Cambio di domicilio del difensore ed onere di controllo e ricerca

Qualora risulti il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento.

La Cassazione civile, Sez. II ordinanza n. 19475/2023 del 10 luglio , ha confermato la decisione di merito con la quale l'appello proposto era stato dichiarato inammissibile per tardività della notificazione. Il caso Un fornitore del servizio di lettura dei misuratori dell'energia elettrica otteneva un decreto ingiuntivo per prestazioni asseritamente non pagate, che la società committente opponeva, con successo. La revoca del decreto ingiuntivo avveniva con sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., letta quindi in udienza. L'appello L'impugnazione veniva dichiarata inammissibile per tardività. Nello specifico, l'atto di appello era stato notificato presso il procuratore domiciliatario della opposta, ma in prima battuta senza successo, perché lo stesso, circa tre anni prima, aveva trasferito il proprio studio professionale altrove sebbene nell'ambito della stessa città . La notifica veniva effettuata al nuovo domicilio qualche giorno più tardi. I motivi del rigetto dell'appello La prima argomentazione la Corte d'Appello richiamava quanto stabilito dalle Sezioni Unite sentenza n. 17352/2009 circa la facoltà e l'onere, per il notificante, di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio senza necessità di un provvedimento giudiziale, nei casi di mancato perfezionamento della prima notifica per circostanze non imputabili al richiedente. In aggiunta, la Corte territoriale evidenziava che non potesse ritenersi scusabile l' errore nella notificazione effettuata presso il precedente indirizzo del difensore di controparte, nonostante la conoscenza o conoscibilità dell'intervenuto trasferimento dello studio . L'errore non scusabile Nei fatti, l'errore è stato valutato come non scusabile” perché prima di notificare l'appello il difensore dell'appellante aveva ricevuto dal difensore di controparte una richiesta telematica di pagamento delle spese di lite , dalla quale risultava con chiarezza il nuovo indirizzo . Per cui, pur trattandosi di un atto di natura stragiudiziale, esso era idoneo a suscitare quanto meno un dubbio circa il persistere del precedente domicilio. Quindi, in base alla comune diligenza, la parte interessata avrebbe dovuto verificare presso il Consiglio dell'ordine l'attualità del domicilio. La seconda argomentazione in ogni caso, era stato superato il termine pari alla metà di quello di cui all' articolo 325 c.p.c. che rappresentava il termine ultimo nel caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante. I motivi di censura in Cassazione Come accennato, la Corte d'appello aveva dato rilievo ad un atto stragiudiziale, mentre, secondo la ricorrente, tale atto, estraneo al processo e con oggetto e finalità del tutto diverse dalla comunicazione di mutamento del domicilio, non era idoneo a determinare la presunzione di conoscenza legale, da parte del notificante, del mutamento del luogo dove doveva effettuarsi la notificazione . Inoltre, non sarebbe stato considerato che si trattava, al più, di notifica nulla, e non inesistente, per cui doveva essere applicato il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Sull'errore inescusabile I Giudici di legittimità confermano la decisione di merito circa l' inescusabilità dell' errore nella notificazione , considerato che il domicilio del difensore era variato ma comunque all'interno della stessa città. Infatti, in caso di errore nel domicilio preso il quale effettuare la notificazione occorre tenere differenziate due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia. Questo perché, nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l' effettivo domicilio professionale del difensore. Di conseguenza, non può ritenersi giustificata l'indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell'ambito del giudizio del successivo mutamento. In sostanza, qualora risulti il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica , al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento. Nel caso di specie, il difensore domiciliatario apparteneva al foro del luogo in cui era stato chiamato a svolgere il suo mandato e non era perciò tenuto a comunicare alle controparti il successivo mutamento di tale domicilio, che si doveva presumere noto alla controparte, in quanto regolarmente comunicato all'ordine di competenza. Altre ipotesi la notifica della sentenza contenente un domicilio non più attuale In questo quadro viene confermata la valutazione di inescusabilità della notificazione , anche perché nel caso concreto, secondo la Cassazione, non è possibile operare alcuna tutela dell'affidamento come è invece accaduto in altre fattispecie in cui, nonostante l'assenza di oneri in capo al difensore esercente nel distretto di comunicare le variazioni del suo indirizzo di studio, è stata ritenuta giustificata la notifica dell'appello al vecchio indirizzo, perché il difensore stesso aveva notificato una sentenza riportante un domicilio non più attuale, non accompagnata da alcuna indicazione che valesse a non indurre in errore il destinatario dell' atto. Il valore della comunicazione stragiudiziale PEC contenente il nuovo domicilio Quanto al valore della comunicazione stragiudiziale richiesta di pagamento delle spese di lite , si trattava di un messaggio di posta elettronica certificata , nel quale era stato riportato il nuovo indirizzo dello studio del difensore. Tale circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, viene confermata dai magistrati, perché valutata in contrasto al sorgere dell'affidamento. Si potrebbe sintetizzare l'insegnamento della Cassazione dicendo che tale circostanza doveva rappresentare un campanello d'allarme, tale da indurre a più approfondite indagini circa l'attualità del domicilio del difensore destinatario della notificazione. Sull'asserita nullità della notificazione I Giudici di legittimità rigettano anche tale censura, osservando che nella fattispecie non vi era alcuna notifica nulla” da sanare. Infatti, la seconda notifica era stata regolarmente eseguita, e, comunque, la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività dell'atto di appello se questo sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall'impugnazione era ormai inutilmente spirato. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Presidente Bertuzzi – Relatore Varrone Fatti di causa 1. L'E. s.p.a. proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 11056 del 2011, emesso dal Tribunale di Roma su ricorso dell'odierna ricorrente, fondato su cinque fatture emesse per lavori eseguiti e non pagati relativi ai servizi di rilevazione delle letture dei misuratori dell'energia elettrica fornita agli utenti delle zone di Omissis . 2. Il Tribunale di Roma in data 09 febbraio 2017, emetteva ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. , sentenza con cui dichiarava infondata la pretesa creditoria vantata dalla società Energetica srl e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese di lite. 3. La società Energetica srl proponeva appello avverso la suddetta sentenza con atto datato 25 agosto 2017, notificato alla controparte in data 26 settembre 2017. 4. La società Enel-Distribuzione spa si costituiva in giudizio, eccependo in via pregiudiziale, la tardività ed inammissibilità dell'atto di appello, e contestandone, nel merito, la fondatezza in fatto ed in diritto. 5. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'appello per tardività. In particolare, il giudice del gravame rilevava che, nel giudizio di primo grado, E. S.P.A. era rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Marco Mammoliti procuratore della stessa E. S.p.A. giusta procura per Notar A.N. di Omissis n. rep. Omissis , racc. Omissis , in data 30 dicembre 2015 e Giuseppe Orazio Lagoteta, del Foro di Roma, presso il cui studio in Omissis l'opponente avevo eletto domicilio. La sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. , era stata pubblicata in data 9 febbraio 2017, data della lettura in pubblica udienza. L'atto di impugnazione era stato notificato in data 7 settembre 2017, all'Avv. Giuseppe Orazio Lagoteta, in Omissis , con esito negativo in quanto trasferito da circa 3 anni. La notifica è stata quindi effettuata al predetto avvocato in Omissis , in data 26 settembre 2017. 5. 1 La Corte d'Appello, così precisati i fatti, richiamava quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17352 del 2009 circa la facoltà e l'onere, per il notificante, di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio senza necessità di un provvedimento giudiziale, nei casi di mancato perfezionamento della prima notifica per circostanze non imputabili al richiedente. Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che il giudice di legittimità Cass. 16040 del 2015 aveva chiarito che non potesse ritenersi scusabile l'errore nella notificazione effettuata presso il precedente indirizzo del difensore di controparte, nonostante la conoscenza o conoscibilità dell'intervenuto trasferimento dello studio. Tale principio si attagliava esattamente alla fattispecie, in quanto, pur ammettendo che l'appellante non avesse avuto l'onere di verificare il permanere del domicilio eletto dai difensori di controparte uno solo dei quali, peraltro esercente fuori circondario in data 10 febbraio 2017 il precedente difensore dell'odierna appellante aveva ricevuto un messaggio telematico con cui l'Avv. Giuseppe Orazio Lagoteta sollecitava il pagamento delle spese di lite, preannunciando in caso contrario il recupero forzoso del credito. Tale messaggio recava chiaramente in calce l'indicazione Omissis oltre ai recapiti telefonici e fax. Tale atto per quanto di natura stragiudiziale era certamente idoneo a suscitare quanto meno un dubbio circa il persistere del precedente domicilio e in base alla comune diligenza di verificare il persistere presso il Consiglio dell'ordine ove il nuovo indirizzo risultava segnalato dal 27 febbraio 2014. Pertanto, l'errore della prima notifica doveva ritenersi inescusabile. 5.2 Inoltre, era stato superato il termine pari alla metà di quello di cui all' art. 325 c.p.c. , che rappresentava il termine ultimo nel caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante. Nella specie dopo il primo tentativo data 7 settembre 2017 la successiva notifica era stata effettuata solo il 26 settembre, quindi a distanza di 19 giorni dalla prima. Infatti, nell'attestazione dell'UNEP di Omissis poteva leggersi che l'originale, completo delle relazioni di notifica, era pronto per la restituzione in data 9 settembre 2017 ed era stato ritirato dal richiedente in data 18 settembre 2017 . L'attestazione, quindi, affermava espressamente che il plico era pronto per la restituzione in data 9 settembre 2017 senza alcun cenno all'impossibilità di ritiro nella giornata del sabato, tanto più che anche nella giornata di sabato l'Ufficio UNEP rimaneva aperto, sia pure con personale ridotto. Risultava evidente che il mancato ritiro per ben 9 giorni era ascrivibile unicamente al comportamento del notificante, e non già degli ufficiali giudiziari. Inoltre, era trascorsa un'altra intera settimana, dal 18 settembre al 25 dello stesso mese senza lo svolgimento di alcuna attività. In definitiva, non sussistevano le circostanze eccezionali di cui fosse stata data rigorosa prova come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità Cass. n. 14594 del 2016 , ed il temine dimezzato decorreva dalla data in cui la relata negativa era disponibile per il ritiro 9 settembre 2017 . 6. Energetica Srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 7. E-Distribuzione spa ha resistito con controricorso. 8. La Società ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato Violazione e falsa applicazione degli artt. 330,170,141 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di secondo grado ha rilevato, a fondamento dell'inammissibilità dell'impugnazione, l'errore inescusabile da parte del notificante - il quale, in seguito alla ricezione del messaggio telematico in data 10 febbraio 2017, avrebbe disatteso la verifica della correttezza dell'indirizzo del domiciliatario - così, disconoscendo allo stesso notificante la facoltà di riprendere il procedimento notificatorio. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato Violazione e falsa applicazione dell' art. 325 c.p.c. , art. 155 c.p.c. , comma 4, nella parte in cui la Corte d'Appello ha dichiarato l'inammissibilità del gravame in conseguenza della tardiva notifica della stessa impugnazione eseguita oltre il termine dimezzato pari a quindici giorni, come stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 14594 del 2016. 2.1 La Società ricorrente premette che la Corte d'Appello ha dichiarato il gravame inammissibile perché notificato alla controparte oltre i termini di legge e, in tal senso, precisa che i primi due motivi di ricorso, pur autonomi e distinti, necessitano di una premessa comune. Infatti, la sentenza si fonda su due distinte argomentazioni 1 l'inescusabilità dell'errore, relativo alla prima notifica dell'atto di appello, che la parte appellante ha tentato di eseguire senza riuscirvi - all'indirizzo di studio del difensore domiciliatario della parte appellata, risultato errato per trasferimento di questi ad altro indirizzo 2 la tardività della seconda notifica dell'atto di appello che, eseguita su iniziativa della parte appellante al nuovo e corretto indirizzo del domiciliatario della controparte, avrebbe violato i termini previsti dalla giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite pari alla metà di quelli indicati dall' art. 325 c.p.c. . 2.2 Precisato ciò, con il primo motivo si censura la prima ratio decidendi vale a dire l'erronea statuizione di inescusabilità della mancata notifica. Nella sentenza impugnata, infatti, si attribuisce rilievo all'atto stragiudiziale con il quale la società ricorrente era stata messa asseritamente nelle condizioni di conoscere il nuovo domicilio della controparte. Secondo la ricorrente, tale atto estraneo al processo e con oggetto e finalità del tutto diverse dalla comunicazione di mutamento del domicilio, non era idoneo a determinare la presunzione di conoscenza legale da parte del notificante del mutamento del luogo dove doveva effettuarsi la notificazione. In realtà, è necessaria una comunicazione formale del mutamento di indirizzo quale onere gravante sul domiciliatario che trasferisca il proprio studio ad altro indirizzo. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori dalla circoscrizione cui è segnato, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso un altro procuratore assegnato alla circoscrizione del Tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto senza che il notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte degli eventuali mutamenti. Nella specie l'avvocato Mammoliti, difensore della parte appellata al momento della notifica, aveva eletto domicilio nello studio in Omissis dell'altro procuratore sicché troverebbe applicazione il principio sopraindicato. Peraltro, la società ricorrente ha notificato l'appello a entrambi i difensori e, dunque, quantomeno nei confronti del secondo, avente sede fuori dal circondario, sussisterebbe l'obbligo di comunicare il mutamento di domicilio. 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la tardività della seconda notifica perché effettuata oltre il termine di 15 giorni, pari alla metà di quello previsto dall' art. 325 c.p.c. . In realtà la ripresa del procedimento notificatorio sarebbe nei termini, stante la scadenza del quindicesimo in giornata festiva. Infatti, la prima notifica non andata a buon fine era pronta per la restituzione in data 9 settembre 2017. La successiva notifica è avvenuta il 25 settembre e non il 26 settembre 2017, essendo questa la data di consegna all'UNEP dell'atto da notificare al nuovo indirizzo. Dunque, dal 9 al 25 settembre intercorrono 16 giorni, ma il 24 settembre 2017 cadeva di domenica e, dunque, l'ultimo giorno utile per rientrare nei termini di cui alla giurisprudenza di legittimità S.U. 14954 del 2016 era il 25 settembre. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato Violazione e falsa applicazione dell' art. 156 c.p.c. , comma 3, nella parte in cui la Corte di Appello, dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività della relativa proposizione, ne ha ritenuto l'inesistenza in luogo della nullità, così disapplicando il regime delle sanatorie previsto dall' art. 156 c.p.c. , comma 3, secondo l'interpretazione datane dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14917 del 20 luglio 2016. Nella specie, in base alla pronuncia da ultimo citata, la notifica dell'appello doveva ritenersi nulla e non inesistente. Tale ultima ipotesi, infatti, ricorre solo nei casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè in definitiva omessa. Nel caso in esame, invece, l'atto è stato effettivamente consegnato all'appellato che si è tempestivamente e ritualmente costituito nel giudizio pur eccependo la tardività e inammissibilità dell'impugnazione. La nullità della notifica dovrebbe ritenersi, pertanto, sanata nel giudizio di appello per il raggiungimento dello scopo. 3.1 I tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati il primo e il terzo, inammissibile il secondo. Quanto al primo motivo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha operato una chiara distinzione fra l'ipotesi in cui la parte elegga domicilio presso il suo difensore e questi appartenga al foro del luogo dove presta la sua attività professionale e il caso in cui, invece, la parte nomini un difensore appartenente a un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo e tale difensore a sua volta elegga domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83 nel luogo dove ha sede il giudice nel primo caso i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l'albo professionale, mentre nel secondo caso il difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento del domicilio eletto extra districtum cfr. Cass., Sez. U., 24/7/2009 n. 17352 . In proposito deve evidenziarsi che le Sezioni Unite di questa Corte n. 14594/2016 , nel ribadire il precedente citato hanno affermato nuovamente che, in caso di errore nel domicilio preso il quale effettuare la notificazione nella specie, dell'atto di appello , occorre tenere differenziate due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia, posto che, nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell'ambito del giudizio del successivo mutamento sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818 . Le medesime sentenze delle Sezioni unite indicano una soluzione diversa per il caso in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all'elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82. Tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario così, in particolare, sez. un. 3818/2009, cit., cui si rinvia per una più completa ricostruzione della normativa del 1934 e della ratio dell'art. 82 . In buona sostanza, come confermato anche dalla giurisprudenza successiva, qualora risulti il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento Cass. n. 15056/2018 . 3.2 Ulteriore corollario è che, in caso di mancata notifica al difensore che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, tramite la riattivazione del processo notificatorio con immediatezza e lo svolgimento degli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall' art. 325 c.p.c. , salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate Cass. Cass. n. 20527/2017 , posto che l'applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica. 3.3 Nel caso di specie, come rilevato anche dalla controricorrente, il contenuto della procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e rilasciata da E. spa era il seguente il sottoscritto avv. Marco Mammoliti, nella qualità di procuratore di E. Spa conferisce agli avvocati Marco Mammoliti e Giuseppe Orazio Lagoteta il mandato a rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, E. Spa nel giudizio di opposizione che si intende promuovere con il suo esteso atto avverso il decreto ingiuntivo n. 11056/2011 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti della società e in favore della Energetica srl Eleggo domicilio ai fini del presente giudizio presso l'avv. Giuseppe Orazio Logoteta in Omissis . Di conseguenza l'avv. Lagoteta, presso il cui studio in Omissis corrispondente al domicilio eletto da E. Spa è stata eseguita la prima notifica dell'atto di appello non andata a buon fine a causa dell'intervenuto trasferimento nelle more del giudizio, non era il semplice domiciliatario ma anche il difensore della parte la parte E., tramite il proprio procuratore Avv. Marco Mammoliti aveva eletto domicilio in Omissis presso e nello studio dell'Avv. Lagoteta, il quale era stato chiamato a operare quale difensore e domiciliatario, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Mammoliti del foro di Catanzaro, per rappresentare la parte convenuta nella causa introdotta da E-Distribuzione Spa avanti al Tribunale di Roma il difensore domiciliatario apparteneva dunque al foro del luogo in cui era stato chiamato a svolgere il suo mandato e non era perciò tenuto a comunicare alle controparti il successivo mutamento di tale domicilio da Omissis a Omissis , che si doveva presumere noto a Energetica Srl, in quanto regolarmente comunicato all'ordine di competenza. Sulla base dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che la valutazione di inescusabilità della mancata prima notifica dell'atto di appello sia corretta. 3.4 Non può sottacersi, peraltro, che la prima notifica dell'atto di appello è avvenuta l'ultimo giorno utile del termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ex art. 327 c.p.c. , di talché non vi è stata alcuna attività o iniziativa di E-Distribuzione, quale ad esempio la notifica della sentenza di primo grado con indicazione di un'elezione di domicilio non più attuale, tale da indurre in errore la controparte. Al contrario vi è stata la comunicazione del nuovo indirizzo, che peraltro risultava dalla regolare comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati, sicché l'insuccesso del procedimento notificatorio dell'atto di appello è ascrivibile alla parte notificante. Non è possibile, infatti, operare alcuna tutela dell'affidamento come è accaduto in altra fattispecie in cui, nonostante l'assenza di oneri in capo al difensore esercente nel distretto di comunicare le variazioni del suo indirizzo di studio, è stata giustificata la notifica dell'appello al vecchio indirizzo perché il difensore stesso aveva notificato una sentenza riportante un domicilio non più attuale, non accompagnata da alcuna indicazione che valesse a non indurre in errore il destinatario dell'atto Cass. n. 13307/2018 . Come si è detto nel caso di specie, il precedente difensore della appellante aveva ricevuto comunque una comunicazione stragiudiziale dall'avv. Lagoteta nella quale era stato riportato il nuovo indirizzo dello studio. Con messaggio di posta elettronica certificata, infatti, E-Distribuzione aveva comunicato al difensore della controparte che l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata accolta e in tale messaggio era indicato il nuovo indirizzo di Omissis . Tale circostanza, pertanto, in senso contrario al sorgere dell'affidamento, avrebbe dovuto quanto meno ingenerare un dubbio, come si legge in sentenza, sul persistere del precedente domicilio eletto . La sentenza impugnata, infatti, ha posto in rilievo che fosse onere dell'appellante verificare il permanere del domicilio eletto da E-Distribuzione perché con atto stragiudiziale il nuovo domicilio era stato comunicato alla controparte. 3.5 Il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato dovendosi imputare alla parte la mancata notifica dell'atto di appello nel termine ex art. 327 c.p.c. . 4. A seguito dal rigetto del primo motivo di ricorso diviene inammissibile il secondo, volto a sostenere la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio non andato a buon fine, posto che, come evidenziato dallo stesso ricorrente, la decisione si è fondata su due autonome rationes decidendi, rispetto alle quali il ricorrente ha contrapposto due distinti motivi di impugnazione. In tal caso è sufficiente che uno solo dei motivi di ricorso sia infondato, perché la sentenza non possa essere cassata. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza ex plurimis Sez. 1, Ord. n. 18119 del 2020 Sez. 65, Ord. n. 9752 del 2017 . 5. Il terzo motivo è infondato. Non sussiste nel caso de quo una notifica nulla da sanare, posto che la seconda notifica era stata regolarmente eseguita e comunque la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività dell'atto di appello se questo, come nella specie, sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall'impugnazione è ormai inutilmente spirato. 6. Il ricorso è rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in Euro 5000, più Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.