Hate speech: non costituisce lesione della dignità di un soggetto la stigmatizzazione su Facebook

Stigmatizzare un soggetto sui social network adducendo di metterlo sotto con la macchina” perché non rispetta le restrizioni COVID non costituisce lesione della dignità e della reputazione del destinatario. Secondo i giudici non vi è alcuna attribuzione di qualità sfavorevoli alla persona, di lesione della considerazione in cui l’individuo è tenuto dalla comunità in cui opera ed è conosciuto.

Il caso Tizio conveniva in giudizio Caio, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione della reputazione personale , causata da un post di commento adesivo ad un messaggio di critica al comportamento dell'attore, postato dal vicesindaco della città di Ferrara sulla propria pagina Facebook . In particolare, l'attore ha rappresentato di essere affetto da un disturbo ossessivo compulsivo, con grave turbamento della condotta e di svolgere quotidianamente attività motoria certificata da un centro di salute mentale. In tale contesto, l'attore ha praticato attività di corsa in un periodo nel quale i provvedimenti governativi vietavano indiscriminatamente di uscire dalle proprie abitazioni, se non nei limitatissimi casi previsti. La condotta è stata stigmatizzata dal vicesindaco della città, sulla propria pagina Facebook, liberamente accessibile da chiunque e commentata da molteplici persone. Il social riportava un video ritraente l'attore intento nell'attività motoria, con supporti audio e con commenti offensivi come quello di Caio che recitava Caro N.L., mettilo sotto con la macchina, vedrai che un mesetto di ospedale in questo momento epocale non se lo scorderà mai ”. Tizio ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale qualificando la condotta come lesiva della propria reputazione e del proprio onore. La decisione del Tribunale I giudici del Tribunale di Ferrara, nel respingere la domanda attorea, affermano che la disamina della domanda risarcitoria non può cadere nel paradosso della tolleranza” delineato da Karl Popper, posto che il delicato contemperamento dei principi di manifestazione del pensiero , di cui la critica è espressione, e della dignità e dell'onore, deve pur sempre muovere da una prudente e consapevole cornice di confine normativo riconducibile nell'alveo delle fattispecie penali della diffamazione e della minaccia – ricalcando le scelte operate dal PM. Il fenomeno dei discorsi d'odio” c.d. hate speech trova terreno fertile nei c.d. social network, stanze virtuali, spesso aperte indistintamente al pubblico, che pongono in relazione un numero indiscriminato di persone , attraverso una comunicazione con modalità interattiva. In questo contesto la libertà di espressione è amplificata, quale manifestazione dell'individuo, portando con sé un frequente pericolo di conflitto con interessi e valori costituzionali. Il rischio per l'utente è quello di non considerare che le proprie dichiarazioni non sono pronunciate come in una camera privata, bensì in una pubblica piazza virtuale, nell'agorà dell'etere. Occorre , dunque, interrogarsi se il post scritto da Caio a commento di quello scritto dal vicesindaco Lodi, sia sussumibile nelle fattispecie di cui agli artt. 595 e 612 c.p. Per far ciò è necessario verificare la oggettiva offensività delle affermazioni che si assumono lesive dell'altrui reputazione, bene giuridico cui la norma penale intende offrire tutela, intesa, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, quale integrità morale della persona e stima diffusa nell'ambiente sociale di riferimento, vale a dire l'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro . L'espressione assume i connotati della adesione alla critica espressa dal vicesindaco della città per il comportamento tenuto da Tizio – il quale aveva formalmente violato i divieti di libera circolazione posti dalla normativa c.d. anticovid – ed integra forme e toni poco consoni alla manifestazione di una disapprovazione della condotta tenuta , potenzialmente lesiva della sensibilità altrui. Tuttavia, non si può ritenere di per sé la frase utilizzata idonea a ledere la dignità e la reputazione del destinatario non vi è alcuna attribuzione di qualità sfavorevoli alla persona, di lesione della considerazione in cui l'individuo è tenuto dalla comunità in cui opera ed è conosciuto. In particolare appare evidente la modalità sarcastica con cui la frase è stata pronunciata e l'utilizzo di un desiderio meramente prospettato e non realmente voluto o augurato, difettando così il requisito della serietà della minaccia dall'altro, difetta completamente la capacità della condotta di intimidire il soggetto passivo, sulla base di un giudizio di idoneità valutata oggettivamente ex ante da parte di un soggetto medio.

Giudice Martinelli Fatto e diritto Con atto di citazione, ritualmente notificato, U.T. ha convenuto in giudizio F.M., al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente conseguenti alla lesione della reputazione personale, causata da un post di commento adesivo ad un messaggio di N. L. di critica al comportamento dell'attore, postato sulla propria pagina facebook. In particolare, l'attore ha rappresentato di essere affetto da un disturbo ossessivo compulsivo, con grave turbamento della condotta e di svolgere quotidianamente attività motoria – corsa a piedi – quale bisogno insopprimibile per il suo benessere , imprescindibile cura per la malattia mentale. Ha esposto di essersi rivolto in data 18 marzo e 23 marzo 2020 d'urgenza al Centro di Salute Mentale, per ottenere una cura che alleviasse l'angoscia e la disperazione, ricevendo la prescrizione di un trattamento farmacologico e di una intensa attività fisica per fronteggiare lo stato di stress. In tale contesto, l'attore ha praticato attività di corsa in un periodo nel quale i provvedimenti governativi vietavano indiscriminatamente di uscire dalle proprie abitazioni, se non nei limitatissimi casi previsti. La condotta è stata stigmatizzata dal vicesindaco di Ferrara, N. L., sulla propria pagina facebook1, liberamente accessibile da chiunque e commentata adesivamente da molte persone. Tra queste, F.M., il quale ha in calce scritto …Caro N.L. Mettilo sotto con la macchina, vedrai che un mesetto di ospedale in questo momento epocale non se lo scorderà mai. Un saluto da #bologna #iorestoacasa… . U.T. ha proposto querela e la Procura della Repubblica di Ferrara ha rubricato un procedimento penale R.G. 3638/2020 N.R. , con individuazione di 17 imputati, in attesa di eventuale decreto di citazione a giudizio per i reati di diffamazione e minaccia. Sulla scorta dei fatti allegati, ritenuta l'integrazione delle predette fattispecie penali, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente alla violazione degli artt. 595,612 e 185, II comma c.p. , qualificando la condotta come lesiva della propria reputazione e del proprio onore, sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano del 2018. Svoltasi la prima udienza – ove è stata dichiarata la contumacia del convenuto – concesse le memorie di cui all' art. 183, VI comma c.p.c. , assunta la deposizione del teste indicato, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. *** L'episodio che ha visto coinvolto U.T., pare potersi inquadrare, lato sensu, nel fenomeno qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza non solo italiana di hate speech. L'utilizzo, per così dire a cascata , ad opera di più persone del commento del comportamento altrui, con finalità di critica e con un effetto mortificante per il destinatario, è ormai tanto diffuso, quanto moralmente discutibile. La disamina della domanda risarcitoria non può però cadere nel paradosso della tolleranza delineato da Karl Popper2, posto che il delicato contemperamento dei principi di manifestazione del pensiero, di cui la critica è espressione, e della dignità e dell'onore, deve pur sempre muovere da una prudente e consapevole cornice di confine normativo. La manifestazione libera del pensiero è la pietra angolare dell'ordine democratico cfr. Corte Cost. 2 aprile 1969, n. 84 , tutelata dalla Carta Costituzionale art. 21 , dalla Carta UE art. 11 , dalla CEDU art. 10 e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948 art. 19 , e incontra i limiti normativamente determinati. Per tale motivo, opportunamente, la parte attrice ha ricondotto le proprie pretese nell'alveo delle fattispecie penali della diffamazione e della minaccia – ricalcando le scelte operate dal Pubblico Ministero - posto che un generico rinvio all'art. 2 della Carta Costituzionale non potrebbe di per sé consentire l'accoglimento della domanda. Come anticipato, il fenomeno dei discorsi d'odio trova terreno fertile nei c.d. social, stanze virtuali, spesso aperte indistintamente al pubblico, che pongono in relazione un numero indiscriminato di persone, attraverso una comunicazione con modalità interattiva, producendo un effetto sustein in questo contesto la libertà di espressione è amplificata, quale manifestazione dell'individuo, portando con sé un frequente pericolo di conflitto con interessi e valori costituzionali. Il rischio per l'utente è indubbiamente quello di non considerare che le proprie dichiarazioni non sono pronunciate come in una camera privata, bensì in una pubblica piazza virtuale, nell'agorà dell'etere. Certamente emerge dai quotidiani comportamenti dei fruitori dei social una analfabetizzazione digitale della quale dovrà farsi carico non solo il legislatore, ma la società tutta. Esclusa l'adesione alle teorie estremistiche che identificano lo cyberspazio quale luogo refrattario alle regole giuridico-sociali, in una sorta di regno della autarchia e dell'anarchia, deve ritenersi che l'antinomia tra i diritti debba essere risolta in base ai confini normativi dell'ordinamento la continenza, il rispetto dei diritti fondamentali e per la dignità altrui, il buon costume nei limiti di riserva di legge indicati dal VI comma dell' art. 21 Cost. . In altri termini, solo la configurazione di una fattispecie penale consente di travalicare il confine del diritto di critica ed assurgere a fatto illecito sanzionabile dal Giudice, poiché la libertà di espressione, in un ordinamento pienamente democratico, non protegge solo le idee condivise o ritenute inoffensive, ma anche quelle che urtano, inquietano e disturbano. Occorre, dunque, interrogarsi se il post scritto da F.M. …Caro N.L. Mettilo sotto con la macchina, vedrai che un mesetto di ospedale in questo momento epocale non se lo scorderà mai. Un saluto da #bologna #iorestoacasa… – a commento di quello scritto da N.L. – sia sussumibile nelle fattispecie di cui agli artt. 595 e 612 c.p. Sotto il primo profilo, occorre verificare la oggettiva offensività delle affermazioni che si assumono lesive dell'altrui reputazione, bene giuridico cui la norma penale intende offrire tutela, intesa, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, quale integrità morale della persona e stima diffusa nell'ambiente sociale di riferimento, vale a dire l'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro Cass. Pen. Sez. V, 21 settembre 2012, n. 43184 . L'espressione assume certamente i connotati della adesione alla critica espressa da N.L. per il comportamento tenuto da U.T. – il quale aveva formalmente violato i divieti di libera circolazione posti dalla normativa c.d. anticovid – ed integra forme e toni poco consoni alla manifestazione di una disapprovazione della condotta tenuta, potenzialmente lesiva della sensibilità altrui. Tuttavia, non si può ritenere di per sé la frase utilizzata idonea a ledere la dignità e la reputazione del destinatario non vi è alcuna attribuzione di qualità sfavorevoli alla persona, di lesione della considerazione in cui l'individuo è tenuto dalla comunità in cui opera ed è conosciuto. Per altro, quale cornice storica di valutazione della condotta del convenuto, deve evidenziarsi come non potesse questi sapere dei disturbi mentali di U.T., mentre la limitazione integrale del diritto garantito dall' art. 16 della Costituzione ha certamente turbato tutti i cittadini, sconvolgendo in tale frangente le loro vite. Appare così più comprensibile, quanto non giustificabile sotto il profilo delle modalità espressive, la critica serrata di chi tali limiti aveva apparentemente violato. Né può essere valutato in sé quanto dichiarato da N.L., posto che il concorso presupporrebbe la condivisione sulla propria bacheca del messaggio scritto da altri, in guisa da allargare i potenziali destinatari del messaggio, attraverso la rete dei contatti personali. Non risulta, tuttavia, che F.M. abbia postato sulla propria bacheca i posts di N.L., limitandosi a scrivere il proprio commento in calce sulla bacheca di quest'ultimo. Sotto il secondo profilo, neppure si configura un'ipotesi di minaccia. Da un lato, infatti, appare evidente la modalità sarcastica con cui la frase è stata pronunciata e l'utilizzo di un desiderio meramente prospettato e non realmente voluto o augurato, difettando così il requisito della serietà della minaccia dall'altro, difetta completamente la capacità della condotta di intimidire il soggetto passivo, sulla base di un giudizio di idoneità valutata oggettivamente ex ante da parte di un soggetto medio. L'auspicio non è poi nemmeno rivolto all'odierno attore, ma si manifesta in un sarcastico invito a N.L. né può ritenersi integrata la componente soggettiva difetta pertanto qualsivoglia elemento della condotta prevista dalla fattispecie tipica. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea deve essere respinta. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del convenuto. P.Q.M. Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1431/2022 R.G., così provvede 1 RESPINGE le domande formulate da U.T. nei confronti di F.M. 2 Nulla per le spese.