Revoca del mantenimento per la figlia maggiorenne e autosufficiente: il padre deve pagare di più per l'altro figlio?

Vittoria per l’uomo che vede sancito il suo diritto a non contribuire più economicamente al mantenimento della figlia, ormai maggiorenne e autosufficiente e, allo stesso tempo, vede esclusa la possibilità di dover affrontare un esborso maggiore per il sostegno all’altro figlio.

Se il padre riesce ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento della figlia , oramai maggiorenne e autosufficiente economicamente, è illogica la richiesta dell’ex moglie di vedere in contemporanea aumentato il sostegno economico che l’ex marito deve destinare all’altro figlio, ancora non autonomo. Definito il divorzio tra Tizia e Caio, l’uomo ottiene, a distanza di tempo, la revoca dell’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia . Su questo punto concordano i giudici di merito, i quali, peraltro, respingono anche la richiesta avanzata da Tizia e mirata ad un incremento del contributo da parte dell’ex marito al mantenimento dell’altro figlio . In sostanza, non può ritenersi automatica la rivalutazione del contributo dovuto al figlio, a fronte del solo venir meno dell’ onere di contribuzione nei confronti della figlia . Anche perché la revisione del contributo al mantenimento dei figli non è mai automatica, risultando sempre necessari un accertamento giudiziale in cui il giudice deve valutare, sulla base della prova fornita dalla parte richiedente atta a dimostrare le aumentate esigenze di vita del figlio, come incidano i fatti sopravvenuti riguardo alla necessità di modificare l'ammontare dell’assegno senza rivalutarne i presupposti , precisano i giudici d’Appello. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta Tizia sostiene che i giudici d’Appello abbiano compiuto un errore, non avendo rilevato che il venire meno dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia costituiva elemento di novità fattuale emergente e in grado di alterare l'equilibrio patrimoniale con conseguente possibile incremento del contributo per il mantenimento del figlio. Prima di esaminare da vicino la vicenda oggetto del processo, i Magistrati ribadiscono che in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli , sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio , ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale . Ciò in quanto i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti , modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza di divorzio era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede . Tirando le somme, i Giudici sanciscono con un principio ad hoc che in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell'altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l'indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell'assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sé l'accoglimento della contrapposta domanda presentata dall’altro coniuge di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico . Corretta, quindi, la decisione emessa in Appello, poiché, osservano i Giudici di Cassazione, si è correttamente considerato che la revoca dell’assegno di mantenimento in favore di uno dei figli non legittima automaticamente l'incremento di quello previsto per l’altro figlio, in assenza di ragioni modifica in peius del reddito, spese ulteriori impreviste utili a giustificare la modifica .

Presidente Genovese – Relatore Caprioli Svolgimento del processo Considerato che Con decreto motivato cronol. 3464/2021 del 16/11/2021 la Corte d'Appello di Bari rigettava l'impugnativa proposta avverso il provvedimento del Tribunale Ordinario di Foggia 1388/2021 del 23/04/2021 con cui, nel quadro di una domanda di revisione delle condizioni di divorzio, revocava l'obbligo di S.M. di contribuire al mantenimento della figlia S.S. e rigettava la domanda della F.I. diretta ad un incremento del contributo dello S. al mantenimento del figlio D., atteso che non erano stati prospettati fatti nuovi. In particolare, affermava che non poteva ritenersi automatica la rivalutazione del contributo dovuto al solo venir meno dell'onere di contribuzione nei confronti di uno dei figli per i quali sussisteva l'onere. Osservava infatti che la revisione dell'assegno non è mai automatica risultando sempre necessari un accertamento giudiziale in cui il giudice deve valutare, sulla base della prova fornita dalla parte richiedente atta a dimostrare le aumentate esigenze di vita del figlio, come incidano i fatti sopravvenuti riguardo alla necessità di modificare l'ammontare dell'assegno senza rivalutarne i presupposti Cass. n. 32529 del 14.12.2018 Cass. n. 25134 del 10.10.2018 . Avverso tale decreto F.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo cui ha resistito S.M. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza camerale. Ragioni della decisione Considerato che Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 316 bis e 337 ter c.c. e così dell' art. 9 L 898/1970 , nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, per non avere la Corte di appello rilevato che il venire meno dell'obbligo di contribuzione al mantenimento di un figlio, costituiva elemento di novità fattuale emergente in grado di alterare l'equilibrio patrimoniale senza richiedere alla parte la prova delle aumentate esigenze o la prova dell'incidenza dei fatti sopravvenuti. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa del controricorrente in relazione alla natura non decisoria e non definitiva del decreto impugnato, che ne precluderebbe l'impugnazione ai sensi dell' art. 111 Cost. , ed al carattere straordinario dell'impugnazione, che escluderebbe la deducibilità del vizio di motivazione. Sotto il primo profilo, va infatti ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento emesso dal tribunale nel procedimento di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, nonché di quelle riguardanti i rapporti patrimoniali tra i coniugi adottate in sede di divorzio, ha carattere idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, ed è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost. Cass., Sez. I, 20/01/ 2014, n. 1103 8/0/2013, n. 18974 24/01/2008, n. 1584 . In relazione al secondo aspetto, va invece richiamato l' art. 360 c.p.c. , u.c., come modificato dalla L. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, il quale estende espressamente la disciplina dettata dal primo e dal comma 3 alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, in tal modo consentendo anche la deduzione del vizio di cui al n. 5 del comma 1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta L. n. 898 del 1970, ex art. 9 il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale 2018 nr 32529 Cass. n. 214 del 11/01/2016 , n. 14143 del 20/06/2014 , ciò in quanto i giustificati motivi , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede. per qualsiasi motivo cfr. in proposito Cass. n. 28436 del 28/11/2017 , pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale . Il rilievo della Corte di appello è corretto e deve essere condiviso affermando che, in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell'altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l'indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell'assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sé l'accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico. La Corte di appello si è attenuta a questi principi ed ha correttamente considerato, nel presente giudizio di revisione che la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di uno dei figli non legittimasse automaticamente l'incremento di quello previsto per l'altro in assenza di ragioni modifica in peius del reddito, spese ulteriori impreviste che ne giustificassero la modifica nella specie non allegate. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2.