Il caso in esame riguarda un anziano, collocato in una RSA contro la sua volontà, nonostante la sua richiesta di tornare a casa. Per la Corte Europea vi è stata una violazione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 8 diritto al rispetto della vita privata della Convenzione europea dei diritti dell’uomo .
Ed è proprio la sorella del protagonista della vicenda in oggetto a decidere del suo destino, chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello che, pur essendo in grado di badare a sé stesso, agiva, a suo parere, con troppa prodigalità. Il caso in esame arriva sino alla Corte di Strasburgo, dove viene precisato che vi è stata un' ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata , in quanto una misura così grave dovrebbe essere riservata a circostanze eccezionali . Ciò in quanto, per la nomina in questione, non sono state valutate correttamente le facoltà mentali dell'anziano , ma ci si è basati unicamente su un indebolimento fisico e mentale e sull'eccessiva prodigalità. È la stessa CEDU , quindi, a ri-sottolineare come qualsiasi misura di protezione nei confronti di una persona in grado di esprimere la propria volontà deve rispecchiare il più possibile tale volontà . Inoltre, deve sempre essere conciliata la necessità di protezione con il rispetto della dignità e dell'autodeterminazione dell'individuo oltre che assicurare le effettive garanzie nel procedimento nazionale per prevenire gli abusi, come richiesto dalle regole internazionali sui diritti umani .
CEDU, sez. I, affaire Calvi et C.G. c. Italie Ric. n. 46412/21