Smart working: quale foro competente in caso di lite?

A seguito di una complessa vicenda, la Cassazione individua il foro competente a dirimere la lite stabilendo che occorre verificare la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con l’organizzazione aziendale. 

L 'occasione nasce da un'istanza di regolamento necessario di competenza presentata dinnanzi al Giudice di Legittimità. Il Tribunale di prime cure aveva emesso un decreto ingiuntivo che condannava una società datrice di lavoro al pagamento di 43 mila euro a favore del proprio dipendente. Tale somma derivava dalla nullità del contratto di lavoro intermittente e dalla prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del termine, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.     Avverso tale decreto, l'intimata società faceva opposizione dinnanzi al medesimo tribunale di Roma, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del tribunale adito a favore, alternativamente, del tribunale di Genova sede operativa ed effettiva del lavoratore , o del tribunale di Udine ove la società ha sede legale . Esperita la fase istruttoria, il giudice di primo grado dichiarava la propria incompetenza per territorio, con obbligo di riassunzione del giudizio dinnanzi, alternativamente, al Foro di Genova, di Udine o di Civitavecchia. Con riguardo a quest'ultima, il giudice di prime cure rilevava che il lavoratore avesse lì la residenza e che svolgesse la propria attività in smart working, presso casa dei genitori mentre non risultava provato, dall'istruttoria, che lo smart working venisse svolto anche presso la diversa abitazione di Roma.     Avverso tale decisione, la società proponeva ricorso in Cassazione rilevando, quale unico motivo di doglianza poi accolto dalla Corte l'errata interpretazione del dettato normativo con conseguente errata individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia. Secondo la società, il lavoratore non aveva prodotto agli atti alcun elemento che provasse la propria attività da remoto presso l'abitazione dei genitori a Fiumicino, né che all'interno della stessa fossero presenti beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Il Collegio accoglie il ricorso.    Secondo l'articolo 413 c.p.c., il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. In particolare, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa Cass. civ., numero 14449/2019 Cass. civ., numero 4767/2017 .    La Corte rileva che l'orientamento giurisprudenziale sia sempre più propenso ad accogliere in senso lato il concetto di unità produttiva, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa Cass. civ., numero 23110/2010 Cass. civ., numero 3154/2018 Cass. civ., numero 23053/2020 . Tuttavia, occorre verificare la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con l'organizzazione aziendale.    Nel caso di specie, l'attività di smart working si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore, unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva peraltro essere espletata, a quanto risulta, sia dalle abitazioni di Roma o di Civitavecchia, senza però l'allegazione di alcun altro elemento, o collegamento oggettivo o soggettivo, che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato. Pertanto, tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto Genova e Udine oppure della sede ove il lavoratore era addetto Udine .    La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio alternativa del Tribunale di Genova o del Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi ai quali il procedimento deve proseguire.  

Presidente Raimondi – Relatore Cinque Rilevato che 1. Previo ricorso al Tribunale di Roma H.R. otteneva il decreto, in data 20.7.2021, con il quale veniva ingiunto alla […]. soc. coop. il pagamento di Euro 43.058,85 per competenze derivanti dalla nullità del contratto di lavoro intermittente, stipulato il 21.12.2008, e per la prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del termine, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. 2. Proposta opposizione la società, per quello che interessa in questa sede, chiedeva in via preliminare che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per essere competente, alternativamente, il Tribunale di Genova, sede operativa ed effettiva dell'attività svolta dall'H. o il Tribunale di Udine, luogo in cui ha sede legale la società. 3. Con ordinanza dell'8.3.2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato, compensando le spese processuali e con ordine di riassunzione del giudizio, la proprio incompetenza per territorio in quanto ritenuti competenti, alternativamente, il Tribunale di Genova o di Udine ove risultavano conclusi gli accordi per l'assunzione , il Tribunale di Udine ove si trovava la sede in cui era addetto l'H. nonché il Tribunale di Civitavecchia essendo l'H. residente in Civitavecchia ed eseguendo le sue prestazioni lavorative in smarticolo working dalla abitazione dei genitori in omissis mentre non risultava comprovato che lavorasse in smart working anche dalla sua abitazione in […] . 4. Avverso tale ordinanza la omissis ha proposto regolamento di competenza affidato ad un unico motivo cui ha resistito con scrittura difensiva ex articolo 47 u.c. c.p.c. H.R. 5. Il PG ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza alternativa dei fori di Genova o di Udine.  Considerato che 1. Con l'unico articolato motivo si desume l'errata interpretazione del dettato normativo e del consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia. Si sostiene che non vi era alcun elemento, se non la dichiarazione dell'H. di lavorare da remoto in smarticolo working da omissis ove era residente presso i genitori, per radicare la competenza nel foro di Civitavecchia non essendo costituito, presso la abitazione del lavoratore, nessun nucleo, seppure modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendosi escludere che la competenza territoriale potesse radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. 2. Il Collegio, conformemente alle conclusioni della Procura Generale, giudica fondata l'istanza di regolamento necessario di competenza, dichiarando la competenza per territorio alternativa esclusivamente dei fori di Udine e di Genova e non anche di quello di Civitavecchia. 3. Invero, secondo l'articolo 413 c.p.c., il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. 4. In particolare, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa Cass. numero 14449/2019 Cass. numero 4767/2017 . 5. Sebbene l'orientamento di questa Corte si sia sempre più indirizzato nella direzione dell'ampliamento del concetto di dipendenza aziendale per cui esso non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa Cass. numero 23110/2010 Cass. numero 3154/2018 Cass. numero 23053/2020 Cass. numero 1285/2022 , tuttavia occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale. 6. Tale collegamento, sotto un profilo oggettivo, è stato ritenuto, per esempio, nel caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un'area di terzi Cass. n 3154/2018 Cass. numero 23053/2020 adibita a rimessa di autoveicoli da cui aveva poi inizio l'attività lavorativa dei dipendenti, ovvero, sotto l'aspetto soggettivo, nel caso di inviato speciale fuori sede di un giornale, ove appunto la peculiarità della prestazione lavorativa e il riferimento dell'abitazione nei rapporti con l'azienda inducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazione della organizzazione aziendale Cass. numero 12907/2022 . 7. Ma quando, invece, come nella fattispecie in esame, l'attività di smart working si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore, unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva peraltro essere fungibilmente espletata, a quanto pare, sia dalle abitazioni di […] o di omissis , senza però l'allegazione di alcun altro elemento o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto […] e […] oppure della sede ove l'H. era addetto … . 8. Alla stregua di quanto sin qui esposto, il regolamento va accolto, con affermazione della sola competenza territoriale alternativa del Tribunale di […] o di quello di […] il processo dovrà proseguire, pertanto, innanzi ad uno dei due suddetti giudici già dichiarati competenti spese al definitivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio alternativa del Tribunale di […] o del Tribunale di […], in funzione di giudice del lavoro, dinanzi ai quali il procedimento deve proseguire. Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.