Una donna non ha messo nero su bianco alcun numero ma si è limitata a dichiarare di essere disoccupata e di vivere con i genitori che la sostengono dal punto di vista economico.
L'omessa indicazione di un reddito nell’ autodichiarazione da allegare all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non costituisce di per sé motivo di revoca dell’ammissione disposta in via provvisoria. Applicando questo principio, i giudici hanno messo in discussione il provvedimento con cui è stata revocata l’ammissione al patrocinio riconosciuta a una donna e con cui è stata respinta l’istanza di liquidazione del compenso avanzata dall’avvocato alla luce della omessa indicazione, da parte della donna, del reddito complessivo percepito. Nello specifico, la donna non ha messo nero su bianco alcun numero, ma si è limitata a dichiarare di essere disoccupata e di vivere con i genitori che la sostengono dal punto di vista economico. A essere contestato dal legale e dalla sua cliente è il provvedimento del tribunale con cui è stato revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. In sostanza, secondo i giudici del tribunale, a tradire la donna e quindi il suo avvocato, è stata la mancata «indicazione del reddito complessivo» percepito, essendosi ella limitata a dichiarare di «essere disoccupata senza alcuna specifica indicazione dei redditi esenti». A sostegno di questa visione, poi, i giudici aggiungono che «dall’esame delle dichiarazioni in autocertificazione contenute nella domanda presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per l’ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato emerge che la donna, nella sezione ove andavano indicati i redditi da lavoro, pensione, mantenimento da terzi, sussidi di disoccupazione e sociali, assegni di invalidità e le elargizioni e gli aiuti economici di qualunque natura, non indica alcuna cifra espressa in numeri, limitandosi a dichiarare “Vivo con i miei genitori che mi sostengono economicamente”», mentre «nella sezione deputata alla dichiarazione in autocertificazione sul se “aver presentato la dichiarazione dei redditi” la donna dichiara testualmente “di essere disoccupata”». Per i giudici del tribunale «tali dichiarazioni non costituiscono, neppure congiuntamente considerate, risposta alla richiesta di indicazione del reddito percepito, che non può che essere una indicazione numerica», mentre non si può «far ricorso a presunzioni in ordine al sostegno economico che la donna riceve dai genitori». Per i Giudici di Cassazione le obiezioni proposte dall’avvocato e dalla sua cliente hanno un solido fondamento. In premessa viene richiamato il quadro normativo. Nello specifico, «l’ufficio finanziario competente, cui sia stato trasmesso il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, procede alla verifica dell’esattezza delle dichiarazioni e delle allegazioni circa l'ammontare del reddito attestato dal soggetto, potendo lo stesso ufficio richiedere la revoca dell’ammissione se risulti che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni non veritiere, e dovendosi verificare la effettività e la permanenza delle condizioni previste per il patrocinio in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza». Si può poi procedere alla revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati se risulta «l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione». In questa ottica la norma «stabilisce, nel dettare le condizioni per l'ammissione al patrocinio, che ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, dovendosi perciò computare nel reddito per godere del gratuito patrocinio tutte le entrate risultati dall'ultima dichiarazione antecedente l'istanza di ammissione, nonché appunto i redditi non rientranti nella base imponibile e le variazioni avvenute dopo la presentazione della dichiarazione medesima, per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione». Questo quadro normativo porta a ritenere, precisano i giudici, che «il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa essere chiamato a documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio». Tuttavia, «l'omessa indicazione di un reddito nella autodichiarazione da allegare all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non costituisce di per sé motivo di revoca dell’ammissione disposta in via provvisoria», chiariscono i giudici. Ne consegue che, nel caso di specie, «il giudice deve attivare i poteri istruttori che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del quantum, ma anche dell’an, non potendosi ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l’allegazione di informazioni, necessarie ai fini della decisione, da parte del soggetto».
Presidente Giusti - Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1.L'avvocato A.M. e D.G. hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 6 aprile 2018. Sono stati intimati l'Agenzia delle Entrate di Foggia e il Ministero della Giustizia, i quali hanno notificato controricorso. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articolo 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex articolo 35 del D.Lgs. numero 149 del 2022. 3. Il Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso in opposizione ex articolo 170 D.P.R. numero 115 del 2002, proposto dall'avvocato A.M. e D.G. avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'odine degli avvocati di Foggia in favore di D.G. , parte di un giudizio di divorzio. Con il decreto del 5 ottobre 2016 il Tribunale aveva sia revocato l'ammissione al patrocinio, sia rigettato l'istanza di liquidazione del compenso avanzata dal difensore della D., avvocato A. , sostenendo che non risulta effettuata la specifica indicazione del reddito complessivo, comprensiva dei redditi esenti atteso che l'istante dichiara esclusivamente di essere disoccupata senza alcuna specifica indicazione dei redditi esenti . I giudici dell'opposizione hanno confermato la correttezza della disposta revoca, osservando che dall'esame delle dichiarazioni in autocertificazione contenute nella domanda presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia per l'ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, emerge che la D. nella sezione ove andavano indicati i redditi da lavoro, pensione, mantenimento da terzi, sussidi di disoccupazione e sociali, assegni di invalidità e le elargizioni ed aiuti economici di qualunque natura non indica alcuna cifra espressa in numeri, limitandosi a dichiarare Vivo con i miei genitori che mi sostengono economicamente . Nella sezione deputata alla dichiarazione in autocertificazione sul se aver presentato la dichiarazione dei redditi la D. testualmente dichiara di essere disoccupata . Secondo il Tribunale, emergerebbe all'evidenza come tali dichiarazioni, ed in particolare la prima delle due, non costituiscono, neppure congiuntamente considerate, risposta alla richiesta di indicazione del reddito percepito, che non può che essere una indicazione numerica. Il collegio ha quindi escluso di poter far ricorso a presunzioni in ordine al sostegno economico che la D. riceve dai genitori ed ha richiamato il disposto dell'articolo 76, comma 3, D.P.R. numero 115 del 2002. 4.Va premesso che la legittimazione all'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, e non al difensore, il quale è invece legittimato unicamente ad impugnare il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza di liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, numero 21997 del 2018 . Per converso, l'opposizione al decreto di revoca ex articolo 136, comma 2, del D.P.R. numero 115 del 2002 vede quale legittimato passivo non l'Agenzia delle entrate, ma il Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio Cass. Sez. 6-2, numero 15219 del 2022 Sez. 6-2, numero 5806 del 2022 Sez. 6-2, numero 2517 del 2019 Sez. 2, numero 21700 del 2015 . 5. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'articolo 112 c.p.c., per aver il giudice dell'opposizione confermato il provvedimento di revoca per ragioni diverse da quelle di cui al provvedimento opposto. Ciò perché la revoca disposta dal primo giudice era giustificata dalla omessa indicazione di redditi esenti. In particolare, il Magistrato addetto alla liquidazione dei compensi disponeva la revoca del provvedimento provvisorio di ammissione perché censurava la omessa indicazione dei redditi esenti. In altre parole, imputava al beneficiario di non aver compilato il modulo prestampato nella parte in cui erano richieste le indicazioni sui redditi esenti , mentre il giudice dell'opposizione confermava la revoca imputando alla beneficiaria di non aver accompagnato alla dichiarazione di avere sostegno alimentare dai genitori, l'indicazione monetaria del detto sostegno . Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli articolo 74, comma 2, e 76 del D.P.R. numero 115 del 2002, nonché dell'articolo 24 Cost., per avere il giudice dell'opposizione omesso di esaminare la pagina 3 dell'istanza di ammissione in via provvisoria, ove era indicato il dato numerico del reddito di qualsiasi natura percepito dalla beneficiaria , pari a zero. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articolo 79, comma 3, e 123 del D.P.R. numero 115 del 2002, nonché dell'articolo 24 Cost., per avere il giudice dell'opposizione erroneamente ritenuto non corretta l'istanza formulata dalla signora D. , omettendo di chiedere i chiarimenti e/o integrazioni . Si rappresenta che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, a pagina 2 nella parte relativa alle elargizioni o aiuti economici di qualsiasi natura, contiene la seguente affermazione convivo con i miei genitori che mi sostengono economicamente . I giudici dell'opposizione avrebbero allora potuto chiedere alla beneficiaria chiarimenti o produzioni documentali. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 136 del D.P.R. numero 115 del 2002, nonché dell'articolo 24 Cost., per avere il giudice dell'opposizione confermato la revoca in assenza dei presupposti di legge . 6. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, risultano fondati, rimanendo assorbiti il primo ed il secondo motivo, i quali, per effetto dell'accoglimento delle indicate censure, restano privi di immeditata rilevanza decisoria. 6.1. L'articolo 127 del D.P.R. numero 115 del 2002 prevede che l'ufficio finanziario competente, cui sia stato trasmesso il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato comma 1 , procede alla verifica dell'esattezza delle dichiarazioni e delle allegazioni circa l'ammontare del reddito attestato dall'interessato comma 2 , potendo lo stesso ufficio richiedere la revoca dell'ammissione se risulti che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere comma 3 , e dovendosi verificare la effettività e la permanenza delle condizioni previste per il patrocinio in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza comma 4 . L'articolo 136 del D.P.R. numero 115 del 2002 dispone poi che s e nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione , ed egualmente procede alla revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato, mentre in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. È vero, peraltro, che l'articolo 76, comma 3, del D.P.R. numero 115 del 2002, nel dettare le condizioni per l'ammissione al patrocinio, stabilisce che a i fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva , dovendosi perciò computare nel reddito per godere del gratuito patrocinio tutte le entrate risultati dall'ultima dichiarazione antecedente l'istanza di ammissione, nonché appunto, ai sensi degli articolo 76, comma 3 e 79, comma 1, lett. d , del medesimo D.P.R. numero , i redditi non rientranti nella base imponibile e le variazioni avvenute dopo la presentazione della dichiarazione medesima, per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione Cass. Sez. 2, numero 40970 del 2021 Cass. Sez. 2, numero 4429 del 2017 . Questo quadro normativo porta a ritenere che il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa essere chiamato a documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio arg. da Cass. numero 36347 del 2021 numero 18034 del 2023 . Tuttavia, l'omessa indicazione di un reddito nell'autodichiarazione da allegare all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, come nella specie rilevato dal Tribunale di Foggia, non costituisce di per sé motivo di revoca dell'ammissione disposta in via provvisoria cfr. Cass. penumero sez. IV, 13 gennaio 2022, numero 28249 . Piuttosto, allorché, come nel caso in esame, sia stata disposta la revoca per la mancata specifica indicazione del reddito complessivo, comprensiva dei redditi esenti, il giudice, adito con opposizione ex articolo 170 del D.P.R. numero 115 del 2002 e articolo 15 del D.Lgs. numero 150 del 2011, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del quantum , ma anche dell' an , non potendosi ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l'allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell'interessato, confermando la revoca dell'ammissione, come avvenuto nella specie, per difetto di prova della sussistenza dei presupposti cfr. Cass. numero 18034 del 2023 numero 23133 del 2021 numero 2206 del 2020 . 7. Il quinto motivo di ricorso rimane assorbito in conseguenza dell'accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, in quanto la relativa censura violazione dell'articolo 91 c.p.c. in rapporto alla condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio a mezzo di funzionario delegato è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall'annullamento dall'ordinanza impugnata. 8. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono dunque essere accolti, rimanendo assorbiti i restanti motivi, e l'ordinanza impugnata va cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Foggia in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia in persona di diverso magistrato.