La Suprema Corte sul compenso dell’avvocato e dello studio associato

Protagonista della vicenda in esame è un avvocato che, in proprio e quale legale rappresentante di un’associazione professionale, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì una s.r.l. per chiedere il pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta innanzi alla Camera Internazionale di Parigi ed al Tribunale di Salonicco, deducendo che ci fosse un accordo inter partes in virtù del quale l’attività dovesse essere remunerata a tempo.

I giudici di prime e seconde cure rigettavano la domanda per assenza di prova sull'effettiva attività svolta dal professionista. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18434/2023 conferma le precedenti decisioni, ricordando che lo studio professionale associat o, ancorché privo di personalità giuridica , rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici , con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a decidere in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura ad litem , sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito Cass. n. 2332/2022 . È quindi possibile che l'associato attribuisca all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti , poi delegati al singolo aderente e da esso, a seguito di procura ad litem , personalmente curati in giudizio, ed, in ogni caso, a riscuotere i crediti conseguenti pur a fronte di un incarico conferito al singolo associato . Ne consegue che nulla osta alla legittimazione concorrente dello studio professionale , ove il giudice accerti, tramite lo statuto, l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione, oltre che del singolo associato cui sia stata conferita la procura .

Presidente Giusti – Relatore Giannaccari Il testo integrale dell’ordinanza sarà disponibile a breve.