Legittima la protesta dei detenuti per l’improvviso cambio orario di accensione delle piastre usate per cucinare

Inutile il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia. Confermata dalla Cassazione la decisione con cui il tribunale di sorveglianza ha cancellato la sanzione disciplinare adottata dal direttore del carcere nei confronti di uno dei detenuti coinvolti nella protesta.

Legittima la protesta dei detenuti, concretizzatasi nella cosiddetta battitura del blindo, se durata solo pochi minuti e motivata da un improvviso provvedimento della struttura carceraria , ossia la modifica degli orari di accensione delle piastre elettriche utilizzate per cucinare. A dare ragione a uno dei detenuti coinvolti nella protesta svoltasi in carcere, ha provveduto il tribunale di sorveglianza, smentendo il magistrato e definendo illegittimo il provvedimento disciplinare – ossia la sanzione dell' ammonimento – adottato dal direttore del locale istituto penitenziario nei confronti del detenuto per avere quest'ultimo preso parte, insieme ad altri detenuti, alla battitura collettiva delle porte blindate delle rispettive camere di pernottamento, in segno di protesta per la modifica, non oggetto di preventiva comunicazione, degli orari di accensione delle piastre elettriche . Due gli elementi che hanno spinto il tribunale di sorveglianza a ritenere non sanzionabile il comportamento del detenuto da un lato, la breve durata della battitura e, dall'altro, le finalità che la hanno ispirata . Impossibile, di conseguenza, condividere, sempre secondo il tribunale di sorveglianza, il procedimento disciplinare adottato dal direttore del carcere. Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal Ministero della Giustizia. Anche per i Giudici di terzo grado, difatti, va catalogato come legittima e, perciò, tollerabile la protesta messa in atto dal detenuto. Viene chiarito, in premessa, che in tema di sanzioni disciplinari ai detenuti , la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare un illecito disciplinare, come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l'hanno determinata, supera, per durata e frequenza, la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità . Pertanto, nel caso di specie, è palese la non gravità del comportamento del detenuto, soprattutto tenendo presenti, chiariscono i giudici, il contenimento della durata della protesta in appena cinque minuti e le ragioni che la hanno originata, connesse all'improvviso mutamento degli orari di autorizzazione all'utilizzo delle piastre di cottura dei cibi . A fronte di tali dettagli è logico ritenere, sempre secondo i giudici, che la battitura del blindo della cella non abbia integrato una molestia, non avendo determinato disordini nello svolgimento delle ordinarie operazioni di controllo da parte della Polizia penitenziaria né il pericolo di un'improvvisa degenerazione in altre forme di protesta . Difatti, la condotta tenuta dal detenuto non si è negativamente riverberata sull'ordinato svolgimento della vita della comunità carceraria . Per chiudere il cerchio, e respingere definitivamente le obiezioni proposte dal Ministero della Giustizia, i magistrati di Cassazione escludono che si possa attribuire, a prescindere, carattere molesto alla battitura, soprattutto quando, come nella vicenda presa in esame, le finalità perseguite mediante la battitura consentono di escludere l'offensività di un comportamento di modesta consistenza oggettiva e, per di più, originato da un accadimento contingente e, infine, non legato ad un atteggiamento di generale opposizione all'esercizio, da parte dell'amministrazione penitenziaria, delle prerogative connesse ad una ordinata, efficiente e sicura gestione della vita carceraria .

Presidente Aprile, Relatore Cappuccio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 novembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari - in accoglimento del reclamo presentato da G.L. avverso quella emessa il 22 luglio 2021 dal Magistrato di sorveglianza della stessa città -ha annullato il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dal Direttore del locale istituto penitenziario per avere egli preso parte, insieme ad altri detenuti, alla battitura collettiva delle porte blindate delle rispettive camere di pernottamento, in segno di protesta per la modifica, non oggetto di preventiva comunicazione, degli orari di accensione delle piastre elettriche. Ha, in particolare, ritenuto che la preclusione al sindacato in ordine ai profili fattuali, discendente dall'irrogazione della sanzione dell'ammonimento, non elide la possibilità, per la magistratura di sorveglianza, di verificare se il fatto addebitato rientri o meno nel novero degli illeciti disciplinari tipici, inseriti nell'elenco previsto dall' art. 77 D.P.R. n. 30 giugno 2000, n. 230 , e che, nel caso di specie, la breve durata della battitura e le finalità che la hanno ispirata concorrono nell'escludere la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare. 2. Il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria propongono, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ricorso per cassazione articolato su tre motivi, coni quali deducono, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo motivo, lamentano che l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento preclude alla magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. a , L. 26 luglio 1975, n. 354, di valutare, in sede di reclamo, il merito dei provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria che deve, pertanto, circoscrivere la verifica ai profili procedurali, nel caso di specie non oggetto di contestazione. Con il secondo motivo, rilevano che l' art. 77 D.P.R. n. 30 giugno 2000, n. 230 , contempla, tra gli illeciti tipizzati, gli atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità , quale deve reputarsi la simultanea battitura dei blindi da parte di una pluralità di detenuti, anche se non integrante disordine o sommossa nè incidente sulla regolarità del pubblico servizio. Con il terzo motivo, ascrivono al Tribunale di sorveglianza di avere arbitrariamente assimilato i detenuti ai lavoratori subordinati sotto il profilo della titolarità del diritto ad attuare forme di protesta collettiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare l'illecito disciplinare di cui all' art. 77, comma 1, n. 4, reg. es. ord. pen. , come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l'hanno determinata, per durata e frequenza supera la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità. In motivazione la Corte ha chiarito che nel concetto di molestia , evocato dalla norma disciplinare, rientrano tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e, comunque, di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia - DAP, Rv. 281792 . 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione del canone ermeneutico testè richiamato, stimando che il contenimento della durata della protesta in appena cinque minuti e le ragioni che la hanno originata, connesse all'improvviso mutamento degli orari di autorizzazione all'utilizzo delle piastre di cottura dei cibi, inducano a ritenere che essa non abbia integrato una molestia , nel senso sopra indicato, non avendo determinato disordini nello svolgimento delle ordinarie operazioni di controllo da parte della polizia penitenziaria nè il pericolo di un'improvvisa degenerazione in altre forme di protesta. La decisione impugnata si impernia, in altri termini, sul rilievo che la condotta perpetrata non si è negativamente riverberata sull'ordinato svolgimento della vita della comunità carceraria. 4. A fronte di un ragionamento esente da fratture razionali e coerente con le emergenze istruttorie, i ricorrenti frappongono obiezioni non condivisibili. Da un canto, trascurano che l'impossibilità, per la magistratura di sorveglianza, di sindacare la ricostruzione dei fatti oggetto di addebito operata dal Direttore dell'istituto penitenziario non si traduce in una non prevista inibizione del potere - che deve senz'altro esserle riconosciuto - di qualificare le condotte accertate, ossia di apprezzarne il connotato effettivamente molesto nei confronti della comunità. Dall'altro, attribuiscono alla battitura in sé, e quindi a prescindere dalla concreta manifestazione della condotta, carattere molesto, così sovrapponendo la propria valutazione a quella espressa dal Tribunale di sorveglianza, la cui legittimità non viene, per ciò solo, messa in discussione. Interpretano, infine, la decisione impugnata alla stregua di sostanziale riconoscimento della legittimazione della popolazione carceraria ad attuare forme di protesta analoghe a quelle poste in essere dai lavoratori subordinati, cui i detenuti verrebbero, pertanto, erroneamente equiparati in tal modo, tuttavia, omettono di considerare che le finalità perseguite mediante la battitura costituiscono, nella prospettiva delineata, criterio complementare di valutazione dell'offensività di un comportamento di modesta consistenza oggettiva e, per di più, originato da un accadimento contingente e non legato ad un atteggiamento di generale opposizione all'esercizio, da parte dell'amministrazione penitenziaria, delle prerogative connesse ad una ordinata, efficiente e sicura gestione della vita carceraria. P.Q.M. Rigetta il ricorso.