimonianza resa dall’ amica della ragazza palpeggiata ella ha difatti assistito direttamente al toccamento subito dall’amica e ha ampiamente confermato in sede dibattimentale la dinamica dei fatti così come descritta dalla vittima del collaboratore scolastico . Da non trascurare le dichiarazioni fatte dall’uomo egli ha , in sostanza, ammesso di aver toccato la ragazza , ma per scherzo ” , mentre ha negato di averle infilato le mani dentro i pantaloni e sotto gli slip . Nello specifico, l’uomo ha riferito che aveva visto la ragazza ridere e scherzare con delle amiche e, mentre ella faceva il gesto di tirarsi su i pantaloni, si era limitato ad assecondarla nel movimento e, prendendola da dietro attraverso i passanti dei pantaloni, glieli aveva alzati, sollevandola leggermente da terra . Ma a quel punto, accorgendosi del disappunto della ragazza, l’aveva seguita in classe per dirle che era stato solo uno scherzo . Successivamente, durante il normale svolgimento della sua attività lavorativa, aveva incontrato alcuni studenti , i quali gli rivolgevano frasi del tipo vergognati, con te non ci parlo e vai via, tu tocchi il culo alle ragazze Davvero era uno scherzo? Nonostante tutto, secondo i giudici è impossibile condannare il collaboratore scolastico per violenza sessuale , poiché ci si trova di fronte a un palpeggiamento breve e frutto di un’ azione scherzosa . In premessa, comunque, i magistrati chiariscono che la condotta posta in essere dall’uomo all’interno dell’istituto scolastico è catalogabile, almeno sulla carta, come violenza sessuale, poiché si è appurato che egli ha repentinamente toccato una zona erogena , ossia i glutei della ragazza . Tuttavia, deve rilevarsi che la repentinità dell’azione – senza alcuna insistenza nel toccamento, tale perciò da considerarsi quasi uno sfioramento –, il luogo e il tempo della condotta – in pieno giorno, in locale aperto al pubblico e in presenza di altre persone – e le stesse modalità dell’azione, poi conclusasi con il sollevamento della ragazza, non consentono di configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale. Né tale elemento può desumersi , precisano i giudici, dalle frasi rivolte dall’uomo alla ragazza, ossia se avessi la tua età, mi risarei sposato” casi riconducibili , sempre secondo i giudici, all’atteggiamento confidenziale tenuto di solito dall’uomo e plausibilmente proferite nell’intento di consolare la ragazza . Per i giudici, quindi, è convincente la tesi difensiva dell’ atto scherzoso , seppur sicuramente inopportuno nel contesto in cui è stato realizzato per la natura del luogo e dei rapporti tra studentessa e collaboratore scolastica . Su questo tema, comunque, i giudici riconoscono che la natura scherzosa del gesto non esclude in automatico la catalogabilità della condotta come violenza sessuale. Ma essi aggiungono che nell’episodio oggetto del processo le modalità dell’azione compiuta dall’uomo lasciano ampi margini di dubbio sulla volontarietà nella violazione della libertà sessuale della ragazza, considerata proprio la natura di sfioramento dei glutei, per un tempo sicuramente minimo , posto che l’intera azione si è concentrata in una manciata di secondi e senza alcun indugio nel toccamento . Inoltre, appare verosimile , sempre secondo i giudici, che lo sfioramento dei glutei sia stato causato da una manovra maldestra dell’uomo , il quale potrebbe, in ragione della dinamica dell’azione, posta in essere mentre i soggetti erano in movimento e in dislivello l’uno dall’altra, potrebbe avere accidentalmente e fortuitamente attivato un movimento ulteriore e non confacente all’intento iniziale . E in questa prospettiva si colloca, sempre secondo i giudici, anche la condotta successiva tenuta dall’uomo, il quale si è reso conto della natura inopportuna del suo gesto, andato oltre le proprie intenzioni, solo alla manifestazione di disagio della ragazza e ha difatti cercato di chiarire la situazione ed evitare ogni fraintendimento .

Presidente Bonaventura - Svolgimento del processo Con decreto del 13.07.2022 il giudice per le indagini preliminari disponeva il rinvio a giudizio di A.A., sopra generalizzato, avanti al Tribunale in composizione collegiale per sentirlo rispondere del delitto di cui all' art. 609 bis , 609 ter n. 5 e 5 bis c.p. commesso ai danni della minore P.A. All'udienza del 6.12.2022 il Tribunale ammetteva la costituzione di parte civile della persona offesa e dei genitori della stessa. Il difensore di parte civile chiedeva che venisse chiamato in giudizio il Ministero dell'Istruzione in qualità di responsabile civile, il Tribunale si riservava. Il PM chiedeva l'integrazione del capo di imputazione con l'aggravante ex art. 61 n. 9 e n. 5, il Tribunale disponeva in conformità. All'udienza del 13.02.2023 l'avvocato di parte civile depositava copia del verbale di udienza del 6.12.2022 e del decreto di citazione del responsabile civile notificato al Ministero della Pubblica Istruzione, al PM e all'imputato. Il Tribunale dava atto del deposito di una memoria da parte della difesa. Il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e, sentite le parti, ammetteva le prove così come richieste. All'udienza del 23.02.2023 il PM depositava relata di notifica della misura interdittiva al Ministro della Pubblica Istruzione, eseguita in data 6.02.2023. Si procedeva, dunque, ad istruzione dibattimentale con l'escussione della persona offesa P.A. e della teste B.V. All'udienza del 20.03.2023 venivano sentiti i testimoni del PM G.C., G.G. e P.E. Le parti rinunciavano all'esame di A.AL. Si procedeva all'esame dell'imputato. Il PM depositava verbale di esecuzione della misura del 15.0 6.2022. La difesa chiedeva la revoca della misura ex art. 299 c.p.p. , La parte civile e il PM si rimettevano. Il Tribunale, revocava la misura interdittiva applicata con ordinanza del 14.06.2022. All'udienza del 6.06.2023 si procedeva all'escussione dei testi della difesa R.G., P.F., AC.M. e C.N. All'udienza odierna erano escussi i testi della difesa PA.E. e G.D. veniva quindi dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti formulavano le rispettive conclusioni. Motivi della decisione All'esito dell'istruttoria dibattimentale, non sono emersi elementi probatori sufficienti a formulare, senza alcun ragionevole dubbio, un giudizio di responsabilità dell'imputato. Parte lesa, P.A., sentita all'udienza del 23 febbraio 2023, riferiva le seguenti circostanze il giorno 12 aprile 2022 alle ore 9 e 40 circa, entrava a scuola in compagnia della sua amica B.V. e, mentre saliva le scale, giunta al primo piano, mentre si stava tirando sui pantaloni che le erano scesi dalla vita, sentiva da dietro delle mani entrarle nei pantaloni, sotto gli slip, che dapprima le toccavano i glutei e poi la afferravano per le mutandine e la tiravano su sollevandola di circa 2 centimetri il tutto durava circa cinque/dieci secondi . La ragazza era convinta che fosse stata l'amica, tuttavia si girava e vedeva l'odierno imputato. A quel punto, si recava in classe senza dire nulla ma l'A.A. la seguiva e le diceva amo lo sai che io scherzavo tuttavia, rimasto privo di risposta, si allontanava. La ragazza raccontava l'accaduto al professore G.G. che la portava dalla vicepreside. La P.A. riferiva inoltre che, all'ora della ricreazione, si recava al bar dove giungeva l'odierno imputato, il quale tentava di avvicinarla per parlare e, di fronte al suo rifiuto, iniziava ad alzare la voce dicendole che gli avrebbe rovinato la vita, si metteva le mani nei capelli e prendeva a testate il bancone del bar allora la ragazza, intimorita, si allontanava con dei compagni di classe. La persona offesa specificava che l'odierno imputato era solito rivolgersi a lei chiamandola amore e che in generale dava molta confidenza anche ad altre ragazze. In una occasione le aveva detto anche se avessi la tua età mi risarei sposato . Invero, la P.A., parlando dell'accaduto con le compagne di classe, scopriva che l'odierno imputato aveva avuto atteggiamenti simili anche con altre ragazze una compagna di scuola, in particolare, le aveva raccontato che un giorno, mentre giocava a ping­pong in palestra, era stata colpita dall'A.A. con una racchettata sui glutei. Le dichiarazioni della persona offesa sono apparse pienamente credibili, in quanto dettagliate, prive di contraddizioni, logiche, coerenti, nonché prive di alcun intento calunnioso nei confronti dell'imputato, con cui la P.A. aveva anche un rapporto cordiale e rispetto al quale non aveva alcun motivo di nutrire astio o rancore. Il racconto di parte lesa trova inoltre preciso risconto esterno in primo luogo nella testimonianza resa da B.V., che ha assistito direttamente al toccamento subito dall'amica da parte dell'imputato e che ha ampiamente confermato in sede dibattimentale la dinamica dell'accaduto per come esattamente descritta dalla P.A. Ancora, nelle dichiarazioni rese da G.C., barista presso il liceo omissis , il quale riferiva che il giorno 12 aprile 2022 la P.A., insieme alla B.V. e ad un'altra amica, si recavano al bar e gli raccontavano l'episodio di violenza occorso poco prima. Il teste raccontava che, poco dopo, giungeva l'odierno imputato, il quale iniziava ad inveire contro la P.A. dicendole tu mi rovini la vita, io non ti ho fatto niente , e colpiva il bancone del bar con una testata. Ulteriore riscontro estrinseco è ravvisabile nella testimonianza di G.G., all'epoca dei fatti insegnante di italiano e storia presso l'istituto omissis , il quale riferiva che il giorno 12 aprile 2022, nel cambio dell'ora, trovava fuori dall'aula la persona offesa con una sua amica ad attenderlo la P.A. era sconvolta e, in quella circostanza, gli raccontava che all'entrata di scuola, mentre saliva le scale, l'A.A. le aveva toccato il sedere . A quel punto il G.G. portava la ragazza dalla vicepreside. Ancora, a conferma delle dichiarazioni della persona offesa, vi è la testimonianza di P.E. il quale , sentito all' udienza del 20 marzo 2023, riferiva che il giorno 12 aprile 2022 riceveva una telefonata a metà mattinata proveniente dalla moglie la quale, agitata, gli intimava di recarsi immediatamente a scuola poiché la figlia era stata toccata da un operatore scolastico. Il P.A. si precipitava presso l'istituto dove veniva accolto dalla vicepreside che si scusava per l'accaduto. La stessa P.A., di ritorno a casa, gli riferiva nel dettaglio l'episodio di violenza da lei subito e, il giorno successivo, si recavano dalla preside per renderla edotta di quanto successo, anche in presenza delle forze dell'ordine. Il teste riferiva inoltre che la figlia nei giorni successivi non voleva andare a scuola poiché aveva paura di incontrare l'odierno imputato e che potesse succedere qualcosa, infatti spesso la accompagnava personalmente, e lo stesso faceva la moglie. L'imputato rendeva esame e in sostanza ammetteva di aver toccato la ragazza per scherzo ma negava di averle infilato le mani dentro i pantaloni e sotto gli slip. Invero, l'A.A. riferiva che, quel giorno, vedeva la P.A. ridere e scherzare con delle amiche e, mentre la ragazza faceva il gesto di tirarsi su i pantaloni, si limitava ad assecondarla nel movimento e, prendendola da dietro attraverso i passanti dei pantaloni, glieli alzava sollevandola leggermente da terra. A quel punto, accorgendosi del disappunto della ragazza, la seguiva in classe per dirle che era solo uno scherzo. L'imputato riferiva inoltre che, poco dopo, durante il normale svolgimento della sua attività lavorativa, incontrava alcuni ragazzi che gli proferivano frasi del tipo vergognati, con te non ci parlo vai via cammina, tu tocchi il culo alle ragazze a quel punto cercava la P.A. per chiedere spiegazioni e la trovava al bar dove tentava di avvicinarsi per parlarle ma veniva allontanato e aggredito verbalmente da altre ragazze così, preso dall'agitazione, tirava una testata contro il bancone del bar. I testi della difesa R.G., P.F., CI.M. e C.N., PA.E. e G.D. non hanno esposto circostanze rilevanti ai fini del decidere, limitandosi a riferire sulla personalità dell'imputato e sulla sua generica condotta in ambito scolastico, spesso confidenziale con gli studenti. La condotta posta in essere dall'imputato, quale descritta dalla persona offesa, integra sicuramente l'elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice di cui all' art. 609 bis c.p. egli ha infatti repentinamente toccato i glutei della parte lesa, zona erogena. In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo può consistere sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia, come nel caso di specie, nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso v. sul punto ex plurimis Cass. pen. n. 695/2004 . Quanto all'elemento soggettivo, deve rilevarsi che la repentinità dell'azione, senza alcun insistenza nel toccamento, da considerarsi quasi uno sfioramento, il luogo e il tempo della condotta, in pieno giorno in locale aperto al pubblico e in presenza di altre persone, e le stesse modalità dell'azione poi conclusasi con il sollevamento della ragazza non consentono di configurare l' intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale. Né tale elemento può desumersi dalle frasi riferite dalla stessa P.A. se avessi la tua età mi risarei sposato riconducibili all'atteggiamento confidenziale descritto da tutti, e plausibilmente proferite nell'intento di consolare la ragazza. Appare pertanto convincente la tesi difensiva dell'atto scherzoso, sicuramente inopportuno nel contesto in cui è stato realizzato per la natura del luogo e dei rapporti tra alunno e ausiliario. Al riguardo deve peraltro rilevarsi che anche la natura scherzosa dell'atto non esclude in astratto l'elemento soggettivo richiesto dalla norma. La Corte di legittimità ha ampiamente affermato che, in tema di violenza sessuale, il gesto compiuto ioci causa o con finalità di irrisione è qualificabile come atto sessuale punibile ai sensi dell' art 609 bis c.p. allorquando per le caratteristiche intrinseche dell'azione, rappresenta un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima. Nel caso di specie, le sopra descritte modalità dell'azione lasciano ampi margini di dubbio sulla volontarietà nella violazione della libertà sessuale della ragazza, considerato proprio la natura di sfioramento dei glutei, per un tempo sicuramente minimo, posto che l'intera azione si concentra in una manciata di secondi, senza alcun indugio nel toccamento. Inoltre, appare verosimile che lo sfioramento dei glutei sia stato causato da una manovra maldestra dell'imputato che, in ragione della dinamica dell'azione, posta in essere mentre i soggetti erano in movimento e in dislivello l'uno dall' altra, potrebbe avere accidentalmente e fortuitamente attivato un movimento ulteriore e non confacente all'intento iniziale. In tal senso depone anche la condotta successiva dell'imputato, che solo alla manifestazione di disagio della ragazza, si è reso conto della natura inopportuna del suo gesto, andato oltre le proprie intenzioni, tanto da cercare di chiarire la situazione ed evitare ogni fraintendimento. L'incertezza sulla sussistenza dell'elemento soggettivo impone una pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv cpp . P.Q.M. Visto l 'art. 530 cpv cp p assolve A.A. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.