CEDU: sì incondizionato all’azione diretta del terzo trasportato contro l’assicurazione del conducente

La Cassazione, nel caso in esame, non poteva cambiare d’ufficio il motivo del ricorso decidendo senza contraddittorio ha respinto l’azione diretta del terzo trasportato contro l’assicuratore sostenendo che dovessero essere riscontrati i criteri di corresponsabilità e che l’azione andava diretta contro il FGVS. In breve, per la CEDU ogni volta che ci sono novelle alle norme su cui si fonda il ricorso, vi è, come nella fattispecie in esame, un revirement della prassi in pendenza del giudizio ed i giudici sono obbligati ad avviare un contraddittorio sulla questione, altrimenti c’è una violazione dell’art. 6 Cedu.

La CEDU nel caso Ben Amamaou comma Italia ricomma 49058/20 del 29 giugno, anche se non entra nel merito della questione decisa dalla Cassazione, evidenzia come i contrasti su questo tema si siano composti e che l'azione del terzo trasportato può essere avanzata contro l'assicurazione del conducente se il sinistro ha coinvolto veicoli non identificati e/o non assicurati essendo ininfluente la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti il risarcimento spetta anche in assenza di altri mezzi coinvolti . Il ricorrente fu vittima di un sinistro stradale quando un terzo veicolo pirata, con una manovra azzardata, costrinse il motorino su cui era trasportato a sterzare per evitare la collisione e finì fuori strada. Avendo riportato un'invalidità dell'85% ed una diminuzione permanente della capacità lavorativa fece causa all'assicurazione del veicolo che lo trasportava per essere indennizzato. L' articolo 141 c.d.s. prevede che possano essere indennizzati i terzi trasportati se nel sinistro sono coinvolti altri veicoli assicurati ed identificati anche se la prassi ha superato da tempo questo limite. La Corte d'appello di Perugia n. 640/2017 fa chiaro riferimento a tale circostanza, precisando che, se uno dei veicoli coinvolti nell'incidente non viene identificato e il suo conducente è l'unico responsabile del sinistro , come indicato dalla convenuta, il terzo danneggiato deve rivolgersi esclusivamente alla società designata dal fondo di garanzia per le vittime di incidenti stradali . L'azione diretta del terzo passeggero nei confronti dell'assicuratore del suo vettore è concessa a condizione che sia possibile individuare una responsabilità concorrente, anche presunta , del conducente del veicolo su cui viaggiava il terzo neretto,nda . La Cassazione ha cambiato d'ufficio e senza contraddittorio, sulla base di un revirement della prassi del 2019, che definiva e chiariva una precedente esegesi dell'articolo 141 del 2015 Cass. Civ. n. 16181/2015 nel quotidiano del 31/7/15 , ha escluso che vi fosse una corresponsabilità del conducente del motorino su cui era trasportato il ricorrente, essendo la responsabilità del sinistro attribuibile al pirata della strada che li aveva mandati fuori della carreggiata. Contrasti giurisprudenziali in materia. La Cass. n. 8386/2020 su questo caso, infatti, chiarisce che la giurisprudenza di questa Corte Cass. n. 4147/2019 , alla quale il Collegio intende dare seguito, afferma che l'azione conferita dal d.lgs. n. 209/2005, articolo 141, al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la salvezza del caso fortuito”, di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2005, articolo 141, comma 3, dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l'originario convenuto , rivolgendosi ex lege” la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto”. La detta pronuncia non è in contrasto con uno specifico precedente Cass., n. 16477 del 05/07/2017 in tema …alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata del d.lgs. n. 209 del 2005, articolo 141 , la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato ”, avendone piuttosto delineato i margini di operatività neretto, nda . Solo recentemente le SS.UU. 35318/2022 nel quotidiano dell'1/12/22 ha risolto il conflitto di esegesi tra Cass. n. 4147/2019 nel quotidiano del 14/2/19 e n. 17963/2021 favorevole all'azione diretta contro l'assicuratore in assenza di altri veicoli coinvolti nel quotidiano del 24/6/21 ritenendo ininfluente la corresponsabilità dei conducenti coinvolti , dato che l'azione diretta contro l'assicurazione del conducente del veicolo su cui il terzo era trasportato è uno strumento di tutela rafforzata dei suoi diritti. Non c'è contraddittorio su questioni nuove e divisive? Il processo è iniquo . Rinviando alla sentenza per un approfondimento sul punto la CEDU evidenzia che se da un lato la Cassazione può sollevare questioni d'ufficio iura novit curia , laddove una norma cambia in corso di causa per riforma o come nel nostro caso per evoluzione della prassi e soprattutto se le stesse portano ad introdurre una questione nuova che influisce sull'esito della lite, devono assolutamente essere sottoposte a contraddittorio. Nella fattispecie nessuna delle parti, né il PG della Cassazione nel suo intervento ad adiuvandum hanno mai sollevato la questione della corresponsabilità e la stessa prassi, anche di merito, citata non faceva alcun riferimento alla corresponsabilità che non era stata nemmeno inclusa, se non incidentalmente, nelle sentenze dei precedenti gradi di giudizio. La lite verteva sul contrasto giurisprudenziale se spettasse o meno un'azione diretta al terzo trasportato contro l'assicuratore del conducente e sul fatto se gli altri veicoli coinvolti dovevano essere identificati ed assicurati o meno. In breve la Cassazione cambiando le sue motivazioni e sollevando d'ufficio una nuova questione, come espressamente chiarito nel dispositivo sulla soccombenza delle spese di lite, ha colto di sorpresa il ricorrente impedendogli di difendersi , ledendo così il diritto al contraddittorio ed alla parità delle armi Vegotex International S.A. comma Belgio [GC] del 3/11/22 e Da Cerveira Pinto Nadais De Vasconcelos comma Portogallo del 19/3/19 , tanto più che ex lege, essendo l'ultimo grado di giudizio, non poteva più impugnare questa controversa decisione. Tra l'altro il ricorrente non ha più potuto agire ai sensi dell'articolo 283 CDS perché il diritto al risarcimento nel frattempo si è prescritto. Non avendolo richiesto nemmeno in questa sede, la CEDU gli ha dato alcun risarcimento danni.

CEDU, sez. I, 29 giugno 2023, Arrêt Ben Amamou c. Italie