La Cassazione torna sui requisiti di ammissibilità della richiesta di rimessione del processo

I motivi di legittimo sospetto, ai fini della richiesta di rimessione del processo, sono configurabili quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito.

Un ex magistrato, in servizio tra il 2004 e il 2005 presso la Procura della Repubblica di Marsala e titolare delle indagini nel procedimento avente ad oggetto la scomparsa della piccola Denise Pipitone, viene chiamato a rispondere del delitto di diffamazione per aver offeso, durante alcune interviste giornalistiche, la reputazione di un ispettore di polizia delegato allo svolgimento delle suddette indagini. Il difensore ha chiesto il trasferimento del processo dalla sede di Marsala a quella competente ex art. 11 c.p.p. per la situazione pregiudizievole venutasi a creare in quell'ufficio giudiziario . La richiesta risulta però inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione ha carattere assolutamente eccezionale e può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, consistente in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità del giudizio e a riverberarsi sull'organo giudicante, indipendentemente dalla sua composizione. Infatti, le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione . Come hanno puntualizzato le Sezioni Unite , i motivi di legittimo sospetto sono configurabili quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale , idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito Cass. pen., sez. Unite, n. 13687/2003 . L a giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito che per ” grave situazione locale ” deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione dei soggetti processuali e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa Cass. pen . n. 23962/2015 Cass. pen . n. 3055/2004, dep . 2005 . In altre parole, ai fini dell'integrazione del presupposto della rimessione rileva , dunque, il pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito . Nel caso di specie, tali presupposti non sono riscontrabili. Alla luce dei richiamati principi infatti , la Corte smonta i timori paventa ti dalla ricorrente circa i possibili condizionamenti derivanti dalla funzione in precedenza svolta oppure dalla ostilità e parzialità dell'ufficio giudiziario in ragione di ipotetiche anomalie decisionali verificatesi nei procedimenti a suo carico . La richiesta viene in conclusione dichiarata inammissibile.

Presidente Zaza – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con richiesta di rimessione ex art. 45 c.p.p. , il difensore e procuratore speciale di A.M., imputata nel procedimento n. 1496/22 R.G. Trib., chiede il trasferimento del processo dalla sede di Marsala a quella competente ex art. 11 c.p.p. . 1.1. A.M., ex magistrato, già in servizio presso la Procura della Repubblica di […] e titolare delle indagini dal mese di settembre 2004 al mese di luglio 2005 nel procedimento avente ad oggetto la scomparsa della piccola P.D. avvenuta in data omissis , viene chiamata a rispondere del delitto di cui all' art. 595, comma 3, c.p. per avere offeso, durante interviste rilasciate a testate giornalistiche e nel corso di trasmissioni televisive, la reputazione dell'ispettore T.V. , all'epoca in forze al commissariato di omissis , delegato per lo svolgimento delle citate indagini, insinuando irregolarità nell'accesso effettuato presso la palazzina ove viveva C.A. una delle principali sospettate per il sequestro della bambina . 1.2. Deduce la richiedente che nella sede giudiziaria di […] si è creata una situazione tale da turbare lo svolgimento del processo, che pregiudica la libera determinazione delle persone partecipanti al processo. Si evidenzia che - A.M. si trova sottoposta a processo penale dinanzi al medesimo ufficio giudiziario presso la cui Procura della Repubblica aveva prestato servizio in occasione e in relazione ai fatti oggetto della asserita diffamazione - quella stessa Procura della Repubblica sostiene l'accusa nel processo che vede imputata una sua ex componente - la richiedente ha lasciato l'ordine giudiziario altrimenti tornerebbe applicabile l' art. 11 c.p.p. , tuttavia ricorrerebbe la medesima esigenza di tutela sottesa alla norma citata, poiché i fatti oggetto di giudizio si riferiscono a eventi, persone e circostanze strettamente collegati al periodo in cui l'ex magistrato ha svolto attività come sostituto procuratore - in data 22 dicembre 2022 il Tribunale di […] ha già pronunciato sentenza di condanna a carico di A.M. per il reato di cui all' art. 371-bis c.p. , consistito nel rendere false dichiarazioni al P.M. il 3 maggio 2021 quando però, alla data di assunzione delle sommarie informazioni, erano già emersi indizi di reità a carico della A., la quale avrebbe dovuto essere sentita come persona indagata e non informata sui fatti circostanza ammessa anche dal Procuratore aggiunto che ha rappresentato l'accusa in quel processo - il Presidente del Tribunale di […] ha assegnato la trattazione di questo processo, per il reato di diffamazione, al medesimo giudice persona fisica M.G. che aveva già condannato l'imputata per il reato di cui all' art. 371-bis c.p. successivamente la dottoressa M. si è astenuta, prima, però, aveva già dato ingresso alla costituzione di parte civile, disattendendo la richiesta del nuovo difensore dell'imputata di concedere termine a difesa ex art. 108 c.p.p. - la persona offesa presta attività presso il Commissariato di omissis , presidio investito di funzioni di polizia giudiziaria per conto di quella stessa Procura della Repubblica di […] che sostiene l'accusa nel presente processo. Sulla scorta di tali elementi, la richiedente sostiene che il processo si sta svolgendo in un clima concretamente e attualmente a lei ostile legato all'ambito territoriale in cui, in passato, ha esercitato la sua attività professionale e si stanno svolgendo, ora, le vicende processuali che la coinvolgono. Al tal proposito in ricorso si ricorda che lo spostamento della sede processuale può trovare giustificazione anche in atti e comportamenti del Pubblico ministero. 2. Con successiva memoria il difensore dell'imputata deduce ulteriori circostanze a sostegno della richiesta - il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale e della istanza ex art. 24 bis c.p.p. proposte dalla difesa nel procedimento del cui spostamento si discute - due articoli apparsi su quotidiani espressione della ostilità nutrita dai media locali nei confronti della richiedente in uno si dava conto del rigetto della eccezione di incompetenza senza illustrarne adeguatamente i motivi così da lasciare implicitamente intendere che si trattasse di una iniziativa meramente defatigatoria e strumentale, destituita di fondamento nel secondo si riportava la presa di distanza dei genitori di D. rispetto alle iniziative della richiedente, così da far apparire quest'ultima come un soggetto sempre più solo contro tutti, autrice di iniziative tanto bizzarre quanto non condivise da alcuno . 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore della richiedente. Considerato in diritto 1. La richiesta è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha compiutamente - e con indirizzo del tutto consolidato - delineato i caratteri della rimessione l'istituto, di carattere assolutamente eccezionale, può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014 , dep . 2015, Querci, Rv. 264269 conf. ex plurimis , Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010 . Come hanno puntualizzato le Sezioni Unite, i motivi di legittimo sospetto sono configurabili quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003 , Berlusconi . Nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione dei soggetti processuali e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015 , Bacci, Rv. 263952 conf. , ex plurimis , Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004 , dep . 2005, Gibilisco Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004 Mingari a venire in rilievo ai fini dell'integrazione del presupposto della rimessione, dunque, è, in particolare, il pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016 , Mancuso, Rv. 268531 . 3. La fattispecie concreta prospettata dalla richiesta in esame è estranea ai delineati presupposti della rimessione. 3.1. La richiedente paventa possibili condizionamenti derivanti o dalla funzione in precedenza svolta come sostituto della Procura della Repubblica di […] incaricato delle indagini nel procedimento relativo alla scomparsa della piccola P.D. oppure dalla ostilità e parzialità dell'ufficio giudiziario in ragione di ipotetiche anomalie decisionali verificatesi nei procedimenti a suo carico. 3.2. In relazione al primo profilo, si osserva che le problematiche connesse allo svolgimento di funzioni giudiziarie in un determinato circondario è disciplinato e risolto dall' art. 11 c.p.p. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati . 3.2.1. Detta norma prevede, tra l'altro, che - i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge comma 1 - medesima regola vale per i procedimenti connessi comma 3 . 3.2.2. Spetta al legislatore individuare i casi e i modi di spostamento della competenza e non è possibile estendere, di fatto, l'applicabilità dell' art. 11 c.p.p. norma processuale a carattere eccezionale di stretta interpretazione a situazioni diverse da quelle specificamente indicati, forzando la previsione normativa attraverso il ricorso allo strumento disciplinato dall' art. 45 c.p.p Quindi o l'esercizio della pregressa funzione giudiziaria rileva ex art. 11 c.p.p. , oppure lo spostamento di competenza, per ragioni connesse all'incarico giudiziario in precedenza assunto, non è consentito. 3.2.3. Il sistema, così concepito, non si espone a dubbi di costituzionalità. La Consulta ha respinto l'eccezione di illegittimità costituzionale dell' art. 11 c.p.p. nella parte in cui non prevede alcun spostamento di competenza per il reato commesso successivamente al trasferimento del magistrato in un ufficio di un altro distretto, quando tuttavia i fatti siano riferiti alle funzioni svolte nel distretto in cui si procede. La Corte ha osservato che la regola di cui all'art. 11 risponde alla logica dei criteri di determinazione della competenza, in quanto legata ad elementi oggettivi di luogo e di tempo. Questi elementi richiedono una ricognizione estrinseca del reato per cui si procede, senza che siano necessari apprezzamenti valutativi o discrezionali, quali si verrebbero invece a introdurre estendendo i casi di spostamento della competenza sia in base al nesso tra il fatto oggetto del giudizio e le funzioni esercitate dal magistrato interessato, sia in base alla vicinanza temporale della commissione del fatto rispetto al precedente esercizio di tali funzioni nell'ufficio competente in base alle regole generali Corte Cost sentenza n. 381 del 1999 . Più specificamente, in un successivo intervento, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 nella parte in cui non comprende il caso in cui la persona interessata abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario. La disciplina vigente, che prevede l'applicazione delle ordinarie regole di competenza risulta, secondo la Corte, ragionevole, tenuto conto che eventuali particolarità del caso concreto trovano fisiologica soluzione nella astensione e/o ricusazione sentenza n. 163 del 2013 . 3.3. In relazione al secondo profilo va osservato che - l'avere riportato una precedente condanna ad opera del medesimo ufficio giudiziario non può essere causa di legittimo sospetto - eventuali vizi processuali attinenti alla utilizzabilità/nullità degli atti ovvero alla competenza attengono a questioni interne alla dialettica processuale e possono essere fatti valere con gli ordinari strumenti approntati dall'ordinamento, senza assumere valenza ex art. 45 c.p.p. con l'unica eccezione di situazioni connotate da abnormità e consistenza tali da rivelare la parzialità dell'ufficio giudiziario condizione che qui non ricorre - la incompatibilità di un singolo giudice a trattare il processo si risolve con il ricorso agli istituti della astensione/ricusazione come, peraltro, avvenuto nella specie mentre la sorte degli atti compiuti dal giudice incompatibile chiama in causa dinamiche interne del processo e, comunque, può essere contrastata attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione - l'asserita ma indimostrata circostanza che la persona offesa presti servizio a tutt'oggi nel Commissariato di omissis è irrilevante, altrimenti ricorrerebbero i presupposti dell' art. 45 c.p.p. in tutti i casi di reati commessi contro la polizia giudiziaria artt. 341-bis , 336, 337 c.p. 3.4. Circa le notizie di stampa richiamate in memoria - da quanto esposto non si apprezza alcun clima di ostilità - la richiedente ha rilasciato interviste a giornali e televisioni, pertanto non può dolersi dell'interesse mediatico riscosso dalla vicenda. 3.5. Ritiene perciò il Collegio che i dati richiamati non risultano idonei a dar corpo ad una grave ed oggettiva situazione locale tale da giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003 cit. . 4. La richiesta di rimessione deve essere dichiarata inammissibile, con condanna della richiedente al pagamento delle spese processuali Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996, Argenti, Rv. 205587 conf. Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000, Tiani, Rv. 216006 Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017 , C., Rv. 271438 , nonché al versamento, ex art. 48, comma 6, c.p.p. , della somma, ritenuta equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa della ammende . Trattandosi di procedimento incidentale, le spese sostenute dalla parte civile, se spettanti, dovranno essere liquidate dal giudice del merito al definitivo. L'inerenza della vicenda a fatti involgenti una persona minorenne impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Spese al definitivo. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell 'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.