Il possibile miglioramento di salute tornando in libertà non basta per concedere il differimento della pena

Respinta definitivamente l’istanza da un uomo che, affetto da epatite C e da altre patologie, deve scontare oltre cinque anni di carcere. Decisiva la constatazione che egli può usufruire di assistenza sanitaria continuativa ogni giorno nella casa circondariale in cui è stato trasferito di recente.

Carcere confermato anche se l’infermità fisica menoma la salute del detenuto ed è suscettibile di un miglioramento mediante il ritorno alla libertà. Netta la posizione assunta dal Tribunale di sorveglianza niente differimento della pena per presunta grave infermità del detenuto , affetto da epatite C e da diverse patologie e condannato ad espiare una pena superiore ai cinque anni. Irrilevante, secondo il giudice, il riferimento a quanto messo per iscritto da un dirigente sanitario, il quale ha parlato di condizioni di salute peggiorate e di necessità di frequenti contatti con strutture ospedaliere e con specialisti . Decisivo, invece, sempre secondo il giudice, il contenuto della relazione sanitaria ricevuta dalla casa circondariale ove è ristretto il detenuto. In particolare, è emerso che il detenuto ha assunto un comportamento oppositivo rispetto alle cure proposte dal personale sanitario , rifiutando le terapie e soprattutto è stata esclusa l’incompatibilità delle condizioni di salute dell’uomo con il regime detentivo in atto a suo carico . Tirando le somme, per il Tribunale di sorveglianza non vi sono le condizioni per disporre il rinvio dell’esecuzione della pena, in assenza di accertata incompatibilità del regime carcerario con lo stato di salute del detenuto e in assenza di condizioni particolarmente gravi, tali da richiedere costante contatto con presidi ospedalieri, a fronte del controllo sanitario assicurato dalla struttura penitenziaria per ventiquattro ore al giorno . Sulla stessa linea del Tribunale di sorveglianza si attesta anche la Cassazione, che respinge le osservazioni proposte dal legale del detenuto. In premessa, i magistrati ricordano che i presupposti per legittimare il rinvio dell’esecuzione della pena per infermità fisica sono la gravita oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenza dannose mentre il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura . A fronte di tali paletti, è possibile trarre il principio secondo cui non è sufficiente che l'infermità fisica menomi, in maniera anche rilevante, la salute del detenuto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario, invece, che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale , chiariscono i magistrati. Di conseguenza, se, invece, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo , che si attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale, e residui un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un minimo controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, la detenzione domiciliare , che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospende l'esecuzione . Però tale misura richiede, per l'effetto, una duplice valutazione del Tribunale, che deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul piano delle caratteristiche del condannato e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano della gravità e durata della pena da scontare, mirando tale polifunzionale regime, per un verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità . Valutando poi ancor più in dettaglio la richiesta avanzata dal detenuto, i Giudici ne evidenziano, innanzitutto, il comportamento oppositivo in relazione alle cure mediche prescritte e alle visite psichiatriche proposte e aggiungono poi che la relazione sanitaria richiamata dall’avvocato non si è espressa nel senso di assoluta incompatibilità con il regime carcerario, ma ha limitato l’incompatibilità alla precedente struttura carceraria in cui era detenuto l’uomo, precisando che la conclusione sarebbe stata diversa con riferimento a una sistemazione in un istituto dotato di assistenza sanitaria continuativa , e in questa ottica si colloca il successivo trasferimento del detenuto in una casa circondariale dotata di assistenza sanitaria ventiquattro ore al giorno, trasferimento che, quindi, rende impensabile il differimento della pena richiesto dal detenuto.

Presidente Siani – Relatore Casafelice Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare o quello facoltativo per grave infermità, proposta nell'interesse di M.R., detenuto presso l'istituto penitenziario di […], in espiazione della pena di anni cinque e giorni venticinque di reclusione, con decorrenza dal 17 maggio 2019. 1.1. Osserva il Giudice di sorveglianza che M., secondo l'istanza, risulterebbe, da attestazione del dirigente sanitario di […], ove il detenuto era ristretto prima del trasferimento, in condizioni di salute peggiorate, che necessitano di frequenti contatti con strutture ospedaliere e con specialisti, indicando all'attualità le condizioni di salute del detenuto, HCV positivo affetto da plurime patologie. Si rileva che, invece, il Tribunale ha acquisito relazione sanitaria presso la Casa circondariale ove il detenuto è ristretto, riportate per estratto nel provvedimento censurato, dalla quale risulta che M. ha assunto comportamento oppositivo rispetto alle cure proposte dal personale sanitario, rifiutando le terapie e, comunque, ha escluso l'incompatibilità delle descritte condizioni di salute con il regime detentivo in atto a suo carico, così reputando non sussistenti condizioni per disporre il rinvio dell'esecuzione della pena, in assenza di accertata incompatibilità e di condizioni particolarmente gravi e che richiedono costante contatto con presidi ospedalieri, a fronte di controllo sanitario assicurato dalla struttura penitenziaria per ventiquattro ore al giorno. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. A. Catarsi, denunciando due vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all' art. 173 disp. att. c.p.p. . 2.1.Con il primo motivo si denuncia errata applicazione dell' art. 47-ter, 147, comma 2, c.p. , 47 -ter, comma 1-ter Ord. pen. . Il differimento della pena e la detenzione domiciliare in luogo del differimento di cui all' art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen. consentono il primo di differire la pena quando il detenuto si trovi in grave infermità fisica, inteso come pericolo di vita o altro stato che esiga un trattamento che non può essere assicurato in regime detentivo. Tanto, laddove invece, detto stato potrebbe, altrove, trovare assistenza idonea, risultando la detenzione un trattamento contrario al senso di umanità, perché in stato di menomazione fisica, di tale rilevanza, da implicare profondo disagio morale prodotto dal particolare regime di vita in atto durante la detenzione intramuraria. Si è trascurato, da parte del Tribunale, il contenuto della relazione del dirigente sanitario dell'istituto penitenziario di […], nonché la documentazione prodotta, circa il perdurare dello stato di detenzione e gli effetti di questo sullo stato di salute di M. cfr. pag. 3 del ricorso in considerazione delle plurime patologie da cui il detenuto è affetto. Si denuncia, quindi, la contraddittorietà della motivazione, oltre che l'assoluta carenza di giustificazioni in relazione all'ulteriore misura alternativa richiesta, quella della detenzione domiciliare surrogatoria. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione. Si contesta, a fronte del contrasto tra le due relazioni sanitarie, l'insufficiente motivazione resa dal Tribunale, richiamandosi a analogo provvedimento, già pronunciato in data 1 marzo 2022. In definitiva si evidenzia che pur richiamando relazioni sanitarie contrastanti, il Tribunale non ha reputato di disporre perizia e ha negato il differimento ritenendo non incompatibile lo stato di salute del condannato con il regime detentivo, pur trattandosi di patologie croniche, in paziente fragile, molte delle quali connesse allo stato di tossicodipendenza. 3.Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Venegoni, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato che, mentre la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato, il rinvio facoltativo della esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell' art. 147, primo e comma 2, c.p. , mira a evitare che l'esecuzione della pena avvenga in contrasto con il diritto alla salute e il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, supponendo che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere cure e trattamenti tali da non potere essere praticati in regime di detenzione intramuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell' art. 11 ord. pen. . Pertanto, a fronte di una richiesta di rinvio, obbligatorio o facoltativo, della esecuzione della pena per gravi condizioni di salute, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o no compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 . Presupposti per legittimare il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica sono la gravità oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenza dannose gravità da intendersi in modo particolarmente rigoroso, tenuta conto sia del principio di indefettibilità della pena sia del principio di uguaglianza di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni personali principi che implicano appunto, al di fuori di situazioni eccezionali, la necessità di pronta esecuzione delle pene legittimamente inflitte . Il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura. In altri termini, non è sufficiente che l'infermità fisica menomi, in maniera anche rilevante, la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario, invece, che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale. Se, invece, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che si attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale, e residui un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un minimo controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, la detenzione domiciliare ai sensi dell' art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. , che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospende l'esecuzione. Tale misura richiede, per l'effetto, una duplice valutazione del Tribunale, che deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul piano delle caratteristiche del condannato e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano della gravità e durata della pena da scontare, mirando tale polifunzionale regime, per un verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità. Orbene il Tribunale di sorveglianza, in relazione alle condizioni di salute del condannato, ha svolto l'esame della relazione sanitaria di […] del giorno 8 febbraio 2022, rimarcando, peraltro, il comportamento oppositivo del M. in relazione alle cure mediche prescritte e alle visite psichiatriche proposte, nonché ha preso in esame il contenuto della relazione del Dirigente sanitario della Casa circondariale di Perugia, del 9 giugno 2022, escludendo l'incompatibilità delle attuali condizioni di salute del M. con lo stato detentivo in atto cfr. pag. 3 . Nel formulare questa complessiva opzione, il Tribunale ha escluso, dunque, con ragionamento completo e non manifestamente illogico, la sussistenza, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti la compatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, di un presupposto per procedere al chiesto differimento della pena. Di tale ragionamento si lamenta il ricorrente denunciando il sostanziale travisamento per omissione, in ordine alla relazione nEurologica dell'Ospedale di […] e alle relazioni sanitarie provenienti dalla Casa circondariale di […]. Questi ultimi atti sono soltanto indicati e non allegati, pur se descritti come di diverso contenuto circa il perdurare dello stato di detenzione e gli effetti di questo sullo stato di salute del detenuto, in considerazione delle plurime patologie da cui è affetto. Resta il fatto che, con riferimento alla detenzione presso la Casa di reclusione di […], la relazione sanitaria ivi redatta, come descritta dal Tribunale, non si è espressa nel senso di assoluta incompatibilità con il regime carcerario, ma limitando l'incompatibilità a tale sito, precisando che la conclusione sarebbe diversa con riferimento a sistemazione del detenuto in istituto dotato di assistenza sanitaria continuativa. Dunque, in coerenza con questa indicazione, risulta l'avvenuto trasferimento del detenuto alla Casa circondariale di Perugia. Rispetto a tale periodo di detenzione, il Tribunale di sorveglianza rende conto della diagnosi relativa alle malattie formulata dal sanitario di quell'istituto, esprimendo una valutazione di compatibilità delle condizioni di salute con la situazione logistica del carcere di Perugia, in quanto dotato di assistenza sanitaria H24 . Quanto all'ulteriore richiesta di misura alternativa, si osserva rispetto al dedotto vizio di motivazione che è principio pacifico di questa Corte quello secondo il quale, una volta richiesti dal condannato il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinvio dell'esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura richiesta, in via subordinata, stante l'identità dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'una o dell'altra misura Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019, Paiano, Rv. 277460 . Si è affermato, quindi, il condivisibile principio secondo il quale è da escludere, avuto riguardo anche alla chiara lettera della disposizione in questione art. 47-ter Ord. pen ., che essa possa trovare applicazione sulla base di presupposti diversi da quelli che potrebbero dar luogo al rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena tra le altre, Sez. 1, n. 47868 del 26/0972019, Paiano, Rv. 277460 . 1.2.11 secondo motivo è infondato. È noto che il giudice che - in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario - ritiene di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito secondo la traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell' art. 299, comma 4-ter, c.p.p. Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160 , atteso che la natura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie per verificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate su elementi tecnici ulteriori, ordinariamente non reperibili nell'alveo del sapere comune e, dunque, da acquisirsi secondo le regole proprie dell'istruttoria, disponendo perizia, ove necessario. Tale indirizzo interpretativo però, non si attaglia al caso in esame in cui le due relazioni sanitarie, indicate nel provvedimento censurato, non sono, per quanto esposto al precedente paragrafo, di contenuto contrastante tra loro, rispetto alla compatibilità delle condizioni di salute del condannato. Non ricorre, dunque, il caso invocato dalla difesa, nel quale, a fronte di riscontrata incompatibilità con il regime detentivo il giudice intenda discostarsi da tale conclusione e, dunque, non appare censurabile in questa sede il mancato espletamento di perizia. 2.Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.