Necessario un nuovo intervento del Tribunale. Insufficiente il richiamo al luogo comune secondo cui ci si troverebbe di fronte a due strumenti utili per la gestione di un giro di sostanze stupefacenti.
Navigatore e telefono cellulare restituiti all’uomo condannato, con pena patteggiata, per detenzione e trasporto di droga. Insufficiente, secondo i Giudici, il richiamo al luogo comune secondo cui ci si troverebbe di fronte a due strumenti utili per la gestione di un giro di sostanze stupefacenti. A maggior ragione, poi, quando, come in questo caso, non è stato contestato anche il reato di cessione di droga. In Tribunale viene applicata all’uomo sotto processo la pena di quattro anni e sette mesi di reclusione, con l’aggiunta di 32mila euro di multa per detenzione di droga. Col ricorso in Cassazione il legale dell’uomo sotto processo contesta «la confisca del cellulare e del navigatore» sequestrati al suo cliente, confisca emessa a corredo della sentenza di condanna con patteggiamento pronunciata dai giudici del Tribunale. Nello specifico, il legale parla di «confisca del cellulare e del navigatore disposta senza motivazione», a parte «la generica frase in quanto mezzi utilizzati per commettere il reato », e, aggiunge poi, «non sussiste alcuna prova che il telefono ed il navigatore siano serviti per la commissione del reato», anche perché «è stato contestato il reato di detenzione e trasporto della sostanza stupefacente, non la cessione a terzi». Per i Giudici della Cassazione le obiezioni proposte dal legale hanno un solido fondamento. Ciò significa che è nulla «la confisca del telefono e del navigatore, disposta senza alcuna motivazione», non essendo sufficiente «l’affermazione dell’uso del telefono e del navigatore per la commissione del reato, in quanto affermazione assertiva e generica». I magistrati chiariscono, toccando una tematica processuale, che «la sentenza di patteggiamento che ha applicato una misura di sicurezza» può essere oggetto di «ricorso per Cassazione ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti». E in questa ottica si colloca l’obiezione proposta dal legale circa «la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo essa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge» alla luce della Costituzione. Tirando le somme, nella vicenda presa in esame dai Giudici «la sentenza del Tribunale non motiva sulla confisca», e perciò, concludono i Giudici, «deve annullarsi la confisca del cellulare e del navigatore», confisca su cui dovranno pronunciarsi nuovamente, e con una motivazione minuziosa, i giudici del Tribunale.
Presidente Ramacci – Relatore Sozzi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Como, con sentenza ex articolo 444 c.p.p., applicava a T.F., la pena di anni 4 e mesi 7 di reclusione ed Euro 32.000,00 di multa per il reato di cui agli articolo 73, e 80 T.U. stup. reato commesso il omissis . 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p 2. 1. Violazione di legge articolo 125,444 e 445 c.p.p. e articolo 240 c.p. e mancanza di motivazione sulla confisca del cellulare e del navigatore in sequestro. La confisca del cellulare omissis e del navigatore è stata disposta senza motivazione la generica frase in quanto mezzi utilizzati per commettere il reato , non può costituire valida motivazione non sussiste alcuna prova che il telefono ed il navigatore fossero serviti per la commissione del reato infatti, è stato contestato il reato di detenzione e trasporto della sostanza stupefacente, non la cessione a terzi. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca del telefono e del navigatore senza alcuna motivazione. Non può ritenersi motivazione adeguata l'affermazione dell'uso del telefono e del navigatore per la commissione del reato, in quanto assertiva e generica. Infatti, La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'articolo 606 c.p.p. Sez. U, numero 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, SAVIN GIANINA ALINA, Rv. 27934801 . Deve, quindi, rilevarsi che In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. ad opera dell'articolo 1, comma 50, della L. 23 giugno 2017, numero 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost. Sez. 3, numero 15525 del 15/02/2019 - dep. 09/04/2019, BOZZI SIMONE, Rv. 27586201 . Nel caso in giudizio la sentenza non motiva sulla confisca la sentenza deve pertanto annullarsi limitatamente alla sola confisca del cellulare Wiko dual sim e del navigatore, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Como. Ai sensi dell'articolo 624, comma 2, c.p.p. si dichiarano irrevocabili l'accertamento di responsabilità e la pena concordata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca del navigatore e del telefono cellulare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Como.