Il limite dei tre mandati consecutivi è «jus receptum in tutte le corporazioni professionali»

Sono queste le testuali parole con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso di un amministratore di una società cooperativa che aveva impugnato la delibera di annullamento della sua nomina proprio per violazione del suddetto limite.

L'amministratore di una società cooperativa a responsabilità limitata impugnava la delibera con cui veniva annullata la sua nomina per violazione del limite di tre mandati consecutivi , previsto dallo statuto. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. In particolare, veniva sottolineato che la disposizione statutaria, seppur introdotta dopo lo svolgimento dei primi due mandati dell'amministratore, non conteneva alcun elemento che potesse far ritenere esclusi dalla sua applicabilità i precedenti mandati. In altre parole, non era predicabile un'efficacia ultrattiva della norma statutaria precedente, in mancanza di un'espressa previsione nello statuto. Il soccombente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'erronea interpretazione da parte dei giudici di merito dello statuto, a seguito della modifica di cui all' art. 223-duodecies disp. att. c.c. Il ricorso non trova però accoglimento. Le motivazioni addotte dalla Corte d'appello risultano immuni da censure posto che il limite di efficacia delle norme pregresse è irrilevante e non può avere efficacia ultrattiva, in quanto il paradigma applicabile è quello dello statuto nuovo che ha introdotto un limite fattuale che non può non essere valutato in relazione a tutta la durata della attività della Cooperativa. Pertanto, la censura del criterio ermeneutico applicato tende al riesame dei fatti, perché la Corte non ha violato le norme che disciplinano l'utilizzazione dei vari parametri ermeneutici, ma ha dato un'interpretazione nel merito diversa . Inoltre la pronuncia evidenzia che l' art. 223 -duodecies disp. trans. c.c. , nella parte in cui dispone che sino alla data d'entrata in vigore delle modifiche dello statuto sociale conservano efficacia le previgenti regole statutarie , non può essere interpretato, come ritiene il ricorrente, nel senso che il limite del terzo mandato sarebbe operante solo per le nomine successive alla modifica statutaria in questione. Tale norma introduce infatti un criterio di diritto intertemporale che disciplina l'efficacia delle previgenti norme statutarie nel periodo anteriore alle modifiche, sancisce cioè l'irretroattività di quest'ultime. Il Collegio sottolinea infine che giova rilevare che la regola dei tre mandati è jus receptum in tutte le corporazioni professionali . Invero, è stato affermato che in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi , la disposizione dell' art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 , in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge 21 luglio 2017 e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017 Cass. S.U. n. 32781/2018 cass. n. 11169/2022 .

Presidente Acierno – Relatore Caiazzo Rilevato che C.C. impugnò innanzi al Tribunale di Bergamo la delibera assembleare della omissis coop a r.l. del 18.9.2010, che aveva annullato la precedente delibera del 15.5.2010 con la quale l'attore era stato nominato amministratore perché non conforme all'art. 41 dello statuto per aver egli già svolto tre mandati consecutivi, integrando anche un'implicita revoca della stessa nomina, in quanto priva di giusta causa, chiedendo anche il risarcimento dei danni ex art. 2383 cc . Con sentenza del 16.1018, la Corte d'appello di Brescia, confermando la pronuncia di primo grado, rigettò l'appello del C. , osservando che l'art. 41 dello statuto secondo il cui disposto gli amministratori durano in carica tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi non conteneva alcun elemento che potesse far ritenere la sua applicabilità senza tenere conto dei mandati amministrativi precedenti alla sua introduzione pertanto, il nuovo testo del suddetto articolo era da intendere come immediatamente operativo in mancanza di una specifica deroga, conseguendone che il limite dei tre mandati andava considerato al momento in cui vi era l'elezione dell'amministratore nè induceva a diversa conclusione il testo dell' art. 223 duodecies, disp. att. c.c. secondo il cui disposto le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005 Fino alla data indicata le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto , in quanto tale norma prevede soltanto il limite temporale d'efficacia delle norme statutarie delle società coop. non conformi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003 , trattandosi dunque di norma di diritto intertemporale, irrilevante nella fattispecie nella quale l'adeguamento alle nuove disposizioni era avvenuto nel dicembre 2004, in conformità dell' art. 2542 c.c. non era predicabile un'efficacia ultrattiva della norma statutaria precedente, in mancanza di un'espressa previsione nello statuto in ordine all'irrilevanza dei mandati espletati prima dell'adozione della clausola statutaria, occorrendo dunque avere riguardo alla situazione soggettiva dell'eleggendo nel momento del voto dell'assemblea per l'elezione degli amministratori nè è configurabile la violazione dell' art. 1362 c.c. , per non aver il Tribunale tenuto conto del fatto che il 19.5.07 quando era già stato introdotto il limite dei tre mandati-l'attore era stato nuovamente eletto nella carica di amministratore, benché il detto limite fosse stato già raggiunto, in quanto tale comportamento successivo non era dirimente ai fini interpretativi al riguardo, l'interpretazione letterale del predetto art. 41 era univoca nel senso di escludere l'interpretazione propugnata dall'attore per quanto esposto, alla data della delibera del 15.5.2010, l'attore aveva già superato il limite dei tre mandati, con conseguente legittimità della delibera del 18.9.18, non essendo ravvisabile in quest'ultima una revoca dell'amministratore senza giusta causa, nè un atto difforme dalla legge e dalla statuto ex art. 2377 cc . C.C. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. Resiste la omissis coop. a r.l. con controricorso, illustrato con memoria. Ritenuto che Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2697, c.c. , per aver la Corte d'appello ritenuto che l'art. 41 dello statuto della società cooperativa, a seguito della modifica di cui all' art. 223 duodecies, disp. att. c.c. , sia da interpretare nel senso che la comune intenzione dei soci sia stata quella di escludere la rilevanza dei mandati espletati prima di tale modifica statutaria, in mancanza di un'espressa previsione in senso contrario contenuta nello statuto. Al riguardo, il ricorrente, sul presupposto che dal silenzio della detta clausola sulla questione specifica non sia corretto desumere la volontà dei soci sulla base dell'interpretazione letterale, come invece affermato nella sentenza impugnata, si duole della mancata interpretazione della suddetta clausola secondo il criterio afferente al comportamento complessivo delle parti, che tenga conto delle due nomine quale amministratore dell'attore, nel 2007 e 2010, date nelle quali lo stesso aveva già svolto il mandato per tre volte. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 223 duodecies disp. att. c.c. , 2542 c.c., per aver la Corte d'appello affermato che il ricorrente avesse dedotto l'ultrattività della norma statutaria in esame, avendo invece lo stesse invocato l'applicabilità della nuova clausola statutaria a decorrere dalla relativa adozione. Il primo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che la modifica statutaria, adottata nel dicembre 2004 allorquando l'attore aveva già espletato tre mandati di amministratore della società cooperativa appellata abbia efficacia immediata, dovendosi tener conto dei precedenti mandati alla data della nomina dell'amministratore deliberata il 15.5.2010. Il percorso interpretativo adottato dal giudice di secondo grado è condivisibile, in quanto fondato sul tenore letterale del modificato art. 41 dello statuto che contempla solo la data finale dell'adeguamento, senza fissare alcuna norma intertemporale in ordine al coordinamento con la norma previgente. Al riguardo, la prima delibera è stata adottata in violazione della norma statutaria vigente ed è stata corretta con la revoca contenuta nella delibera immediatamente successiva. Sussisteva dunque una condizione ostativa fattuale alla nuova nomina del ricorrente quale amministratore della cooperativa costituita dai tre incarichi già espletati, non riferibile in alcun modo ad una previsione di carattere giuridico. Come infatti argomentato dalla Corte d'Appello, il limite di efficacia delle norme pregresse è irrilevante e non può avere efficacia ultrattiva, in quanto il paradigma applicabile è quello dello statuto nuovo che ha introdotto un limite fattuale che non può non essere valutato in relazione a tutta la durata della attività della Cooperativa. Pertanto, la censura del criterio ermeneutico applicato tende al riesame dei fatti, perché la Corte non ha violato le norme che disciplinano l'utilizzazione dei vari parametri ermeneutici, ma ha dato un'interpretazione nel merito diversa. Il secondo motivo è infondato. Invero, nella specie, non viene in rilievo un'efficacia ultrattiva della norma statutaria precedente alla modifica avvenuta nel 2004, come invece si duole il ricorrente. Va evidenziato che l'art. 223 duodecies disp. trans. c.c., nella parte in cui dispone che sino alla data d'entrata in vigore delle modifiche dello statuto sociale conservano efficacia le previgenti regole statutarie , non può essere interpretato, come ritiene il ricorrente, nel senso che il limite del terzo mandato sarebbe operante solo per le nomine successive alla modifica statutaria in questione. Infatti, tale norma fissa un criterio di diritto intertemporale volto a disciplinare l'efficacia delle previgenti norme statutarie nel periodo anteriore alle modifiche, cioè a sancire l'irretroattività di quest'ultime. Nella fattispecie, la Corte territoriale non ha inteso affermare l'applicazione retroattiva del modificato testo dell'art. 41 dello statuto sociale secondo il cui tenore gli amministratori durano in carica tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi , bensì che il testo della clausola non contiene alcun elemento che possa far ritenere la sua applicabilità senza tenere conto dei mandati amministrativi precedenti alla sua introduzione, con la conseguenza che l'immediata operatività della stessa clausola, come modificata, in mancanza di deroghe specifiche, comporta che il suddetto limite dei tre mandati vada considerato nel momento in cui il soggetto interessato viene eletto. Giova rilevare che la regola dei tre mandati è jus receptum in tutte le corporazioni professionali. Invero, è stato affermato che in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell' art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 , in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge 21 luglio 2017 e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art. 3, comma 4, della legge citata di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017 Cass., SU n. 32781/18 n. 11169/22 . Tale orientamento giurisprudenziale esprime una ratio analoga alla fattispecie in esame, concretizzata nell'esigenza di evitare l'eccessiva protrazione delle cariche elettive in organi privatistici, al fine di garantire una maggiore variabilità dei soggetti preposti al potere gestorio. Pertanto, può dirsi, nel caso concreto, in definitiva, che la nuova norma statutaria sull'ineleggibilità non regola il passato, ma attribuisce, per il futuro, una nuova rilevanza ed una nuova considerazione ora ostativa a fatti passati, eretti a requisiti negativi od ostativi per l'accesso alla carica di amministratore, in ragione dell'acquisita considerazione del relativo disvalore, conferendo ad un evento del passato una diversa rilevanza, ma non già regolandolo direttamente in modo nuovo. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell 'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 200 2, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.