Infiltrazioni da rottura di un tubo in condominio: paga l'assicurazione

La compagnia assicurativa deve risarcire i danni provocati dalla rottura delle tubature d'acqua dovuta a cattiva manutenzione.

Il caso La società mandataria dell'amministrazione dei beni immobili della proprietaria di alcuni locali condominiali conveniva in giudizio il Condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni occorsi a questi ultimi in seguito alle infiltrazioni provenienti dall'impianto fognario a servizio dello stabile, nonché la condanna ad eseguire le opere necessarie per la definitiva loro eliminazione. A sua volta, il Condominio chiamava in giudizio l'assicurazione, la quale, tuttavia, deduceva che la garanzia dedotta nella polizza era prevista per la sola rottura accidentale degli impianti, e non poteva quindi essere estesa ai difetti riconducibili a monte alle modalità o alla inidoneità dei materiali con cui l'impianto era stato realizzato. La Corte territoriale, nell'accogliere la doglianza dell'assicurazione, condannava il Condominio a rifondere alla compagnia assicurativa le spese del giudizio. Di qui, il ricorso in Cassazione del Condominio, il quale lamenta che la Corte di Appello avrebbe errato nel considerare nel novero dei rischi dedotti in polizza solamente i danni da spargimento d'acqua causati da una rottura accidentale delle tubature, escludendo invece i danni sempre da spargimento d'acqua causati da difetti di manutenzione e/o costruzione. La decisione della Corte Il ricorso è fondato. La Corte territoriale, infatti, ha erroneamente interpretato la clausola contrattuale escludente la copertura per i fatti “accidentali” alla luce del solo criterio letterale, senza tener conto che «la suddetta clausola fa parte di un assetto contrattuale che è destinato a produrre effetti tra le parti e deve quindi essere fondato su una causa concreta». Pertanto, è necessario interpretare l'aggettivo “accidentale” non alla lettera, bensì nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto infatti, «l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole  limitative  del  rischio,  che  la  garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi» ex multis, Cass. numero 20305/2019 e Cass. numero 20070/2017 . Dunque, in tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati in conseguenza di un fatto accidentale non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi. La parola, quindi, passa ai giudici del rinvio.

Presidente Frasca – Relatore Tassone Rilevato che 1. Con atto di citazione introduttivo L.G.R. Holding s.p.a. nella qualità di mandataria dell'amministrazione dei beni immobili di R.L.G. , proprietaria dei locali siti in omissis , conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli il Condominio sito in omissis onde ottenere il risarcimento dei danni occorsi ai locali indicati in seguito alle infiltrazioni provenienti dall'impianto fognario a servizio di tale ultimo stabile nonché la condanna ad eseguire le opere necessarie per la definitiva loro eliminazione. Autorizzata la chiamata in causa di Generali Italia s.p.a., compagnia assicurativa del condominio convenuto, nella resistenza sia del convenuto sia della terza chiamata, il Tribunale di Napoli condannava il Condominio convenuto a eseguire le opere di ripristino indicate dalla ctu espletata in corso di causa e condannava Generali Italia s.p.a. a pagare all'attrice la somma di Euro 8.737,58. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello Generali Italia s.p.a., lamentando l'erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva condannato l'ente condominiale in misura eccedente alla percentuale di responsabilità ascritta al Condominio pari al 30%, nonché l'errato rigetto dell'eccezione di prescrizione e la sostanziale omessa pronuncia in merito alle eccezioni sollevate da essa compagnia assicurativa relativamente ai limiti della garanzia assicurativa ed alla copertura dell'evento oggetto di causa. Si costituivano sia il Condominio di omissis sia la L.G.R. Holding s.p.a., entrambe resistendo all'impugnazione e chiedendone la declaratoria di inammissibilità oppure il rigetto per infondatezza. 3. Con sentenza numero 5268 del 2019 pubblicata il 4 novembre 2019 la Corte d'appello di Napoli riteneva infondati i primi due motivi di appello proposti da Generali Italia ed invece fondato il terzo motivo di appello, anzitutto premettendo che il Condominio non aveva proposto impugnazione incidentale, per cui la statuizione della sentenza di primo grado in cui veniva affermata la sua responsabilità era divenuta incontestabile, poi evidenziando, sulla base delle risultanze dell'espletato accertamento tecnico che non riscontrava danni conseguenti a rottura accidentale di impianti a servizio del Condominio di omissis bensì riconducibili ad alcune deficienze accertate del sistema fognario del Condominio medesimo , che la garanzia dedotta in polizza era prevista per la sola rottura accidentale degli impianti termine che - ad avviso della corte napoletana - farebbe chiaramente riferimento ad un evento dovuto al caso quand'anche connesso alla normale usura e non poteva quindi essere estesa ai difetti a monte riconducibili alle stesse modalità o alla inidoneità dei materiali con cui l'impianto era stato realizzato. Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte territoriale rigettava la domanda di garanzia avanzata dal Condominio di omissis nei confronti di Generali Italia s.p.a., condannava il Condominio a rifondere alla compagnia assicurativa, in qualità di terza chiamata, le spese di primo grado, ed altresì condannava il Condominio in solido con L.G.R. Holding s.p.a. a rifondere alla compagnia assicurativa appellante le spese della fase di gravame. 4. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per Cassazione il Condominio di omissis , con unico motivo. Si costituisce con controricorso Generali Italia s.p.a. Si costituisce altresì con controricorso proponendo ricorso incidentale LGR Holding s.p.a. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. L.G.R. HOLDING s.p.a. ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Il Condominio ricorrente propone un unico motivo di ricorso ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3 deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 1917,1321,1322,13621363,1366,1370 e 1372 c.c. in relazione all'esistenza della garanzia ed all'interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione. Sostanzialmente il ricorrente lamenta che il giudice d'appello avrebbe errato nel considerare nel novero dei rischi dedotti in polizza solamente i danni da spargimento d'acqua causati da una rottura accidentale delle tubature, escludendo invece i danni sempre da spargimento d'acqua causati da difetti di manutenzione e/o costruzione. Adduce che la Corte d'appello di Napoli nella formazione del proprio convincimento non interpreta le clausole del contratto di assicurazione secondo i criteri stabiliti dal codice civile, perché se avesse interpretato il contratto ponendo in relazione tra loro le varie clausole, comunque secondo buona fede, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1370 c.c., non avrebbe potuto escludere l'operatività della garanzia nell'ipotesi di difetti strutturali dell'impianto fognario, dal momento che, come sarebbe stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola di un contratto di assicurazione che prevede la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali va interpretata come puramente riferita a condotte colpose in contrapposizione ai fatti dolosi dell'assicurato. 2. Il motivo di ricorso è fondato. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine all'estensione e alla portata del rischio assicurato rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso in cui non sia conforme ai criteri di ermeneutica contrattuale, Cass., Sez. 3, 27/07/2001, numero 10290 Cass., 22/10/2014, numero 22343 Cass., 21/4/2005, numero 8296 Cass., Sez. 3, 12/05/2020, numero 8810 . Nel caso di specie la Corte territoriale ha interpretato la clausola contrattuale escludente la copertura per i fatti accidentali alla luce del solo criterio letterale, cioè secondo il senso letterale dell'aggettivo accidentali , senza tener conto che la suddetta clausola fa parte di un assetto contrattuale che è destinato a produrre effetti tra le parti e deve quindi essere fondato su una causa concreta. Il giudice del merito ha dunque trascurato di praticare l'interpretazione mediana fra i c.d. criteri soggettivi e quelli oggettivi, cioè sia quella di cui all'articolo 1366 c.c., basata sul criterio della buona fede, sia quella dell'articolo 1367 c.c., sia ancora quella dell'articolo 1370 c.c. La considerazione di questi tre criteri ermeneutici, unitamente alla considerazione per cui la causa del tipo contrattuale è quella di tenere indenne l'assicurato dalla responsabilità civile verso terzi, avrebbero dovuto indurre necessariamente i giudici di merito ad intendere l'aggettivo accidentali in modo tale da permettere la realizzazione della causa concreta e del sostanziale assetto di interessi perseguito dalle parti del contratto assicurativo in esame. 2.1 In questo contesto è necessario interpretare l'aggettivo accidentale non alla lettera, bensì nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui “L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” Cass., Sez. 3, 26/07/2019, numero 20305 Cass., 11/08/2017, numero 20070 Cass., Sez. 3, 26/02/2013, numero 4799 Cass., Sez. 3, 29/07/2022, numero 23762 . In tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati in conseguenza di un fatto accidentale non può dunque essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi. 3. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato assorbito, in quanto la statuizione che impugna rappresenta una parte dipendente, a norma dell'articolo 336, comma 1, c.p.c., da quella caducata in forza dell'accoglimento del ricorso principale. Il giudice di rinvio dovrà procedere ad una nuova decisione sul punto oggetto della disponenda cassazione e conseguentemente anche sulla posizione della L.G.R La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, ad altra sezione e comunque in diversa composizione, che dovrà rivalutare la vicenda oggetto di causa attenendosi ai principi sopra esposti e dovrà anche provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, comunque in diversa composizione, anche per provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.