Allegati all’impugnazione non firmati digitalmente: solo se sono essenziali o decisivi scatta l’inammissibilità del gravame

In una prospettiva costituzionalmente orientata, la mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche per immagine da parte del difensore può comportare la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto ove l’allegato privo di sottoscrizione digitale assuma una valenza decisiva o, comunque, essenziale nell’economia dell’impugnazione proposta.

Questo l'importante e garantista principio di diritto affermato dalla Sesta Sezione di legittimità, la quale superando l'interpretazione letterale della norma, ricorre al diverso criterio teleologico di pari rango, ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi, rispetto a quello del senso delle parole , appoggiandosi all' intenzione del legislatore e alle finalità di certezza giuridica cui le disciplina sulla proposizione delle impugnazioni in via telematica intente perseguire. Chiave di lettura che sembra trovare l'avallo pure della Corte EDU e dello ius novum della riforma Cartabia, da qualche mese entrata in vigore. L'inammissibilità del ricorso La Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore di un imputato che, con doppia sentenza conforme, veniva condannato per evasione. Si ravvisava la violazione delle modalità di trasmissione dell'impugnazione telematica previste durante il periodo pandemico, a pena di inammissibilità, dai commi 6- bis e 6- sexies dell'articolo 24 della l. numero 176/2020  per carenza della sottoscrizione digitale in calce agli allegati prodotti dal difensore . L'inammissibilità telematica spetta al giudice che ha emesso il provvedimento A dichiarare l'inammissibilità provvedeva il giudice a quo in quanto, l'articolo 24, comma 6- septies, d.l. numero 137/2020, convertito dalla stessa l. numero 176/2020 , sancisce, in deroga alla competenza posta in generale dall' articolo 591, comma 2, c.p.p. , che l'inammissibilità per mancanza di valida sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione deve essere dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, fermo restando l'attribuzione al giudice ad quem del vaglio in ordine agli ulteriori profili di inammissibilità dell'atto di impugnazione. Accolto il ricorso la base legale di partenza Avverso l'ordinanza della Corte territoriale interponeva ricorso per cassazione il legale dell'imputato sostenendo che l'allegazione di un atto contenuto nel fascicolo dibattimentale costituiva un atto di cortesia, del tutto ininfluente ai fini della decisione sull'impugnazione. Il gravame viene accolto dalla Suprema Corte la quale premette che la l. numero 176/2020 , di conversione del d.l. numero 137/2020 , ha dettato disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale. In particolare, l'articolo 24, comma 6- sexies , tra le ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione, annovera il caso in cui le copie informatiche per immagine non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale lettera b . Interpretazione errata della Corte di Appello Pur essendosi attenuta la Corte territoriale a questa disciplina – prendendo atto che nella nota della cancelleria si attestava che uno dei due allegati al ricorso non è firmato – per i giudici della sesta sezione di legittimità, tale ricostruzione esegetica della risulta errata. Abbandonando un rigido formalismo, in altri precedenti arresti, si è infatti subordinata alla massima sanzione processuale solo i casi in cui manchi certezza dell'identificazione del mittente e l'autenticità della sottoscrizione . Il precedente solco giurisprudenziale Viene precipuamente richiamato un caso, in una fattispecie simile a quella dell'odierno ricorso, in cui la Suprema Corte ha annullato la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame depositata a mezzo PEC per mancata sottoscrizione da parte del difensore dell'allegato concernente l'ordinanza impugnata, in quanto l'inosservanza delle prescrizioni sancite dall'articolo 24, comma 6- sexie s, lett. b , l. numero 176/2020, conduce all'inammissibilità dell'atto di impugnazione solo nei casi in cui concerna elementi essenziali alla completezza e al perfezionamento del gravame medesimo Cass. numero 43747/2021 . Sullo stesso solco, altre pronunce hanno ritenuto ammissibile l'impugnazione in caso di mancata sottoscrizione degli allegati non essenziali, perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, richiamando il principio di conservazione degli atti processuali Cass. numero 37704/2022 . Interpretazione costituzionalmente conforme Il collegio della Sesta Sezione ritiene di dare continuità a questo orientamento sulla base di un'interpretazione costituzionalmente conforme. Per i Giudici, infatti, il tenore testuale della norma sottoposta al focus della Suprema Corte – laddove collega inscindibilmente l'inammissibilità al mero riscontro del difetto di sottoscrizione da parte del difensore di qualsiasi allegato – rischia di deragliare dai binari della legalità costituzionale in quanto il vulnus al diritto di difesa è sproporzionato laddove pregiudichi all'imputato il diritto al nuovo esame della re giudicanda e alla rimozione di una decisione considerata ingiusta in ragione di una violazione meramente formale. Il ricorso all'interpretazione teleologica Per superare l'esito palesemente irragionevole dell'esegesi puramente letterale dell'articolo 24, comma 6- sexies , lett. b , l. numero 176/2020, i Giudici di legittimità ricorrono all'intenzione del legislatore . La voluntas legis viene rinvenuta nel cercare di istituire un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo legittimo perseguito dal legislatore, tale per cui si riduce l'inammissibilità dell'impugnazione solo laddove l'allegato privo di sottoscrizione digitale assuma una valenza decisiva o essenziale nell'economia dell'impugnazione proposta. Un occhio alla Corte EDU Sulla stessa lunghezza d'onda si pone la lettura convenzionalmente orientata. Come ricordano i giudici di legittimità, in recenti casi, la Corte di Strasburgo ha rilevato che il diritto di accedere al processo deve essere concreto ed effettivo sentenza 9 giugno 2022, Xavier Lucas contro Francia , imponendo alle autorità interne di evitare eccessi di formalismo , che possono risolversi in un sostanziale diniego di giustizia, in violazione dell'articolo 6 CEDU . L'avallo della riforma Cartabia Una conferma indiretta della chiave di lettura interpretativa seguita, viene trovata dalla Suprema Corte nel recente d.lgs. numero 150/2022 in cui viene abbandonata, anche dal punto di vista letterale, l'inammissibilità dell'impugnazione se le copie informatiche per immagine non siano sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale. Fornendo così una interpretazione autentica dello ius novum in quanto la l. numero 199/2022 di parziali aggiustamenti e specifiche alla riforma Cartabia sembra presentare un difetto di coordinamento dapprima dice che gli allegati devono essere sottoscritti digitalmente così l'articolo 87- bis , comma 3, d. lgs. numero 150/2022 ma, successivamente, nell'indicare dettagliatamente le tassative ipotesi di inammissibilità, non viene indicata quest'ultima ipotesi nel successivo comma 7 . Rilievi conclusivi Non vi è dubbio che il deposito telematico dell'impugnazione può presentare delle insidie , laddove si dimentichi di sottoscrivere digitalmente l'atto principale o gli allegati oppure quando il formato di file in pdf non è quello ‘classico' e non si aprono nei computer delle cancellerie delle Corti di appello. L'odierna sentenza ha il pregio di trovare un giusto equilibrio tra le forme e la sostanza dell'atto di impugnazione e ha l'indubbio merito di “ incoraggiare” le impugnazioni telematiche quale snodo fondamentare per implementare il processo penale telematico.

Presidente Di Stefano - Relatore D'Arcangelo Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Firenze, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto via p.e.c. dall'avvocato … nell'interesse di A.B.M.M.H. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze numero 4689 del 16/11/2021, che ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato emessa in data 17 luglio 2019 dal Tribunale di Firenze per il reato di evasione. La Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle modalità di trasmissione previste, a pena di inammissibilità, dalla L. numero 176 del 2020 , articolo 24, commi 6 bis e 6 sexies e, segnatamente, per carenza della sottoscrizione digitale in calce agli allegati prodotti dal difensore. 2. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza di inammissibilità, deducendo, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , l'inosservanza del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 24, comma 6-sexies, lett. b , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176. Premette il difensore che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, in quanto un allegato del medesimo sarebbe stato privo di firma digitale. Rileva, tuttavia, il difensore che tale produzione costituiva una mera allegazione di cortesia, del tutto ininfluente ai fini della decisione dell'impugnazione e finalizzata solo ad agevolare la lettura di quanto esposto nel ricorso per cassazione. La scansione, peraltro, si limiterebbe a riprodurre un documento già presente nel fascicolo cartaceo ovvero la ricevuta di consegna delle conclusioni scritte inviate alla cancelleria della Corte di appello a mezzo pec. Ad avviso del ricorrente, peraltro, l'interpretazione adottata dalla Corte di appello di Firenze si rivelerebbe incostituzionale per difetto di proporzionalità tra l'asserita violazione commessa, relativa a un documento inessenziale ai fini del decidere, e la sanzione irrogata l'inammissibilità del ricorso, con perdita per l'imputato di un grado di giudizio . Sarebbe, inoltre, manifestamente irragionevole la disparità di trattamento normativo riservata dal legislatore alla fattispecie della produzione di un allegato perfettamente leggibile, ma non sottoscritto digitalmente, cui conseguirebbe l'inammissibilità dell'impugnazione, e quella della produzione di un allegato sottoscritto digitalmente, ma illeggibile, che non precluderebbe l'ammissibilità dell'impugnazione. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, convertito in L. numero 176 del 2020 , prorogato per effetto del D.L. 30 dicembre 2021, numero 228, articolo 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. numero 15 del 2022 , e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dal D.Lgs. numero 150 del 2022, articolo 94, comma 2. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 aprile 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce l'inosservanza del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 24, comma 6-sexies, lett. b , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, nella parte in cui disciplina il deposito a mezzo PEC degli allegati dell'atto di impugnazione e l'irragionevolezza, sotto il profilo costituzionale, dell'interpretazione adottata dalla Corte di appello di Firenze. 3. Il motivo è fondato. 3 . 1. Il D.L. 28 ottobre 2020 , numero 137 convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 , recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19 , introduce, all'articolo 24, comma 4, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al D.M. della giustizia 21 febbraio 2011, numero 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale , fino alla scadenza del termine di cui al D.L. numero 19 del 2020, articolo 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, numero 35 . La legge di conversione ha aggiunto, all'articolo 24 suddetto, i commi da 6-bis a 6-undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale. In particolare, IL D.L. numero 137 del 2020, articolo 24, comma 6-sexies, nel testo vigente a seguito della conversione, stabilisce che Fermo quanto previsto dall' articolo 591 c.p.p. , nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile a quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore b quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale c quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4 d quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore e quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all' articolo 309 c.p.p. , comma 7, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 . Il D.L. numero 137 del 2020, articolo 24, comma 6-septies, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 , inoltre, in deroga alla competenza posta in generale dall' articolo 591 c.p.p. , comma 2, sancisce che l'inammissibilità per mancanza di valida sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione deve essere dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ferma restando l'attribuzione al giudice ad quem del vaglio in ordine agli ulteriori profili di ammissibilità dell'atto di impugnazione. 3.2. La Corte di appello di Firenze, facendo applicazione di questa disciplina, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell' A. per violazione dal D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 24, comma 6-sexies, lett. b , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, in quanto mancava la sottoscrizione digitale da parte del difensore di uno dei due allegati prodotti. Nell'ordinanza impugnata la Corte di appello ha, infatti, richiamato la nota della Cancelleria redatta in data 7 dicembre 2021, nella quale si attesta che uno dei due allegati al ricorso rapporto di consegna non è firmato . 3.3. Questa interpretazione e', tuttavia, errata. 3.4. La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi sulle diverse cause di inammissibilità previste dal comma 6-sexies della L. numero 176 del 2020 , ha, invero, ripudiato un rigido formalismo, subordinando la declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione alla necessaria lesione dei valori che le prescrizioni formali introdotte intendono presidiare e che sono costituiti dalla certezza dell'identificazione del mittente, attraverso l'identità digitale delineata dall'indirizzo pec ufficialmente attribuito al difensore, e l'autenticità della sottoscrizione Sez. 6, numero 40540 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282306 Sez. 6, numero 40540 del 2021 Sez. 1, numero 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490 Sez. 1, numero 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 282151 . A questo riguardo, proprio di recente, la Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 9 giugno 2022, resa nel caso Xavier Lucas c. Francia, ha ribadito, sia pure in vicenda dai contorni diversi da quelli qui rilevanti, che il diritto ad accedere al processo deve essere concreto ed effettivo tanto impone alle autorità interne di evitare eccessi di formalismo, che possono risolversi, sul piano effettuale, in un sostanziale diniego di giustizia sulla censura agli eccessi di formalismo nel giudizio di legittimità, che si risolvono, in una violazione del diritto fondamentale di accesso a un Tribunale ò assicurato dall'articolo 6, p. 1 della Convenzione, v. anche le sentenze del 28/10/2021, Succi c. Italia, e del 15/09/2016, Trevisanato c. Italia . 3.5. In una fattispecie assai simile a quella oggetto del presente ricorso, la Corte di Cassazione ha annullato la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame depositata a mezzo pec per mancata sottoscrizione da parte del difensore dell'allegato costituito dall'ordinanza impugnata, in quanto l'inosservanza delle prescrizioni sancite dal D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 24, comma 6-sexies, lett. b , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, conduce all'inammissibilità dell'atto di impugnazione solo nei casi in cui concerna elementi essenziali alla completezza e al perfezionamento dell'impugnazione stessa Sez. 4, numero 43747 del 25/11/2021, Polidoro, non massi nnata . In questa pronuncia la Corte ha rilevato che, nell'applicazione della causa di inammissibilità di cui alla L. numero 176 del 2020 , articolo 24, comma 6-sexies, lett. b , , è necessario verificare l'essenzialità o meno dell'allegazione all'impugnazione proposta, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali. Tale principio esprime l'esigenza generale di non privare di validità ed efficacia atti e comportamenti solo perché difettosi od oscuri, optando, ove possibile, per la salvezza dell'effetto dell'atto processuale, in un'ottica di economia ed efficienza del sistema, garantita dal rapporto di proporzione fra mezzi e fini processuali. Una successiva pronuncia ha, inoltre, statuito che non è causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 24, comma 6-sexies, lett. b , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati inessenziali, perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, in quanto a tanto osta il principio di conservazione degli atti processuali Sez. 6, numero 37704 del 11/07/2022, D., Rv. 283936 - 01, fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione per conformità all'originale del certificato medico attestante la malattia del difensore, funzionale ad ottenere il rinvio dell'udienza per impedimento . 3.6. Ritiene il Collegio di dare continuità a questo orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame. Il tenore testuale della L. 18 dicembre 2020, numero 176 , articolo 24, comma 6-sexies, lett. b , comporta, infatti, l'indefettibile declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, per effetto del mero riscontro del difetto di sottoscrizione da parte del difensore di qualsiasi allegato, anche quando lo stesso sia inessenziale, irrilevante o, persino, palesemente ultroneo rispetto al contenuto del diritto processuale azionato dalla parte. L'interpretazione letterale, che ricollega sempre e comunque l'inammissibilità dell'atto di impugnazione al difetto di sottoscrizione digitale delle copie informatiche per immagine da parte del difensore, tuttavia, si espone a consistenti dubbi di incostituzionalità, in quanto tutela lo scopo legittimo perseguito dal legislatore, di garantire certezza della genuinità degli atti che radicano il processo di impugnazione, in modo eccedente. Questa interpretazione, infatti, fa conseguire all'omessa sottoscrizione anche solo di un allegato l'inammissibilità dell'impugnazione nel suo complesso, negando all'imputato il diritto al nuovo esame della regiudicanda e alla rimozione di una decisione considerata ingiusta in ragione di una violazione che può rivelarsi meramente formale. L'esito palesemente irragionevole dell'esegesi puramente letterale della disposizione in esame, impone, dunque, il ricorso a un'interpretazione teleologica, che istituisca un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo legittimo perseguito dal legislatore e che riduca l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione alle sole violazioni più gravi del precetto. In una prospettiva costituzionalmente orientata, dunque, la mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche per immagine da parte del difensore può comportare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione solo ove l'allegato privo di sottoscrizione digitale assuma una valenza decisiva o, comunque, essenziale nell'economia dell'impugnazione proposta. Sarebbe, infatti, manifestamente irragionevole sacrificare il diritto fondamentale dell'imputato a vedere riesaminata la pronuncia di condanna solo per effetto di una violazione formale e relativa ad un atto che non assume una funzione essenziale rispetto al diritto azionato in giudizio. La sanzione processuale dell'inammissibilità, in una prospettiva costituzionalmente orientata, può, dunque, essere irrogata solo ove risultino effettivamente pregiudicate le finalità di certezza giuridica cui la disciplina sulla proposizione delle impugnazioni in via telematica intende perseguire e, segnatamente, ove la carenza di sottoscrizione determini l'incompletezza e la mancanza di integrità di allegati aventi un rilievo essenziale. 3.7. Lo stesso legislatore, peraltro, tornato sul tema della proposizione in via telematica delle impugnazioni penali, una volta superata l'emergenza pandemica che ne aveva determinato l'improvvisa introduzione, ha rimeditato il tema. il D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, articolo 87-bis , comma 3, del impone, infatti, che l'impugnazione da depositare via p.e.c. in forma di documento informatico sia sottoscritt a digitalmente e cont enga la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale . Ciò nonostante, tra le ipotesi di inammissibilità dell'atto di impugnazione presentato a mezzo pec, elencate dal comma 7 della disposizione, non compare più l'eventualità - presa invece in considerazione dal D.L. numero 137 del 2020, articolo 24, comma 6-sexies, lett. b , - in cui le copie informatiche per immagine non sono state sottoscritte digitalmente , ma solo quella in cui ad essere sprovvisto di firma è l'atto principale. 3.8. Muovendo da tali rilievi, ritiene, dunque, il Collegio che la Corte di appello di Firenze abbia errato nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato nell'interesse dell'imputato, in quanto nella specie il difetto di sottoscrizione ha ad oggetto un allegato dal valore puramente pleonastico. L'allegato non conforme alle prescrizioni di cui al D.L. numero 137 del 2020, articolo 24, comma 6-sexies, lett. b , e', infatti, costituito dalla ricevuta di avvenuta consegna delle conclusioni scritte inviate in data 10 novembre 2021 a mezzo pec dal difensore per il giudizio di appello. La produzione di questo allegato e', del resto, stata operata dal difensore solo a titolo di cortesia e per agevolare l'esame del ricorso, in quanto si tratta della mera scansione di un atto già presente nel fascicolo del giudizio di appello. La conformità all'originale dell'atto prodotto dal difensore nel caso di specie e', pertanto, agevolmente verificabile sulla base degli atti già presenti nell'incarto processuale, senza alcuna possibilità alcuna di lesione dell'interesse alla certezza giuridica. 4. Alla stregua dei rilievi che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione per la registrazione del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 novembre 2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza l'impugnata e dispone trasmettersi gli atti a questa Corte di Cassazione per la registrazione del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 novembre 2021.