Declaratoria di difetto di giurisdizione nel procedimento d’urgenza e rimedi processuali

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare nell’ambito di un procedimento d’urgenza ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il provvedimento carattere decisorio né definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione.

A seguito della sospensione dall'esercizio della professione forense per omesso versamento del contributo annuale di iscrizione all'albo, inflitta ad un avvocato dal Consiglio dell'Ordine, veniva adito il Tribunale di Firenze con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. L'avvocato chiedeva l'accertamento dell'insussistenza di tale potere in capo al COA. Il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando il proprio difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione speciale del CNF . La decisione è stata confermata in sede di impugnazione del Tribunale in composizione collegiale. L'avvocato ha dunque proposto ricorso dinanzi ai Giudici di legittimità chiedendo la cassazione del provvedimento alla luce della tesi secondo cui per i provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. è sempre e solo competente il giudice ordinario . Il ricorso è inammissibile. Il Collegio precisa che, considerando il regolamento quale regolamento preventivo di giurisdizione , viene in rilievo il principio secondo cui tale strumento non è ammissibile nell'ambito di un procedimento cautelare ante causam , poiché, finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire, non è consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi del relativo procedimento, né può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Suprema Corte . In altre parole nell'ambito di applicazione dell' art. 41 c.p.c. non sono compresi i procedimenti cautelari. È nel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 c.p.c. che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dal ricorrente rimasto soccombente in sede cautelare, sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione, in via definitiva, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione . Il ricorso risulta inammissibile anche se valutato come mezzo di impugnazione . Difatti contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell' art. 700 c.p.c. , non è proponibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 111 Cost. , in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato , ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse a iniziare l'azione di merito Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21579 . In conclusione, il Collegio afferma il principio di diritto secondo cui il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare nell'ambito di un procedimento d'urgenza ante causam ai sensi dell' art. 700 c.p.c. , è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il provvedimento carattere decisorio né definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione .

Presidente Cassano – Relatore Giusti Fatti di causa 1. - L'avv. M.A. ha adito il Tribunale di Firenze con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. anche per provvedimenti inibitori inaudita altera parte e con diffida ad adempiere anche per gli effetti delle norme penali , chiedendo accertarsi l'insussistenza del potere, in capo al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze, di procedere alla sospensione della medesima dall'esercizio della professione forense ai sensi dell' art. 29, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247 , per omesso versamento del contributo annuale di iscrizione all'albo. La ricorrente ha fatto valere il proprio diritto all'esercizio della professione di avvocato, nonché il diritto di non dover essere soggetta alla prestazione del pagamento dei contributi stante il recesso dall'associazione . Il COA, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Consiglio dell'ordine di appartenenza. 2. - Con ordinanza dell'11 novembre 2020, il giudice adito ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento in favore del resistente anche dell'indennizzo ex art. 96, comma 3, c.p.c. in misura pari al doppio delle spese liquidate. Il Tribunale ha in via preliminare dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione speciale del Consiglio nazionale forense e ha rilevato che - anche a voler ammettere che il giudice ordinario possa sempre essere investito in via cautelare e urgente per dare una tutela anticipatoria su rapporti sostanziali ordinariamente attribuiti alla giurisdizione speciale - in ogni caso non sussistono i requisiti dell' art. 700 c.p.c. , difettando sia il fumus boni iuris spettando le questioni della conservazione dell'iscrizione al Consiglio dell'ordine ed essendo pacifico il mancato pagamento del contributo annuale da parte della ricorrente, causa legittima di sospensione , sia il periculum in mora atteso che la sospensione potrebbe essere evitata dalla stessa ricorrente effettuando un esborso annuale, non eccessivo, di 360 Euro quale corrispettivo della fruizione dei servizi organizzati dal Consiglio . 3. - Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo proposto dall'avv. M. ai sensi dell' art. 669-terdecies c.p.c. , con ordinanza dell'11 gennaio 2021, lo ha rigettato, condannando altresì la reclamante alla rifusione delle spese di lite e al pagamento in favore del COA di un'ulteriore somma liquidata in via equitativa ex art. 96 c.p.c. Secondo il Tribunale, la controversia non è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario ma a quella, speciale, del Consiglio nazionale forense. La legge - afferma il Tribunale - attribuisce al CNF una giurisdizione speciale esclusiva per ciò che concerne la verifica del mantenimento delle condizioni per poter esercitare la professione da parte dell'avvocato. 4. - Avverso l'ordinanza resa in sede di reclamo l'avv. M.A. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi della L. 31 marzo 1877, n. 3761, degli artt. 41 e 360 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. L'intimato Consiglio dell'ordine non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. La parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. - Con il proposto ricorso - che, richiamando, sin dalla intestazione, l' art. 41 c.p.c. e, al contempo, gli artt. 360 c.p.c. e 111 Cost., si autoqualifica istanza per regolamento preventivo e anche impugnazione ordinaria e straordinaria - l'avv. M. ha chiesto che la Corte cassi il provvedimento del Tribunale di Firenze che nega la giurisdizione dello stesso nei confronti del COA, con ogni conseguenziale pronuncia . Secondo la ricorrente, per i provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. è sempre e solo competente il giudice ordinario . Inoltre, senza poteri e capacità, in violazione anche dell' art. 1 c.p.c. , sarebbero state liquidate le spese a favore di controparte . 2. - Il ricorso è inammissibile. 3. - È inammissibile se riguardato come regolamento preventivo di giurisdizione. Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell' art. 41 c.p.c. , non è ammissibile nell'ambito di un procedimento cautelare ante causam, poiché, finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire, non è consentito, neanche ex art. 111 Cost. , il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi del relativo procedimento, nè può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Suprema Corte Cass., Sez. Un., 30 settembre 2021, n. 26557 Cass., Sez. Un., 24 maggio 2022, n. 16764 . Di tale principio è già stata fatta applicazione in altra controversia, avente il medesimo oggetto, tra le stesse parti. Sollevato regolamento di giurisdizione in una vicenda nella quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del CNF pronunciando sul reclamo promosso dal COA avverso l'ordinanza che, pur avendo rigettato nel merito il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto dall'avv. M.A. contro il provvedimento che l'aveva sospesa dalla professione a causa del mancato pagamento del contributo annuale, aveva però affermato la giurisdizione ordinaria, queste Sezioni Unite Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2019, n. 6039 lo hanno dichiarato inammissibile, sul rilievo che l'istante non aveva ancora iniziato il giudizio di merito e Cass., Sez. Un., 21 marzo 2020, n. 7564 , ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la citata ordinanza n. 6039 del 2019 . La ricorrente sostiene che il legislatore, se avesse voluto limitare il regolamento di giurisdizione alla diversa ipotesi della sua instaurazione in corso di causa, pendente il giudizio, non avrebbe usato il più ampio limite dell' art. 41, comma 1, c.p.c. Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado , che comprenderebbe l'ipotesi del regolamento di giurisdizione in pendenza anche del processo di merito o come mezzo di impugnazione della decisione solo di giurisdizione. Il rilievo della ricorrente non considera che il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari perché, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost. , il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Corte, essendo pur sempre possibile, contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, il reclamo ad un giudice processualmente sovraordinato che comporta il riesame anche della questione di giurisdizione Cass., Sez. Un., 20 novembre 2008, n. 27537 Cass., Sez. Un., 1 marzo 2022, n. 3057 . Nell'ambito di applicazione dell' art. 41 c.p.c. non sono compresi i procedimenti cautelari. È nel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 c.p.c. che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dal ricorrente rimasto soccombente in sede cautelare, sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione, in via definitiva, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole Cass., Sez. Un., 26 giugno 2020, n. 12861 . 4. - Il ricorso è inammissibile anche se valutato come mezzo di impugnazione, ordinario o straordinario, rivolto a cassare la pronuncia, resa in sede di reclamo, di rigetto della richiesta tutela cautelare per il ravvisato difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito della novella del 2005 art. 2, comma 3, lettera e-bis, del D.L. n. 35 del 2005 , convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005 , contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell' art. 700 c.p.c. , non è proponibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 111 Cost. , in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse a iniziare l'azione di merito Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21579 . Invero, va considerato sentenza, ai sensi dell' art. 111 Cost. , ogni provvedimento che abbia natura decisoria e sia nel contempo definitivo, non essendo soggetto ad alcuna diversa impugnazione nè ad una eventuale revoca o modifica da parte del giudice che l'ha pronunciato. Il che implica la non ricorribilità dei provvedimenti cautelari, ancorché emessi o confermati in sede di reclamo, essendo per definizione provvisori ed essendo altresì revocabili e modificabili dal giudice che li ha pronunciati, o comunque nell'ambito di un giudizio a cognizione piena ed esauriente. Vi è, cioè, una stretta relazione tra l' art. 111 Cost. e la cosa giudicata sostanziale art. 2909 c.c. , nel senso che, al di fuori delle ipotesi in cui, trattandosi di provvedimenti resi in forma di sentenza, opera senz'altro il ricorso ordinario disciplinato dall' art. 360 c.p.c. , quello straordinario assicurato dall' art. 111 Cost. riguarda tutti e soltanto i provvedimenti idonei ad acquisire l'autorità della cosa giudicata, sempre che la legge ordinaria non preveda un diverso rimedio che escluderebbe, in tal caso, la loro definitività . L'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale. Pertanto, dopo la novella dell' art. 669-septies c.p.c. da parte della L. n. 69 del 2009 , la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito ante causam e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla L. n. 80 del 2005 , tra tutela cautelare e merito Cass., Sez. VI-2, 1 marzo 2019, n. 6180 . 5. - Il ricorso è dichiarato inammissibile, e va enunciato il seguente principio di diritto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare nell'ambito di un procedimento d'urgenza ante causam ai sensi dell' art. 700 c.p.c. , è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire nè è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il provvedimento carattere decisorio nè definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione . 6. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze svolto attività difensiva in questa sede. 7. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, e poiché con esso è veicolato, insieme ad un regolamento preventivo, un mezzo di impugnazione, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell' art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dall 'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 201 2, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.