Riforma Cartabia: la Cassazione ribadisce la necessità della querela di parte per il furto aggravato

La Corte chiarisce che il reato di cui all’art. 625 c.p., a seguito della riforma Cartabia, è perseguibile a querela di parte. L’art. 2, comma 1, lett. i, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 stabilisce infatti che all’art. 624 c.p. il terzo comma sia sostituito dal seguente il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio, se la persona offesa è incapace, per infermità o per età, ovvero se ricorre una delle circostanze di cui all’articolo 625 numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede .

La questione sottoposta all'attenzione della Cassazione, se pur riguardante la diversa ipotesi di non punibilità dell'imputata, ha offerto l'opportunità ai giudici di soffermarsi sul delitto di cui all' art. 625 c.p. toccato dalla recente riforma della Giustizia Cartabia . In primo e secondo grado la ricorrente veniva condannata per il reato di tentato furto aggravato ex art. 625, primo comma, n. 2 c.p. , nonostante il modico valore del bene oggetto di reato, circa 31 euro. I giudici di merito avevano ritenuto che le circostanze attenuanti di cui all' art. 62 n. 4 e 62- bis c.p. prevalessero sulle circostanze aggravanti. Ricorre in giudizio l'imputata, adducendo un unico motivo di doglianza la corte territoriale non aveva considerato che il massimo edittale della pena per il delitto di furto aggravato è pari a quattro anni di reclusione e dunque non sarebbe stato ostativo, in astratto, all'applicazione della causa di non punibilità , come dalla stessa richiesto. Il ricorso è fondato. Osserva la Corte che il giudice di merito è incorso in un errore nel calcolo della pena. Di conseguenza, anche alla luce del testo dell' art. 131- bis , comma 1, c.p. , vigente all'epoca dei fatti e del giudizio di merito prima, cioè, dell'intervento normativo operato dalla riforma Cartabia che ha attribuito rilievo non più al limite massimo di pena, bensì al minimo edittale , la pena massima era inferiore alla soglia di cinque anni oltre la quale non è applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Presidente Zaza Relatore Sgubbi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 31/05/2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia T.E.A. per il delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell' art. 625, comma 1 n. 2 c.p. . Si trattava del furto di un prodotto del valore di 31 Euro circa, sicché il Tribunale aveva riconosciuto all'imputata le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis c.p. , in regime di prevalenza sulla contestata aggravante. L'atto di appello aveva devoluto alla Corte territoriale la cognizione del punto della decisione inerente il diniego della causa di non punibilità prevista dall' art. 131-bis c.p. negata dal primo giudice sulla base di considerazioni inerenti la gravità concreta del fatto e la Corte di appello ha respinto l'unico motivo di gravame ritenendo che la pena edittale massima prevista per il delitto di furto aggravato ostasse all'applicazione dell'invocata norma. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo con unico motivo la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, non considerando che il massimo edittale della pena per il delitto di furto tentato aggravato nei termini di cui all'imputazione è pari a quattro anni di reclusione e dunque non ostativa, in astratto, all'applicazione della causa di non punibilità richiesta. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, L. n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Bologna deve essere incorsa in una svista, non considerando che il reato, originariamente contestato come furto aggravato consumato, è stato riqualificato in delitto tentato dal giudice di primo grado, la cui decisione è stata confermata dalla Corte territoriale. Pacificamente, dunque, la pena edittale massima era pari ad anni quattro di reclusione anni sei di reclusione, corrispondente alla pena edittale massima per il delitto di furto aggravato ai sensi dell' art. 625, comma 1 n. 2 c.p. , meno un terzo, corrispondente alla minima riduzione praticabile ai sensi dell' art. 56 c.p. in ragione del tentativo. Dunque, anche alla luce del testo dell' art. 131-bis, comma 1, c.p. , vigente all'epoca dei fatti e del giudizio di merito prima, cioè, dell'intervento normativo operato dall'art. 1, comma 1 lett. c D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 , che attribuisce rilievo non più al limite massimo di pena, bensì al minimo edittale , la pena massima era inferiore alla soglia di cinque anni oltre la quale non è applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte di appello, a causa della citata svista, non ha considerato gli argomenti sviluppati nel motivo di appello, con i quali dovrà confrontarsi nel giudizio di rinvio. 5. Il reato contestato è divenuto procedibile a querela, a seguito della c.d. riforma Cartabia. L'art. 2, comma 1 lett. i , D.Lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 150, la cui efficacia è stata differita al 30 dicembre 2022 dal D.L . 31 ottobre 2022 n. 162 , stabilisce infatti che all' art. 624 del codice penale il comma 3 è sostituito dal seguente Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis . Dunque, il furto consumato o tentato aggravato ai sensi dell' art. 625 n. 2 c.p. è oggi procedibile a querela. La condizione di procedibilità sussiste, essendo stata presentata querela in data 8.1.2018 dal titolare della farmacia in cui il furto è stato commesso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al diniego della causa di non punibilità di cui all 'art. 131-bis c.p ., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.