La CEDU “demolisce” l’avvertimento del Questore, duro colpo alla lotta allo stalking?

L’ammonimento del Questore, misura alternativa alla querela penale, è una misura a tutela delle vittime di stalking e molestie. Per la CEDU però la misura, pur avendo basi legali solide e finalizzata a motivi imperativi, non è necessaria in uno Stato democratico poiché l’interessato da questo provvedimento, essendo emesso inaudita altera parte , non può esercitare i suoi diritti alla difesa ex art. 6 Cedu. Inoltre, non è dimostrata l’urgenza, i controlli giurisdizionali non offrono adeguate garanzie contro gli arbitrii ed è privo di motivazioni sufficienti e pertinenti.

Nel caso di specie, il provvedimento aveva anche avuto ripercussioni sulla vita familiare rapporti con la figlia e professionale dell'ammonito, in deroga all'articolo 8 Cedu . È quanto emerso dal caso G.G. c. Italia che scaturisce da una lunga e complessa vertenza tra il ricorrente, un avvocato e la moglie in fase di separazione la donna l'aveva accusato di molestie, violenze fisiche e psichiche la querela sporta nel 2009 è stata ritirata nel 2015 e poi per stalking per il quale aveva chiesto ed ottenuto un ammonimento del Questore di polizia nel testo della sentenza ex l. numero 38/2009 . Si noti che tra le 17 persone sentite come informate sui fatti solo 3 testi hanno convalidato la tesi della donna, risultando perciò le accuse infondate. Per il ricorrente l' articolo 8 d.l. numero 11/2009 non rispetta gli standard di qualità della legge perché non ha avuto accesso al contraddittorio , i motivi addotti dalle autorità interne non erano sufficienti e pertinenti e non vi è stato un sufficiente controllo giurisdizionale da parte dei tribunali nazionali competenti. Prassi interna su questo caso. Il TAR Liguria numero 8145/2010 ha osservato che la misura controversa, che incideva in modo grave e diretto sul diritto all'immagine personale dell'interessato , non poteva essere imposta sulla mera base delle informazioni e degli elementi di prova forniti dalla persona che chiedeva la cauzione . Tali elementi dovevano essere confrontati con le informazioni e le prove fornite dalla persona interessata dalla misura, nell'ambito di procedimenti che dovevano basarsi su un'indagine adeguata e sufficiente e che consentivano alla persona interessata dalla misura di esprimere il proprio punto di vista . Secondo il TAR, un'eccezione al rispetto dei diritti di partecipazione dei singoli era giustificata in casi di stretta urgenza e necessità, che dovevano essere sufficientemente dimostrati e giustificati nella motivazione dell'ordinanza. Il TAR ha inoltre osservato che una diffida di polizia non era un atto amministrativo il cui contenuto era predeterminato atto vincolato , in quanto presupponeva una valutazione complessa delle circostanze di fatto pertinenti. Pertanto, la restrizione dei diritti di partecipazione dell'individuo non era giustificata neretto, nda . In appello il Consiglio di Stato numero 4365/2011 ha annullato la sentenza di primo grado ed ha però riconosciuto che la misura aveva gravi conseguenze sulla sfera personale del ricorrente, in quanto comportava la possibilità di perseguirlo per il reato di stalking anche in assenza di una denuncia penale presentata dalla vittima e l' applicazione automatica di una circostanza aggravante in caso di condanna per tale reato neretto, nda . Per il CdS la misura era giustificata dall'urgenza e dall'evitare un'escalation di violenza contro l'ex moglie ed era stata adeguatamente motivata. Si noti che la prassi interna riconosce a questa misura una funzione preventiva e dissuasiva. Alla luce di tale funzione, il questore non è chiamato a valutare la responsabilità penale del presunto stalker, ma ad accertare la probabilità che tale comportamento si sia verificato e ad analizzare la potenziale esistenza di un pericolo per il futuro . Il provvedimento de quo può essere emesso solo laddove si siano verificati comportamenti ripetuti qualificabili come minaccia o molestia che producano conseguenze negative sullo stato fisico, psicologico ed esistenziale della vittima e ne limitino l'autodeterminazione neretto, nda . In questo caso, erano stati ravvisati tali parametri dai giudici interni e l'ordine, sotto questo punto di vista, risultava giustificato e legittimo. Si noti come si differenzia dal procedimento penale per l' assenza di querela e per il diverso onere della prova. In breve devono essere ravvisati i criteri indicati dall'artt. 612- bis descrive anche la condotta che l'ammonito non deve continuare a seguire e 660 c.p. e della Corte Cost. numero 172/2014 che ha chiarito l'esegesi del reato di stalking. In conclusione, il provvedimento non si può basare su un mero sospetto e/o prove circostanziali ma deve essere suffragato da un valido impianto probatorio ed investigativo C. St. 1085/2019 e 4077/2020 . La motivazione contenuta nell'ammonimento deve consentire all'interessato di esercitare tutti i poteri amministrativi, in primis quello d' impugnarlo con ricorso gerarchico o chiedere un riesame al TAR come nella fattispecie. Su questo istituto si è pronunciata anche la Cass. penumero Sez. V numero 17350, sia in merito all'ammonimento che all'aggravante in caso di condanna, ha concluso che l' articolo 8 del decreto legge numero 11/2009 non mancava di chiarezza e prevedibilità . Se su questi punti la prassi è concorde si registra un contrasto sulla partecipazione della persona colpita da ammonimento alla procedura per una tesi, prima maggioritaria, dovendosi sentire tutte le persone informate sui fatti, era necessario ascoltare e dare la possibilità di difendersi al presunto stalker Cons. Stato numero 5676/2011 e numero 4187/2018 . Per una più recente essendo un provvedimento urgente può essere emesso inaudita altera parte Cons. Stato numero 2118/2019 e 4241/2016 , purchè i motivi di urgenza ed i suddetti rischi siano indicati nella motivazione del provvedimento. Infine secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, i giudici amministrativi hanno il potere di valutare se la misura fosse sufficientemente motivata in fatto, sufficientemente motivata e giustificata nelle circostanze di ciascun caso. Ad esempio, nella citata sentenza numero 5676 del 21 ottobre 2011, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la diffida fosse priva di motivazione, in quanto non vi era stata alcuna valutazione degli elementi forniti dal soggetto ammonito, che erano stati semplicemente annotati nel testo . Contrasti si registrano anche sul riesame di questa misura per una tesi è una misura immediata e di durata illimitata perciò non soggetta a revisione, per una più recente interpretazione invece deve essere concessa perché l'interessato può subire, in caso di reiterazione delle censurate condotte, non solo una condanna penale, seppure in assenza di querela ed una condanna più pesante che nel procedimento a querela di parte per il riconoscimento dell'aggravante TAR Sicilia 508/19 e Cass. penumero 34474/21 deve poter essere revocato qualora un mutamento delle circostanze rilevanti e il trascorrere del tempo non lo giustifichino più, il provvedimento deve essere revocato, in quanto non risponderebbe ad alcun interesse pubblico . Questa prassi è in linea con i principi dettati dall' articolo 41 Carta di Nizza ,dalla Risoluzione 77 31 del Comitato dei Ministri del COE sulla protezione dell'individuo in relazione agli atti delle autorità amministrative e dalla Raccomandazione CM/Rec 2007 7 del Comitato dei Ministri del COE agli Stati membri sulla buona amministrazione e dalla prassi della CGUE che riconosce sempre il diritto al contraddittorio nei procedimenti amministrativi in cui possono essere lesi diritti dell'interessato EU C 2012 744, 2014 2041 e 2336 Karácsony e altri c. Ungheria [GC] del 17/5/16 . Violazione della privacy dell'interessato. È palese come l'ammonimento abbia pesanti ripercussioni in ordine al diritto di visita alla figlia , dato che la minore viveva con la madre, sulle relazioni sociali e professionali, tanto più che l'esercizio della professione forense richiede un'etica professionale e personale” spiccata moralità . È palese come questa misura possa arrecare un grave danno all'immagine ed alla reputazione dell'interessato. Tutti hanno diritto a difendersi. La CEDU se, da un lato, rileva come il principio della certezza del diritto sia rispettato e come la misura sia suffragata da una solida base legale e persegua fini legittimi come la lotta allo stalking ed alle violenze domestiche, dall'altro la stessa non risulta necessaria in uno Stato democratico per una pluralità di motivi. In primis , seppure è lecito che sia emessa solo su richiesta della vittima, il diritto al contraddittorio può essere derogato solo in caso di dimostrata urgenza. Cosa che non è avvenuta nella fattispecie. La CEDU perciò concorda con gli orientamenti più recenti e minoritari della prassi del Consiglio di Stato criticando l'altra contrapposta tesi. Inoltre, una misura è efficacie se applicata rapidamente e limitata nel tempo l'ammonimento ha una durata potenzialmente infinita. Non sono stati forniti motivi sufficienti e pertinenti per ricostruire l'iter logico con cui sono state raccolte e vagliate le prove, tanto più che la quasi totalità delle testimonianze escludevano la pericolosità del ricorrente e che avesse minacciato l'ex moglie, sì che è difficile credere che la donna si trovasse in uno stato d'angoscia. Ergo non vi è stato alcun debito vaglio delle prove e delle circostanze, né è stata fornita alcuna motivazione che da un lato giustificasse l'urgenza della misura inaudita altera parte e dall'altro che il ricorrente costituiva un pericolo per l'ex moglie. Anche il vaglio da parte del Consiglio di Stato non era adeguato le autorità giudiziarie gli hanno potuto offrire solo garanzie limitate e non sufficienti a tutelarlo dagli abusi e dagli arbitri Beyeler c. Italia [GC] del 2000 . Si segnala anche l'interessante parere di un giudice della CEDU in calce alla sentenza sull' involuzione delle norme a tutela della violenza di genere .