Beni distrutti in un incendio: niente indennizzo se l'assicurato non ha tenuto una condotta diligente

Nel caso di incendio al veicolo, il Tribunale ha stabilito di non dover procedere al ristoro dell'assicurato, avendo riscontrato un comportamento connotato da colpa grave per aver parcheggiato troppo vicino ad un luogo già precedentemente interessato da eventi incendiari.

A seguito di un incendio che distruggeva una pista go-kart e alcuni go-kart che si trovavano su un semirimorchio , il proprietario citava in giudizio la propria compagnia assicurativa per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza. La società contestava l'operatività di quest'ultima in virtù della clausola relativa alla colpa grave dell'assicurato , sottolineando che il semirimorchio coi beni appresi dalle fiamme era parcheggiato in piena estate, vicino a dei cassonetti stracolmi di immondizia ed a rischio incendio” . Il Tribunale ritiene convincente tale argomentazione sottolineando che i cassonetti dei rifiuti vicino ai quali era stato parcheggiato il mezzo erano già stati oggetto di atti incendiari in passato. La clausola contrattuale invocata dalla società convenuta riproduce, sostanzialmente, quanto previsto dall'art. 1900, comma 1, c.c. ai sensi del quale l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente , dell'assicurato o del beneficiario . Secondo l'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la norma impone di parametrare il grado di colpevolezza dell'assicurato alla rilevanza della sua condotta nella produzione dell'evento garantito. E' configurabile, dunque, una negligenza dell'assicurato ogniqualvolta l'azione o l'omissione dell'assicurato sia ritenuta causa sufficiente a determinare l'evento Cass. civ. n. 7763/2005 . Nella vicenda in esame, un testimone ha riferito che il rimorchio era parcheggiato dallo stesso lato dei cassonetti, ad una distanza di circa 15 metri. Inoltre, l'attore stesso ha dichiarato, nella denuncia presentata ai Carabinieri, di aver visto che il rimorchio con sopra la pista e i go karts erano in fiamme e vicino ad esso c'erano dei cumuli di rifiuti anch'essi in fiamme preciso che nei serbatoi dei go karts era presente della benzina . In conclusione, secondo il Tribunale, l'aver parcheggiato nel periodo estivo una struttura composta da materiale infiammabile – oltre che dei go kart con benzina nei serbatoi – ad esigua distanza 15 metri da cassonetti dell'immondizia, essendo a conoscenza dei pregressi episodi incendiari , integra, una condotta che non risponde agli ordinari canoni di diligenza assumendo i connotati della colpa grave ex art. 1900 c.c., dovendosi ritenere che ove i beni non si trovassero lì non sarebbero stati colpiti dalle fiamme e dunque non sarebbero andati distrutti . La domanda viene in conclusione rigettata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. Fonte ius.giuffrefl.it/RESPONSABILIT À CIVILE

Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, M.C. conveniva in giudizio Società omissis , in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere l'indennizzo oggetto della polizza convenzione incendio – eventi speciali” stipulata dall'attore con la compagnia convenuta, in relazione all'incendio occorso il omissis a omissis , nel quale erano andati distrutti la pizza go-kart di sua proprietà, cinque go-kart e altri beni – che si trovavano nell'appezzamento di terreno sito a omissis , all'angolo tra via Mattarella e via Senofonte –. Regolarmente costituitasi Società omissis , in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevava innanzitutto il difetto di legittimazione attiva della controparte che non aveva allegato né un valido titolo di proprietà dei beni per i quali domandava l'indennizzo né, a monte, la polizza invocata a fondamento della pretesa, della quale affermava, in ogni caso, l'inoperatività in forza della clausola n. 3.1 – lett. d delle c.g.c. in materia di colpa grave, atteso che il semirimorchio coi beni appresi dalle fiamme era parcheggiato in piena estate, vicino a dei cassonetti stracolmi di immondizia ed a rischio incendio”. Domandava, dunque, il rigetto della domanda sfornita di qualsivoglia supporto probatorio. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali all'udienza del 16.1.2023 è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all' art. 190 cpc 55 per la comparsa conclusionale e 20 per la memoria di replica . ********** Così prospettate le posizioni delle parti, va innanzitutto dato atto della procedibilità della domanda avendo le parti esperito il tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi negativamente cfr. verbale accluso alla produzione attorea . Ciò posto, va disatteso il difetto di legittimazione attiva di M.C. dedotto da Società omissis nella comparsa di costituzione e risposta avendo l'attore offerto la documentazione contrattuale comprovante la copertura assicurativa dei macchinari oggetto dell'attività di luna park – tra cui la pista go-kart – e avendo egli altresì dimostrato la titolarità del predetto macchinario cfr. certificato di revisione annuale del 28.3.2014, licenza per l'esercizio temporaneo dell'attività di luna park rilasciata il 14.5.2014 dal Commissariato di P.S. di omissis , all. n. 4 all'atto di citazione vedi inoltre all. d e d.1. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc , senza considerare l'operatività della garanzia incendio anche in caso di cose di proprietà di terzi cfr. punto 2.1 dell'assicurazione in materia di incendio . Più convincente, d'altra parte, è il richiamo all'esclusione dei danni causati con colpa grave del contraente, di cui alla clausola n. 3.1 lett. d delle condizioni generali di contratto, sul presupposto che il rimorchio – sul quale la pista e i go-kart si trovavano – al momento del sinistro fosse parcheggiato a poca distanza da alcuni cassonetti che in passato erano stati già oggetto di atti incendiari. Si tratta di una clausola che in sostanza riproduce il disposto dell' art. 1900, co. 1, cc – ai sensi del quale l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario” – e che, secondo l'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, impone di parametrare il grado di colpevolezza dell'assicurato alla rilevanza della sua condotta nella produzione dell'evento garantito è configurabile, in sostanza, una negligenza rilevante ai sensi della norma in esame ogniqualvolta l'azione o l'omissione dell'assicurato sia ritenuta causa sufficiente a determinare l'evento vedi Cass., n. 7763/2005 Il principio di cui all' art. 1900 cod.civ. , secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della conditio sine qua non , temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen. Ne consegue che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell'assicurato, è sufficiente per negare l'estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto” vedi Corte d'appello L'Aquila, 12.4.2022 In tema di pagamento di indennizzo di assicurazione contro i danni, considerato che il fatto costitutivo del diritto ad ottenere il relativo pagamento consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, l'onere probatorio incombente sull'assicurato, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , è quello di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato i danni di cui si chiede il ristoro mentre il dolo o la colpa grave dell'assicurato che, a norma dell' art. 1900 c.c. , esclude la garanzia assicurativa, si configura come un fatto impeditivo dell'operatività della fattispecie legale e deve, quindi, essere dimostrato dall'assicuratore. In altri termini, il contenuto dell'onere probatorio della compagnia di assicurazione deve spingersi sino al punto di dimostrare che senza la condotta così come connotata dalla norma dell'assicurato il fatto non si sarebbe verificato . Ebbene, nel caso di specie, è emerso che il rimorchio sul quale erano ubicati i pannelli della pista di go kart e i cinque go kart è stato coinvolto nell'incendio propagatosi dai cassonetti dell'immondizia siti in via Senofonte, a omissis , ove il mezzo era parcheggiato nello spazio destinato a parcheggio dei veicoli cap. n. 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc , dell'attore . Il testimone D.CI. ha precisato che il rimorchio era parcheggiato dallo stesso lato dei cassonetti, ad una distanza di circa 15 metri cfr. verbale di udienza del 25.9.2019 . Siffatta ricostruzione si evince, del resto, dalla denuncia presentata dallo stesso M.C. il 25.7.2014 alle 9.15 del mattino – dunque nell'immediatezza dei fatti – presso la Stazione C.C. di omissis , ove si legge Alle ore 16.30 ho parcheggiato il rimorchio con 60 pannelli in legno e 5 go kart sino alle 2.15 sono passato per vedere se le giostre erano al suo posto ed ho visto che era tutto nella normalità”. L'attore, dopo essersi recato sui luoghi su sollecitazione del cugino ha visto che il rimorchio con sopra la pista e i go karts erano in fiamme e vicino ad esso c'erano dei cumuli di rifiuti anch'essi in fiamme preciso che nei serbatoi dei go karts era presente della benzina” cfr. denuncia allegata alla comparsa di risposta della compagnia assicuratrice . Ebbene, l'aver parcheggiato nel periodo estivo una struttura composta da materiale infiammabile – oltre che dei go-kart con benzina nei serbatoi – ad esigua distanza 15 metri da cassonetti dell'immondizia, essendo a conoscenza dei pregressi episodi incendiari, integra, ad avviso di chi giudica, una condotta che non risponde agli ordinari canoni di diligenza assumendo i connotati della colpa grave ex art. 1900 cc , dovendosi ritenere che ove i beni non si trovassero lì non sarebbero stati colpiti dalle fiamme e dunque non sarebbero andati distrutti. Tale conclusione non è scalfita dalla circostanza riferita da M.C. ai C.C. secondo cui quando ho parcheggiato il rimorchio l'ho messo abbastanza distante dai cassonetti della spazzatura” – che, anzi, può leggersi in senso contrario, essendo indicativa della percezione di un rischio, così come l'essersi recato sui luoghi alle 2.15 di notte per controllare se fosse tutto a posto – d'altra parte è stato il medesimo M.C. a precisare che non è la prima volta che vengono dati alle fiamme i cumuli di rifiuti gettati nei pressi dei cassonetti vicino dove ieri ho parcheggiato il rimorchio”. Ciò chiarito, deve osservarsi che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali , spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole . Cass. 1558/2018 . Più precisamente questa corte, nella suddetta decisione, ha osservato come La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i rischi inclusi è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi non compresi costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare Cass. 1558/2018 [ Cass., n. 7749/2020 ]. Ebbene, l'assenza di specifiche e puntuali contestazioni alla ricostruzione dei fatti fornita dalla compagnia assicuratrice convenuta e, soprattutto, l'aver riferito nella denuncia sporta dopo qualche ora dal sinistro di essere a conoscenza dei pregressi atti incendiari posti in essere sui cassonetti in prossimità dei quali si è parcheggiato il rimorchio con materiale infiammabile rappresentano, ad avviso di chi giudica, elementi che depongono nel senso della sussumibilità della fattispecie in esame nell' art. 1900 cc . Ricorre, dunque, una ipotesi di esclusione dell'indennizzabilità del sinistro a causa della condotta gravemente colposa dell'assicurato. Restano, pertanto, assorbite le ulteriori eccezioni inerenti le limitazioni di indennizzabilità spiegate dalla compagnia all'udienza di precisazione delle conclusioni e riproposte negli atti conclusivi che, pur rientrando tra le eccezioni in senso lato, devono ritenersi tardive essendo spirati i termini per la delimitazione del thema decidendum che può in tale fase essere circoscritto e non ampliato, tenuto conto peraltro che si tratta di circostanze che sottendono un onere probatorio in capo a chi le invoca cfr. giurisprudenza sopra richiamata . Deve infine rilevarsi, ad abundantiam, che all'accoglimento delle domande attoree osta la mancata dimostrazione dell'esatto ammontare dei danni patiti dall'attore in seguito all'incendio e che rientra tra gli elementi costitutivi della pretesa azionata. M.C. ha, invero, ancorato l'importo domandato, da un lato, al massimale previsto dalla polizza € 119.000,00 , rinviando alla valutazione effettuata dalle parti all'atto della conclusione del contratto e confermata in contraddittorio proprio pochi mesi prima dell'evento dannoso” così nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc dell'attore e, dall'altro, a preventivi di spesa risalenti al 2016 allegati f e g alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc dell'attore che non consentono di accertare la ricorrenza delle condizioni di polizza in relazione al valore a nuovo, pari al Costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale, oppure, se non disponibile, equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento” così le condizioni generali di contratto . Del pari inidonea a dimostrare l'esatto importo astrattamente spettante a titolo di indennizzo – che non deve necessariamente coincidere col massimale di polizza – è la consulenza tecnica di parte prodotta in data 18.4.2017, anch'essa risalente al 2017, tenuto conto peraltro che l'impianto è stato acquistato nel 2008 per un corrispettivo che non viene neanche indicato e non vengono fornite indicazioni né sul rendimento economico né sugli altri dati indicati nella polizza, senza considerare che non sono specificati i criteri in forza dei quali si è individuato il coefficiente di deprezzamento. Per altro verso, l'accertamento dell'effettivo ammontare del danno materiale subito dall'attore a causa dell'incendio non poteva affidarsi alla consulenza tecnica d'ufficio, che non rappresenta un mezzo di prova bensì un ausilio per il giudice così, ex multis, Cass. n. 2763/2019 Cass. n. 4185/2015 , non potendo supplire all'onere della prova che grava sulla parte. Privi di qualsivoglia riscontro probatorio sono rimasti, infine, gli ulteriori danni dei quali M.C. ha domandato genericamente il ristoro – ora a titolo di mancato guadagno, ora a titolo di lesione del diritto al lavoro e dell'istituzione famiglia” – e, a monte, la presenza dei cinque go-kart sul luogo del sinistro e il loro valore a nuovo. In forza delle argomentazioni che precedono, le domande proposte da M.C. vanno rigettate, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite alla compagnia assicuratrice in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al quantum domandato. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigetta le domande proposte da M.C. nell'atto introduttivo condanna l'attore a rifondere alla compagnia assicuratrice convenuta le spese di lite e le liquida in € 7.100,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.