SUV rubato dal parcheggio dell’aeroporto: il gestore è tenuto a pagare il danno

La Cassazione ha stabilito che nel contratto di parcheggio a pagamento è ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo, ed è vessatoria un’eventuale clausola di esonero di responsabilità del gestore.

A stabilirlo è una recentissima pronuncia emessa dal Giudice di Legittimità che accoglie il ricorso presentato dal ricorrente, al quale era stata rubata la propria autovettura parcheggiata presso il parcheggio dell'aeroporto. Tizio citava in giudizio la società che gestiva il parcheggio dell'aeroporto chiedendo al Tribunale la condanna al risarcimento del danno derivante dal furto della propria vettura, di ingente valore. Il ricorso veniva rigettato in primo grado in quanto, secondo il ragionamento operato dal Tribunale, il contratto in essere tra le parti è qualificabile come un contratto di parcheggio privo di custodia. La sentenza veniva impugnata davanti alla Corte d'Appello, che rigettava nuovamente il ricorso. Alla base della motivazione della Corte vi è la convinzione che la causa tipica del contratto in essere tra le parti sia la disponibilità dello spazio e che le modalità di affidamento del veicolo non risultavano idonee ad ingenerare nei clienti l'affidamento sulla custodia del veicolo. Il soccombente propone dunque ricorso in Cassazione. I motivi di doglianza rappresentati da l ricorrente vengono accolti interamente dal Giudice di Legittimità che censura il principio affermato dalla Corte di merito. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso de quo e, dunque, al fine di verificare se sussista o meno l' obbligo di custodia dell'autovettura in capo alla società convenuta, è indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e dunque il riferimento al legittimo affidamento generato in capo all'automobilista. Ad avviso della Corte, è innegabile che l'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo , di conseguenza, deve ritenersi pacifico che l'obbligazione della custodia del mezzo sia ricompresa nel contratto di parcheggio Cass. Civ. n. 9895/2021 . Ne discende che, nel caso di specie, non può certamente trovare applicazione il ragionamento adottato dal giudice di secondo grado che ha erroneamente individuato il parcheggio meccanizzato in un contratto atipico in cui la causa tipica è la disponibilità dello spazio. Una deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione tra le parti , elemento del tutto assente nel caso di specie e che di certo non può essere riconducibile alla mera apposizione di cartelli o a clausole predisposte unilateralmente sui biglietti ritirati all'entrata. Inoltre, riprendendo un principio di diritto ormai consolidato d al Giudice di Legittimità Cass. Civ . n. 31979/2019 , la previsione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio deve essere approvata per iscritto perché ritenuta vessatoria. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio.

Presidente Di Virgilio – Relatore Giannaccari Considerato che [ ] S.p.a. conveniva innanzi al Tribunale di Mantova l' Omissis S.p.a. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto dell'autovettura Omissis , verificatosi il 24 marzo 2015, allorquando l'autovettura era parcheggiata presso il parcheggio P2 dell'aeroporto di Omissis gestito dalla società convenuta il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 425/2017, qualificato il contratto stipulato tra le parti come contratto di parcheggio privo di custodia, rigettava la domanda proponeva gravame la [ ] s.p.a. innanzi alla Corte d'appello di Brescia, che con sentenza n. 1257/2020, rigettava il gravame la Corte di merito rilevava, in via generale, che l'interesse delle parti alla stipulazione di un contratto atipico di parcheggio meccanizzato senza custodia fosse riconducibile al deposito o alla locazione, secondo la funzione sociale che le parti intendono concretamente attribuire al negozio stipulato. Nel primo caso, il gestore del parcheggio assume l'obbligazione di custodire il bene e restituirlo in natura, fatta salva la clausola di esonero di responsabilità, che ha carattere vessatorio. Nel secondo caso, le parti hanno interesse alla mera disponibilità di uno spazio per la sosta temporanea del veicolo senza custodia. La Corte d'appello, pur prendendo atto che la giurisprudenza di legittimità inquadra il parcheggio meccanizzato in un contratto atipico in cui è compresa la custodia se ne discostava, assumendo che la causa tipica del contratto fosse la disponibilità dello spazio, in quanto le modalità di affidamento del veicolo non risultavano idonee ad ingenerare nei clienti affidamento alcuno circa l'inclusione della custodia del servizio di parcheggio a pagamento. Ricorre per Cassazione [ ] S.p.a. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Omissis S.P.A. Ritenuto che con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1766 e ss. c.c. nonché degli artt. 1571 e ss. c.c. , per aver la Corte d'appello di Brescia erroneamente sussunto il contratto atipico di parcheggio meccanizzato nell'ambito del contratto di locazione atipico, con esclusione dell'obbligo di custodia, anziché entro la fattispecie di deposito, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che, proprio con riferimento ai parcheggi dell'aeroporto di omissis , avrebbe ritenuto che le modalità di conclusione del contratto ingenerassero nell'automobilista l'affidamento sull'obbligo di custodia del mezzo la responsabilità ex recepto sussisterebbe anche quando l'impresa che gestisce il parcheggio predispone condizioni generali di contratto che escludano la custodia, clausole che avrebbero natura pacificamente vessatoria. L'unica ipotesi di parcheggio senza custodia sarebbe prevista per legge e riguarderebbe le aree pubbliche comunali di cui al D. Lgs 30.4.1992, n. 285 , comma 1, lettera f . Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1327, 1336, 1337, 1341, 1362 e 1366 c.c. nella parte in cui il giudice d'appello ha ritenuto che l'offerta al pubblico formulata da [ ] e accettata dalla ricorrente con l'immissione dell'autovettura nel parcheggio costituisse un'offerta al pubblico di parcheggio incustodito secondo la società ricorrente, il contratto atipico di parcheggio si conclude non già al momento del ritiro del biglietto e dell'ingresso ma nella fase precedente in cui l'utente si trova innanzi alla sbarra d'accesso poiché non potrebbe sottrarsi alla conclusione del contratto, invertendo la marcia, sicché la clausola di esclusione della responsabilità avrebbe natura vessatoria i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento, per insegnamento di questa Corte, è senz'altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, pur non essendolo sotto il profilo formale Cass. 3863/2004 tale contratto si caratterizza per la formazione dell'incontro tra l'offerta della prestazione di parcheggio e l'accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l'immissione del veicolo nell'area di parcheggio ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al contratto de quo, e conseguentemente al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell'autovettura in capo alla società di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell'automobilista è innegabile che l'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo conseguentemente, deve ritenersi che nell'oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l'obbligazione di custodia del mezzo Cass. 9895/2021 stante la ricostruzione del contenuto dell'offerta di parcheggio, un'eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all'entrata o contenute nel regolamento affisso all'interno dell'area di parcheggio difatti, un'eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all'utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l'utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l'offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio Cass. n. 31979/2019 . al contrario, simili segnalazioni attengono tutte ad un momento successivo alla conclusione del contratto stesso, conclusione da collocare nel momento in cui l'utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso Cass. 28232/2005 ed inidonee, pertanto, ad incidere sul contenuto di un contratto già concluso la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, inquadrando il parcheggio meccanizzato in un contratto atipico in cui la causa tipica del contratto era la disponibilità dello spazio, erroneamente ritenendo che le modalità di affidamento del veicolo non risultavano idonee ad ingenerare nei clienti affidamento alcuno circa l'inclusione della custodia del servizio di parcheggio a pagamento al contrario, il contratto si era già concluso al momento dell'immissione del veicolo nell'area adibita a parcheggio sicché sussisteva l'obbligazione di custodia del mezzo in capo al gestore il ricorso va, pertanto accolto la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione. accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.