Il caso in esame riguarda un anziano, collocato in una RSA contro la sua volontà, nonostante la sua richiesta di tornare a casa. Per la Corte Europea vi è stata una violazione, da parte dello Stato italiano, dell’articolo 8 diritto al rispetto della vita privata della Convenzione europea dei diritti dell’uomo .
Ed è proprio la sorella del protagonista della vicenda in oggetto a decidere del suo destino, chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello che, pur essendo in grado di badare a sé stesso, agiva, a suo parere, con troppa prodigalità. Il caso in esame arriva sino alla Corte di Strasburgo, dove viene precisato che vi è stata un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in quanto una misura così grave dovrebbe essere «riservata a circostanze eccezionali». Ciò in quanto, per la nomina in questione, non sono state valutate correttamente le facoltà mentali dell'anziano, ma ci si è basati unicamente su un indebolimento fisico e mentale e sull'eccessiva prodigalità. È la stessa CEDU, quindi, a ri-sottolineare come «qualsiasi misura di protezione nei confronti di una persona in grado di esprimere la propria volontà deve rispecchiare il più possibile tale volontà». Inoltre, deve sempre essere conciliata «la necessità di protezione con il rispetto della dignità e dell'autodeterminazione dell'individuo» oltre che assicurare «le effettive garanzie nel procedimento nazionale per prevenire gli abusi, come richiesto dalle regole internazionali sui diritti umani».
CEDU, sez. I, affaire Calvi et C.G. c. Italie Ric. numero 46412/21