Il legato di genere deve essere dedotto dal valore dell'eredità

Il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie, anche se si tratta di un debito dell'erede e non dell'eredità.

Con circolare del 6 luglio 2023, n. 19/E, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato, ai fini dell' imposta sulle successioni e donazioni , il trattamento fiscale del legato obbligatorio. In primis , l'Agenzia ricorda la differenza tra legato di genere e legato di specie dal punto di vista civilistico mentre nel legato di genere, che costituisce un legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l'appartenenza ad un genere , il legatario acquista un diritto di credito nei confronti dell'erede, nel legato di specie il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore, che coincide con l'apertura della successione legato traslativo . Dopo un breve excursus sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema, l'Agenzia delle Entrate passa poi ad analizzare la differenza tra i due tipi di legato nell'ordinamento tributario. Nello specifico, l'Agenzia evidenzia che, sul piano fiscale, il legato di genere non viene decurtato dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie - a differenza del legato di specie –, ed è tassato non solo in capo all'erede non essendo considerato deducibile dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie , ma anche in capo al legatario ai sensi dell'articolo 36, comma 5, TUS. Tuttavia, la tassazione in capo all'erede di una ricchezza corrispondente al valore del legato destinata ad essere devoluta, a titolo particolare, al legatario non appare in linea con i generali principi di giusta imposizione” che informano l'ordinamento tributario l'erede è solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta di successione nell'ammontare complessivamente dovuto non solo dagli eredi, ma anche dai legatari. Conseguentemente, gli stessi rispondono solidalmente anche per quanto dovuto dai legatari, a titolo di imposta di successione, sul legato di genere . A riguardo, considerato che le modalità di tassazione del legato di genere nei termini sopra richiamati possono risultare in violazione del principio di giusta imposizione”, e tenuto conto del fatto che l'articolo 8, comma 3, TUS dispone espressamente che il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati , l'Agenzia ritiene coerente determinare l'eredità o le quote ereditarie al netto dei legati , indipendentemente dalla tipologia degli stessi più precisamente, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell'imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie Cass. n. 24421/2020 . Alla luce di tali principi, dunque, l'Agenzia dispone che vengano riesaminate le eventuali controversie pendenti riguardanti la materia in esame e, ove l'attività di liquidazione dell'ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa tributaria.

Circolare AE 6 luglio 2023, n. 19