Dubbi sulla validità della procura speciale conferita in data anteriore al ricorso per cassazione

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è valida? La Terza Sezione Civile della Corte individua due orientamenti contrastanti e rimette dunque gli atti al Primo Presidente.

Nell'ambito di un procedimento avviato a seguito dell'impugnazione di una cartella di pagamento, è sorta la questione relativa alla validità della procura conferita dalla parte all'avvocato in luogo e data diversi da quelli risultanti dall'atto stesso. Secondo parte della giurisprudenza, La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l' art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale Cass. civ. n. 9271/2023 Cass. civ. n. 11240/2022 . A sostegno di tale orientamento si è affermato che la procura speciale, se recante una sottoscrizione con autografia certificata da difensore, deve essere intimamente e necessariamente collegata ad uno degli atti elencati nell' art. 83, comma 3, c.p.c. . In tali casi risultava evidente che la sottoscrizione della procura speciale fosse stata certificata dal difensore in un momento di gran lunga anteriore, benché successivo alla decisione impugnata e in un luogo diversi rispetto a quelli in cui era stato redatto l'atto a cui il mandato afferiva e poteva dunque qualificarsi manifesto l'esercizio di un potere certificativo del legale oltre i limiti segnati dalla legge di autorizzazione e di attribuzione all'avvocato della qualifica di pubblico ufficiale. Il Collegio sottolinea poi l'intervento legislativo avvenuto durante la pandemia COVID-19 con cui si è voluto derogare alla regola della contestualità tra autentica della firma della procura e atto con la possibilità per la parte di apporre, nei procedimenti civili, la sottoscrizione della procura alle liti anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. In merito, il Collegio rileva in primis, che la succitata norma sarebbe stata in parte superflua laddove si precisa che La procura si considera apposta in calce … se all'avvocato fosse già riconosciuto, dalla norma codicistica, il potere di raccogliere la sottoscrizione del mandato separatamente dall'atto al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione del medesimo in secundis, proprio l'abrogazione della disposizione emergenziale . D'altra parte, la pronuncia evidenzia la presenza di un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all' art. 83, comma 3, c.p.c. , non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione materiale o telematica al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo . Secondo tale impostazione dunque è valida la procura speciale che, purchè rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso, dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il ricorso per cassazione . Non trovando una soluzione al contrasto interpretativo, che attiene ad una questione di massima di particolare importanza, il Collegio rimette gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.

Presidente De Stefano – Relatore Fanticini Rilevato che innanzi al Tribunale di Agrigento B.F. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli Riscossione Sicilia S.p.A., agente della riscossione, in data 19/11/2018 deduceva l'invalidità dell'atto in quanto privo di motivazione, dell'esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi e dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e perché notificato con p.e.c. in formato.pdf mancante di firma digitale svolgeva altresì contestazioni sul merito della pretesa creditoria l'agente della riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità delle censure attinenti ai profili formali e riconducibili all' art. 617 c.p.c. , essendo decorso, alla data dell'atto introduttivo del 23/5/2019 , il termine decadenziale prescritto dalla citata disposizione con la sentenza n. 824 del 2/7/2021 il Tribunale di Agrigento dichiarava priva di giuridica efficacia la cartella di pagamento impugnata e condannava l'agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite avverso tale decisione, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione ex art. 617 c.p.c. , Riscossione Sicilia S.p.A. proponeva, in data 29/9/2021, ricorso per cassazione, basato su quattro motivi non svolgeva difese l'intimato B.F. in data 29/3/2023, si è costituita, depositando memoria e documenti, Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, a Riscossione Sicilia S.p.A. sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta dal 30/9/2021 in forza dell' art. 76, comma 4, D.L. n. 73 del 2021 , convertito dalla L. n. 106 del 2021 il 20/4/2023, la Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Considerato che deve di ufficio rilevarsi che la procura conferita da Riscossione Sicilia all'avv. Salvatore Cucchiara risulta rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021 in una fattispecie similare si è pronunciata Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9271 del 04/04/2023 , Rv. 667248-01, così massimata La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l' art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e Omissis quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania in senso analogo si erano pronunciate, in precedenza, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022 , Rv. 664508-01 La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto introduttivo è invalida, perché l' art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, sicché l'autenticazione del procuratore deve essere contestuale all'atto a cui la procura si riferisce. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Omissis , proposto in forza di una procura - comunque priva del requisito di specialità - sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019 . , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11244 del 07/04/2022 , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 21/04/2022 , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32569 del 04/11/2022 a sostegno di tale orientamento si è affermato che la procura speciale, se recante una sottoscrizione con autografia certificata dal difensore, deve essere intimamente e necessariamente collegata ad uno degli atti elencati nell' art. 83, comma 3, c.p.c. infatti, il pubblico ufficiale che provvede ad autenticare la sottoscrizione della procura - la quale, con la certificazione, assume il valore giuridico di atto pubblico fidefacente con le note conseguenze civili e penali - esercita un potere certificativo che l'ordinamento riconosce, in via generale, al notaio la cui funzione di certificazione, consistente nell'attribuzione della pubblica fede, è oggetto dell'art. 1 della legge notarile e dell' art. 2703, comma 1, c.c. e, in via speciale cioè, per specifici atti e limitata cioè, sull'imprescindibile presupposto della ricorrenza delle speciali condizioni dettate dal legislatore , ad altri soggetti aventi la qualità di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato art. 2703, comma 1, c.c. mentre l' art. 83, comma 2, c.p.c. , individua una procura generale o speciale a sé stante, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e rinvia, quantomeno implicitamente, all'atto notarile, il comma 3 della citata disposizione detta una norma speciale, che vale ad insignire l'avvocato difensore di un potere certificativo speciale, cioè che, di regola, non gli appartiene in virtù delle norme della sua legge professionale se non a limitati fini e a peculiari e stringenti condizioni in altre parole, la fonte dell'autorizzazione data al legale per certificare l'autografia del sottoscrittore della procura si rinviene nell' art. 83 c.p.c. la potestà riconosciuta non è ampia come quella che l'ordinamento riconosce al notaro, ma è attribuita alle condizioni e nei limiti dettati dalla citata disposizione, con la conseguenza che la procura non può essere un atto a sé stante, ma - ai fini dell'autentica - dev'essere necessariamente apposta in calce o a margine di uno degli atti elencati citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta o d'intervento, precetto, domanda d'intervento nell'esecuzione, memoria di nomina del nuovo difensore nelle fattispecie esaminate dai precedenti sopra menzionati similari a quelli del presente giudizio , invece, risultava per tabulas che la sottoscrizione della procura speciale era stata certificata dal difensore in un momento di gran lunga anteriore, benché successivo alla decisione impugnata e in un luogo diversi rispetto a quelli in cui era stato redatto l'atto a cui il mandato afferiva, sicché poteva qualificarsi manifesto l'esercizio di un potere certificativo del legale oltre i limiti segnati dalla legge art. 83 c.p.c. di autorizzazione e di attribuzione all'avvocato della qualifica di pubblico ufficiale né, de iure condito, dovrebbe potersi sostenere che la sottoscrizione della procura possa essere autenticata a distanza spaziale, oltre che temporale , dato che l' art. 2703, comma 2, primo periodo, c.c. prescrive che L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza del resto, quando il legislatore ha inteso derogare, durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, all' art. 83 c.p.c. e alle regole della contestualità tra l'autentica della firma della procura e l'atto a cui essa afferisce , è stata coniata una norma ad hoc, in base alla quale Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell' art. 83 del codice di procedura civile , se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia art. 83, comma 20-ter, D.L. 17/3/2020, n. 18 , inserito dalla legge di conversione 24/4/2020, n. 127 si rileva, in primis, che la succitata norma sarebbe stata in parte superflua laddove si precisa che La procura si considera apposta in calce se all'avvocato fosse già riconosciuto, dalla norma codici-stica, il potere di raccogliere la sottoscrizione del mandato separatamente dall'atto al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione del medesimo in secundis, proprio l'abrogazione della disposizione emergenziale ad opera dell' art. 66-bis, comma 12, D.L. 31/5/2021, n. 77 , convertito dalla L. 29/7/2021, n. 108 comporta il ripristino delle più stringenti regole dell' art. 83 c.p.c. in senso opposto al descritto indirizzo giurisprudenziale si è pronunciata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36827 del 15/12/2022 , Rv. 666696-01, così massimata In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all' art. 83, comma 3, c.p.c. , non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione materiale o telematica al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo. a sostegno della menzionata decisione, il Collegio ha affermato che la contestualità , spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura e dell'autenticazione della relativa sottoscrizione rispetto alla redazione dell'atto cui la prima si riferisce non può ritenersi, infatti, requisito prescritto dalla norma di cui all' art. 83, comma 3, c.p.c. la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte nella citata sentenza si prescinde, perciò, da questioni relative al potere di certificazione nell'ordinamento e si conclude per la validità della procura speciale che - purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso - dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il ricorso per cassazione il riscontrato contrasto non trova composizione nelle statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022 , richiamata nelle successive pronunce ancorché di segno opposto , perché prescinde dall'oggetto di quelle e cioè dalla mera collocazione topografica della procura speciale, investendo, invece, altri aspetti dell' art. 83 c.p.c. e, più in generale, le disposizioni che disciplinano il potere di autenticazione delle sottoscrizioni e il suo concreto esercizio ad avviso del Collegio, la questione - di massima di particolare importanza in quanto attinente all'interpretazione degli artt. 83 e 365 c.p.c. e 2703 c.c., in relazione alla disciplina del giudizio di cassazione, anche alla stregua dell'evoluzione della normativa specifica e della giurisprudenza di legittimità sul punto, la cui esatta portata va attentamente definita e comunque oggetto del segnalato contrasto - deve essere rimessa al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell' art. 374, comma 2, c.p.c. PQM la Corte rimette gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione indicata in motivazione.