Foro competente della committente per le controversie con l’avvocato: la clausola è vessatoria

La clausola contrattuale, inserita nella convenzione disposta unilateralmente dalla grande impresa per l’affidamento di incarichi legali, che imponga come foro competente quello del committente, con un significativo aggravio a carico dell’avvocato, deve essere considerata vessatoria.

Un avvocato agiva dinanzi al Tribunale di Palermo con ricorso ai sensi dell' art. 14 d.lgs. n. 150/2011 per ottenere il pagamento del proprio compenso . La richiesta dell'avvocato si riferiva all'attività professionale svolta a favore della società convenuta in una procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale siciliano. Veniva, in tale sede, eccepita la nullità dell' accordo quadro predisposto unilateralmente dalla società per l'affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali per la violazione della norma sull'equo compenso e dei parametri ministeriali contenuti nel vigente Regolamento, trattandosi di prestazioni eseguite in favore di una grande impresa, nonché la nullità dell'intera convenzione per abuso di dipendenza economica. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio in virtù di una delle clausole del suddetto Accordo Quadro che indicava i fori di Napoli e Milano per le controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione della convenzione, con esclusione espressa di tutti gli altri fori alternativi. Veniva al contempo escluso ogni dubbio sulla vessatorietà di tale clausola non trattandosi di schema contrattuale stilato in funzione di una serie indefinita e indifferenziata di rapporti, quanto di convenzione destinata a regolare specifici e ben individuati rapporti d'opera con professionisti preventivamente selezionati . L'avvocato ha dunque proposto dinanzi alla Cassazione regolamento di competenza . Fermo restando che nel contesto del regolamento di competenza risultano estranee le questioni di merito attinenti ai profili dell'equità del compenso, il ricorso viene accolto dalla S.C. Analizzando il tenore letterale della Convenzione stipulata dalle parti, la Corte ravvisa la sussistenza della fattispecie delle condizioni generali di contratto , con riguardo alle quali l' art. 1341, comma 2, c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie od onerose , in quanto la Convenzione del omissis recando un accordo quadro per l'affidamento e lo svolgimento degli incarichi professionali tra la SGA e i legali esterni”, perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale” e finalizzato a regolare in modo omnicomprensivo ed esclusivo dal punto di vista procedurale, operativo, amministrativo ed economico gli incarichi …”, ovvero a disciplinare gli aspetti giuridici, operativi ed economici dei rapporti che intercorrono tra gli Avvocati e la SGA”, in relazione ai mandati da conferire in futuro nonché a quelli già conferiti a far data dal omissis era destinata a regolare una serie indefinita di contratti da un punto di vista sostanziale, giacché predisposta unilateralmente da un'impresa non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese contraente esplicante attività negoziale verso tutti gli avvocati che intrattengono rapporti professionali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività difensive o di assistenza legale in favore della medesima committente . Occorre inoltre ricordare che l'art. 13- bis , comma 3, l. n. 247/2012 stabilisce che [l]e convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria”, aggiungendo al comma 11 che [p]er quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile”. In dottrina, si è affermato che un esempio di clausola vessatoria , agli effetti del comma 4 del medesimo art. 13- bis , può rivenirsi proprio nella convenzione che imponga come foro competente quello del committente, ove determini un significativo aggravio a carico dell'avvocato . In conclusione, la Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e cassa il provvedimento impugnato rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Palermo.

Presidente Orilia – Relatore Scarpa Il testo integrale sarà disponibile a breve.