La Corte di Cassazione torna sul fallimento del datore di lavoro

Con sentenza n. 18477, depositata il 28 giugno 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso alcuni importanti principi di diritto sulla corretta distinzione tra contribuzione, in parte a carico datoriale e in parte del lavoratore, e conferimento del TFR, esclusivo oggetto dell’insinuazione allo stato passivo del fallimento.

Accogliendo il ricorso in oggetto, il Collegio esprime i seguenti principi di diritto Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro – da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa – il datore di lavoro assume l'obbligo , sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito . Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite , accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C. . Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite , accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta , per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate , di natura retributiva posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento . Il fallimento del datore di lavoro , quale mandatario del lavoratore , comporta lo scioglimento del contratto di mandato , ai sensi dell' art. 78, secondo comma l. fall . e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del F.P.C., cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell' art. 93 l. fall . .

Presidente Berrino – Relatore Patti Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.