Sacca nascosta per mera comodità: niente esposizione alla pubblica fede

Si prospetta una condanna meno severa per il ladro nel nuovo processo d’Appello. Per i Giudici di Cassazione, difatti, è impossibile riconoscere l’aggravante della esposizione dei beni alla pubblica fede, vista la condotta illogica tenuta dal proprietario, che ha deciso di nascondere la sacca sulla pubblica via solo per una mera questione di comodità.

Condanna meno severa per il ladro se si ritrova ad approfittare della pigrizia del turista che sceglie di occultare - in malo modo - una sacca da bici, contenente beni per un valore di 5mila franchi svizzeri, per poter recarsi più comodamente a fare spesa. Scenario dell'episodio, verificatosi nell'agosto del 2017, è il territorio di Bolzano. Lì un uomo trova lungo la pubblica via una sacca , nascosta nei pressi di una cappella, se ne appropria e se la porta via. Ventiquattro ore dopo, però, viene fermato dalle forze dell'ordine la sacca è illegittimamente in suo possesso, poiché di proprietà di un turista svizzero. Inevitabile il procedimento giudiziario, che si conclude, sia in primo che in secondo grado, con la condanna dell'uomo che si è appropriato della sacca. I giudici lo ritengono colpevole di furto , aggravato dall'essersi impossessato di beni esposti per necessità alla pubblica fede. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende l'uomo sotto processo sostiene sia illogico parlare di furto in quanto non vi è prova , spiega, che il suo cliente avesse inteso sottrarre i beni, piuttosto che farne uso, trattandosi, peraltro, di beni abbandonati, considerato il luogo dove essi erano stati rinvenuti , ossia vicino ad una cappella, nei pressi della città di Bolzano. In aggiunta, poi, il legale presenta come illogica la condotta di occultare i beni nel luogo ove erano stati rinvenuti dal suo cliente, e, perciò, chiede di vedere esclusa l'aggravante, riconosciuta in Appello, prevista per l' esposizione dei beni alla pubblica fede . Prima di prendere posizione sulle obiezioni proposte dalla difesa, i Giudici di Cassazione richiamano i dettagli della vicenda. In sintesi, con querela presentata alla Questura di Bolzano la persona derubata riferiva di aver lasciato effetti personali e materiale da campeggio, del valore complessivo di circa 5.000 franchi svizzeri , all'interno della propria sacca da bicicletta, nascosta nei pressi di una cappella, nelle vicinanze di Bolzano e di essersi poi recato in città per fare delle compere . Ma al proprio ritorno dalla città la sacca era scomparsa, e il giorno dopo era stata rinvenuta in possesso di un uomo . Indiscutibile il reato di furto - anche perché le modalità di occultamento dei beni e il loro valore non consentivano in alcun modo di considerarli res derelictae -, i Giudici di Cassazione osservano che in Appello è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti , a fronte della necessità della persona offesa di recarsi in città ad effettuare delle spese senza impaccio e senza l'ingombro della sacca contenente suoi effetti personali e materiale da campeggio e avendo egli scelto un luogo isolato per l'occultamento e non sorvegliato, tale da considerare detti beni esposti al senso di rettitudine della collettività . Questa linea di pensiero, però, non regge, secondo i Giudici di Cassazione, i quali sottolineano che il requisito della esposizione per necessità alla pubblica fede richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze, che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente il bene oggetto di sottrazione . Ciò è mancato, secondo i Magistrati, nella vicenda oggetto del processo, mentre in Appello si è confusa una mera comodità della persona offesa, che trovava scomodo portare con sé la sacca, dovendosi recare in città a fare la spesa, con una condizione di impellenza tale da rendere necessario ed indifferibile nascondere i beni lungo la pubblica via . Spazzata via , quindi, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede relativamente alla sacca sottratta dall'uomo sotto processo, che ora può puntare a un trattamento sanzionatorio più lieve nel nuovo processo d'Appello.

Presidente Vessichelli – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bolzano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano in composizione monocratica in data 26/01/2021, con cui S.M. era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 624, 625 n. 7 c.p. , in Bolzano il 21/08/2017, riduceva la pena nei confronti dell'imputato. 2. S.M. ricorre, in data 18/12/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to M. B., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all' art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625 c.p. , vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b ed e c.p.p., in quanto non vi è prova che il ricorrente avesse inteso sottrarre i beni, piuttosto che fare uso degli stessi, trattandosi, peraltro, di beni abbandonati, considerato il luogo dove gli stessi erano stati rinvenuti inoltre, del tutto illogica deve essere considerata la condotta di occultare tali beni nel luogo ove erano stati rinvenuti dall'imputato 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 625 n. 7 c.p. , vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b ed e c.p.p., in quanto la condotta in esame, da parte della persona offesa, non può integrare la ritenuta circostanza aggravante. Considerato in diritto Il ricorso di S.M. è fondato, quanto alla sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all' art. 625 n. 7 c.p. , che va eliminata. Occorre, infatti, ricordare che, con querela presentata in data 21/08/2017 presso la Questura di […], S.G.R. riferiva di aver lasciato effetti personali e materiale da campeggio, del valore complessivo di circa 5.000,00 franchi svizzeri, all'interno della propria sacca da bicicletta, nascosta nei pressi di una cappella lungo la via omissis sita in località […], nei pressi di […] egli si era recato in città per fare delle compere e, al proprio ritorno, la sacca era scomparsa il giorno dopo era stata rinvenuta in possesso dell'imputato La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti, per la necessità della persona offesa di recarsi in città ad effettuare delle spese senza impaccio e l'ingombro della sacca con gli effetti personali ed il materiale da campeggio, avendo scelto un luogo isolato per l'occultamento e non sorvegliato, tale da considerare detti beni esposti al senso di rettitudine della collettività. Tale motivazione appare in aperto e radicale conflitto con la giurisprudenza pacifica di questa Corte, secondo cui il requisito della esposizione per necessità alla pubblica fede, di cui all' art. 625 n. 7 c.p. , richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze, che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente il bene oggetto di sottrazione Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, dep. 17/02/2021, Hussein Ezz EI Din, Rv. 280492 Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Liberali Alessandro, Rv. 277524 Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504 . Nel caso in esame la Corte di merito confonde palesemente una mera comodità della persona offesa, che trovava scomodo portare con sé la sacca, dovendosi recare in città a fare la spesa, con una condizione di impellenza tale da rendere necessario ed indifferibile nascondere i beni lungo la pubblica via. La sentenza va, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all' art. 625 n. 7 c.p. , che va eliminata, con conseguente rinvio alla Corte di Appello di Trento per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto le doglianze difensive appaiono del tutto destituite di fondamento, risultando dalla motivazione della sentenza impugnata - del tutto ineccepibile dal punto di vista logico - come le modalità di occultamento dei beni ed il loro evidente valore non consentissero in alcun modo di considerarli res derelictae. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all 'art. 625 n. 7 c.p ., che elimina, e con rinvio alla Corte di Appello di Trento per la determinazione del trattamento sanzionatorio.