Istituito l’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa

Con due decreti del 9 giugno 2023, il Ministero della Giustizia ha istituito l’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, come previsto dalla Riforma Cartabia, disciplinando anche le forme e i tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualifica.

Con il decreto 9 giugno 2023, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5 luglio 2023, il Ministero della Giustizia ha istituito l'elenco dei mediatori abilitati alla conduzione dei programmi di giustizia riparativa , come previsto dal d.lgs. n. 150/2022 . Il decreto disciplina i requisiti per ottenere l'iscrizione, precisando come dovrà essere attestato il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali. Sono infatti previste apposite certificazioni rilasciate da soggetti ed enti pubblici o privati di formazione specialistica. Dovrà essere sostenuta anche una prova pratico-valutativa , alla presenza di una commissione di almeno 5 membri 2 formatori teorici e 3 mediatori esperti formatori . Il testo indica inoltre i requisiti soggettivi e di onorabilità e i requisiti per l'attribuzione della qualificazione di formatore . La domanda di iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti dovrà essere presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile, resi disponibili sul sito del Ministero. Il procedimento di iscrizione dovrà essere concluso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, con facoltà di richiede un'integrazione della documentazione necessaria. Vengono elencate anche le cause di sospensione dell'elenco come ad esempio la mancata comunicazione delle attestazioni o certificazioni degli obblighi di formazione permanenti per 12 mesi e di cancellazione . In sede di prima formazione dell'elenco, non è dovuto alcun contributo per l'iscrizione, ma a partire dal 1° gennaio 2025, per l'iscrizione all'elenco sarà richiesto un contributo di 50 euro. Con un ulteriore decreto , anch'esso datato 9 giugno 2023 e pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5 luglio 2023, il Ministero detta la Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa . Nel testo del decreto si legge che il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è un professionista, imparziale e adeguatamente formato, che, con indipendenza, sensibilità, riservatezza ed equiprossimità, conduce i programmi, mediativi o comunque dialogici, svolti nell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa, cui costoro, i loro familiari, altri soggetti appartenenti alla comunità e chiunque altro vi abbia interesse partecipano in modo consensuale, attivo e volontario, allo scopo di risolvere le questioni derivanti dal reato e raggiungere un esito riparativo . A tal fine, viene disciplinata la formazione teorica iniziale assicurata dalle università e si articola in un corso, di durata complessiva non inferiore a centosessanta ore effettive, avente ad oggetto l'insegnamento di principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché di nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e delle ulteriori materie correlate di cui all'art. 5 . Possono inoltre essere organizzati seminari specialistici , destinati a partecipanti la cui formazione accademica di partenza possa richiedere una integrazione specialistica. Si aggiunge poi una formazione pratica iniziale , assicurata dai centri tramite i mediatori esperti formatori ed un successivo tirocinio . La prova finale di valutazione del percorso formativo unitario consiste nella dimostrazione della conoscenza completa dei contenuti teorici del percorso, nonchè della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche e delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo. A tali fini, la prova finale si articola in una prova teorica e una pratica . I mediatori iscritti all'elenco devono curare la formazione continua mediante la frequenza di corsi periodici, requisito necessario per mantenere la qualifica e l'iscrizione.

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