Non sussiste recidiva specifica se il precedente reato è venuto meno per effetto di abolitio criminis

La Corte di Cassazione conferma il pacifico orientamento secondo cui integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel territorio dello Stato il fatto che si avvii una pratica di assunzione del lavoratore straniero dichiarando fintamente di voler costruire un rapporto di lavoro dipendente . E’ irrilevante il fatto che lo straniero sia già nel territorio italiano o ne debba fare ancora ingresso. I Giudici affermano però che non vi è recidiva specifica se il reato commesso in precedenza è stato depenalizzato.

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione si discosta dall'interpretazione ormai consolidata sulla recidiva specifica, con particolare riferimento all' abrogatio criminis , ed accoglie il secondo motivo di gravame rappresentato dal ricorrente, annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Il caso trae origine da un processo instaurato nei confronti di Tizio, condannato in primo e secondo grado per aver agevolato la permanenza illegale di due cittadini stranieri già in possesso di regolare permesso di soggiorno ma prossimo alla scadenza attraverso la stipula fittizia di contratti di lavoro subordinato da presentare in Questura al fine di ottenerne il rinnovo. Contro tale pronuncia il ricorrente propone ricorso in Cassazione, lamentando una diversa interpretazione del fatto criminoso nonché l'insussistenza della recidiva specifica . Con riguardo al primo motivo di doglianza, i Giudici di primo e secondo grado hanno correttamente accertato la penale responsabilità del ricorrente, richiamando l'ormai noto principio della Corte di Cassazione secondo il quale costituisce favoreggiamento dell'immigrazione la condotta di chi precostituisce, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, al fine di consentire ai cittadini extracomunitari, privi di requisiti, già presenti sul territorio nazionale di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ex multis , Cass. pen., sez. I, n. 12748/2019 . La decisione adottata dalla Corte d'appello si appalesa conforme ai principi giurisprudenziali del Giudice di Legittimità anche in relazione al momento in cui si concretizza il fatto criminoso, ossia se posto in essere al fine di favorire l'ingresso illegale del cittadino straniero nello Stato, oppure se finalizzato a favorire la permanenza illegale del cittadino già presente nel territorio. Come correttamente rilevato dal Collegio di secondo grado, non vi è differenza alcuna tra le due fattispecie, essendo entrambe finalizzate a favorire la presenza irregolare dello straniero. E' invece fondato il secondo motivo di gravame. Nonostante la Corte di Cassazione riconosca il precedente orientamento secondo cui ai fini del riconoscimento della recidiva è irrilevante che il reato sia stato oggetto di abolitio ciriminis Cass. Pen. Sez. V, n. 35260/2013 , ritiene tuttavia opportuno discostarsene, adottando una differente interpretazione. Secondo il Collegio giudicante, l'intervenuta abrogazione di una determinata fattispecie di reato in relazione alla quale sia stata pronunciata condanna, comporta l'irrilevanza della condanna stessa ai fini della contestazione della recidiva in quanto il fenomeno della depenalizzazione comporta l' eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna stessa. La Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna limitatamente al secondo motivo di gravame, e ridetermina la pena.

Presidente Santalucia Relatore Lanna Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve