Come un fulmine a ciel sereno, si è abbattuta sull’avvocatura italiana la notizia di un nuovo ricorso avanti il Tribunale di Roma per far accertare l’ineleggibilità di 17 Consiglieri del CNF per violazione dell’articolo 34 della legge professionale l. numero 247/2012 .
La notizia è stata diffusa sulla pagina facebook I martellatori. Non conosco gli atti di causa e, quindi, mi limito a delle considerazioni di carattere generale alla luce però delle difese che il Consiglio Nazionale Forense ebbe a svolgere nei precedenti giudizi, ai quali anch'io ho partecipato. L'articolo 34 della legge 247/2012 così recita «articolo 34 - Durata e composizione 1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, numero 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, numero 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto. 2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi. 3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. 4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila. 5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento. 6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, numero 382, per quanto non espressamente previsto». In relazione a tale norma proprio il CNF, nel precedente giudizio, ebbe a sostenere, riassumo, che il richiamo al rispetto dell'equilibrio fra i generi non era una mera affermazione di un principio ma che l'obbligatorietà del rispetto di tale principio era sancita autonomamente proprio dal secondo comma dell'articolo 34, con norma che addirittura afferma l'invalidità delle elezioni qualora non siano rappresentati entrambi i generi. Se, nella vicenda in esame, la norma dal contenuto chiarissimo, risulterà violata, le conseguenze mi sembrano ovvie e non credo proprio che il CNF, dopo così poco tempo, potrà cambiare opinamento. Nel caso di specie l'articolo 34, della legge citata, esclude l'eleggibilità nello stesso Distretto, dopo due consiglieri dello stesso genere, di un terzo consigliere dello stesso genere degli ultimi due che lo hanno preceduto. Personalmente sono sempre stato contrario all'introduzione del criterio “del genere” perché penso che la rappresentanza abbia bisogno del merito e della professionalità, a prescindere dal genere. Ma tant'è se la legge dice questo, la legge deve essere rispettata. È mia convinzione, e lo ho già scritto in altri interventi, che il sistema “ordinistico” abbia le ore contate e quindi questa nuova disavventura potrebbe essere l'occasione per la rivisitazione dell'intero sistema che, mi si passi l'espressione, fa acqua da tutte le parti.