Vittime del Terzo Reich: disciplinate le modalità per ottenere il ristoro dei danni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2023 Anno 164° - Serie Generale n. 152 il decreto del 28 giugno 2023 che disciplina le condizioni e le modalità di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945.

Assicurando continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica il 14 aprile 1962, n. 1263 , il Fondo pagherà i risarcimenti al posto dello Stato tedesco in forza di una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il Fondo per risarcire le vittime dell'eccidio nazista Il decreto in esame reca le disposizioni necessarie per l'attuazione dell' art. 43 decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 recante Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR , convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 7 il quale stabilisce, al comma 1, che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. I requisiti per accedere al Fondo L'art. 2 del citato decreto stabilisce che hanno diritto di accedere al Fondo i soggetti vittime di crimini di guerra e contro l'umanità che, a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 28 giugno 2023 , soddisfano alternativamente una delle seguenti condizioni a hanno ottenuto un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 b hanno definito i giudizi pendenti per effetto dell'esercizio delle suddette azioni giudiziarie con un atto di transazione , secondo la normativa vigente, previo parere dell'Avvocatura dello Stato. Rimane a carico del Fondo il pagamento dei danni liquidati nella sentenza o nell'atto di transazione , come sopra descritti, nonché delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti , del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste , della legge 18 novembre 1980, n. 791 istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z , della legge 29 gennaio 1994, n. 94 integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z . Come si accede al Fondo L'art. 3 del menzionato decreto stabilisce che per accedere al Fondo occorre presentare apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze , Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento ed attestando, a pena di inammissibilità, la sussistenza delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l'accesso al Fondo, nonché indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi sopra specificati. Alla domanda occorre allegare la sentenza munita della certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato ovvero l'atto di transazione. Come viene valutata la domanda ed erogato il ristoro dei danni La Direzione competente accerta la rispondenza della domanda ai requisiti di cui all'art. 3 appena menzionato e provvede alle verifiche istruttorie ed all'acquisizione degli elementi disponibili, in collaborazione con gli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato, nonché con le amministrazioni o soggetti pubblici competenti in relazione all'oggetto della verifica. La medesima Direzione, ove necessario, può formulare richieste di chiarimenti, di integrazione o supplemento istruttorio ai soggetti istanti. Nel caso in cui non sussistano gli elementi per l'accoglimento della domanda, anche in relazione ad eventuali cause ostative, estintive o di improcedibilità, la Direzione competente dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione all'interessato. Nel caso in cui la domanda sia invece accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi sopra dettagliati. Il relativo pagamento viene effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione. Il pagamento effettuato estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui all'art. 1 del decreto qui annotato. La pendenza della questione di legittimità Costituzionale Con ordinanza n. 154/22 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 43 comma 3 d.l. 30 aprile 2002, n. 36 e della Legge di conversione 29 giugno 2022 n. 79 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR . Questo intervento normativo, relativo ai risarcimenti per i crimini nazisti a danno della popolazione italiana, trae origine dalla necessità di evitare che la Repubblica Federale di Germania possa subire la perdita di proprietà immobiliari in ragione dei procedimenti esecutivi avviati da coloro che hanno visto riconosciuto in sentenza il risarcimento del danno. Mediante questo intervento legislativo lo Stato italiano consentirà alla Germania di rimanere indenne dalle pretese delle vittime italiane degli eccidi nazisti e pagherà i risarcimenti in luogo dello Stato tedesco, a mezzo del richiamato Fondo. L'ordinanza del Tribunale di Roma paventa una possibile violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. , rimettendo la questione alla Corte Costituzionale che dovrebbe esprimersi a breve.