Incompatibilità dell’avvocato assunto part-time alle dipendenze della PA con la libera professione

Con una recentissima pronuncia il CNF ha confermato il regime di incompatibilità ex art. 18, lett. d , l. n. 247/2012 e, in particolare, il divieto di cumulare l’attività professionale con l’esercizio del lavoro subordinato perché posto a tutela dell’interesse pubblico e dell’inviolabilità del diritto di difesa.

Il CNF ha respinto il ricorso presentato da un avvocato del Foro di Trapani la quale, assunta part time presso un ente amministrativo , veniva cancellata dall' Albo professionale a seguito di apposita istruttoria esperita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La ricorrente, nella propria impugnazione, evidenziava che l' incompatibilità di cui all'art. 18, lett. d della legge n. 247/2012 fosse stata tacitamente abrogata a seguito della recente normativa che ha consentito agli avvocati di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Ufficio del Processo d.l. n. 80/2021 convertito in l. n. 113/2021 . Si costituiva in giudizio il COA di Trapani il quale, contestando integramente le argomentazioni fornite dalla professionista, evidenziava che non vi è alcuna tacita abrogazione al regime di incompatibilità professionale e che la normativa citata dalla ricorrente fosse in realtà carattere speciale , essendo ispirata alla contingenza emergenziale. All' esito del processo il CNF, respingendo il ricorso proposto dalla ricorrente, e confermando la cancellazione della professionista dal Foro di appartenenza, ribadisce che non vi è alcuna tacita abrogazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 18 della citata legge, nonchè il divieto di cumulare l'attività professionale con l'esercizio del lavoro subordinato.

CNF, sentenza 9 febbraio 2023