Revocatoria fallimentare: per l’“anomalia” non basta il semplice mutamento delle condizioni di pagamento

In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 , l. fall., la normalità dell’atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell’intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento.

Il caso. La vicenda riguarda un'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 , l. fall. svolta da una s.p.a. in amministrazione straordinaria nei riguardi di una s.r.l. per un pagamento di diverse centinaia di migliaia di euro. Nei gradi di merito la domanda di revoca veniva accolta e i giudici rilevavano l'anomalia dell'atto di pagamento in base al mutamento delle condizioni contrattuali originarie circa le modalità di versamento. Nello specifico la s.p.a. era passata da rimesse dirette a tratte accettate. La s.r.l. ricorreva allora in Cassazione. La decisione della Corte. In primo luogo la s.r.l. invoca il giudicato esterno relativo ad un'altra sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale tra le stesse parti per pagamenti anteriori di qualche mese rispetto a quelli oggetto del procedimento in esame. Tale sentenza aveva escluso i presupposti per l' azione revocatoria , compresa la citata anomalia” di pagamenti svoltisi in modo identico a quelli oggetto del caso in commento. In sostanza la società richiama la forza di quel giudicato per respingere l'azione revocatoria anche nella fattispecie in esame. Il motivo non è però accolto perché chi vuole avvalersi del giudicato esterno ha l'onere di allegare sia la copia del provvedimento relativo sia la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. con cui si attesta che tale statuizione non è soggetta ad impugnazione. Non è sufficiente la mancata contestazione dell'avversario sul punto. La s.r.l., infatti, non aveva prodotto la certificazione prevista e pertanto non era riuscita a dimostrare la formazione del giudicato. Sotto altro profilo la s.r.l. contesta la decisione impugnata nella misura in cui aveva dedotto l'anomalia del pagamento non dalle caratteristiche intrinseche del medesimo, bensì dalla modifica delle modalità originariamente pattuite per la sua esecuzione. Secondo la ricorrente i mezzi normali di pagamento sono gli strumenti comunemente accettati in sostituzione del denaro in base agli usi commerciali, tra cui anche gli effetti cambiari come quelli usati nel caso di specie, indipendentemente dalle finalità e vicende concernenti il loro utilizzo. La Cassazione accoglie tale motivo di ricorso discostandosi da precedenti decisi in modo diverso. L' art. 67, comma 1, n. 2 , l. fall . stabilisce che sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore […] 2 gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento . La Cassazione si chiede allora se l' anomalia” sia da riferirsi al mezzo di pagamento in sé, cioè alle sue caratteristiche oggettive o se dipenda invece dal suo mutamento nel corso del rapporto rispetto alle originarie condizioni contrattuali come si è ritenuto nella sentenza impugnata . I Giudici ricordano che non esistono mezzi di pagamento intrinsecamente normali” , a parte il denaro per le obbligazioni pecuniarie come prevede l' art. 1227 c.c. o tutt'al più l'assegno circolare. Così pure non esisterebbero mezzi intrinsecamente sempre anormali”, a parte la datio in solutum. Da simili presupposti la Corte dà atto dell'orientamento in base al quale si è stabilito che la normalità” e anormalità” sono frutto di valutazioni non già assolute, bensì relative , da misurare con le caratteristiche proprie delle fattispecie volta a volta esaminate e secondo un processo di progressivo accostamento alla concretezza delle fattispecie medesime in questi termini Cass. n. 26241/2021 . La ratio dell' art. 67, comma 1, n. 2 , l. fall . è quella per cui un pagamento anomalo/anormale” evidenzia lo stato di insolvenza del debitore e ne fonda la presunzione di conoscenza in capo all' accipiens secondo il meccanismo delle revocatorie fallimentari previste dal primo comma dell' art. 67 l. fall . a regime probatorio invertito. Da ciò è disceso che una notevole distanza temporale dell'adempimento rispetto alla data di scadenza previsto e l'utilizzo di un sistema di pagamento diverso da quello originariamente stabilito sono stati ritenuti fattori tali da rendere anormale” il pagamento effettuato così Cass. n. 25725/2019 . Tuttavia, nella sentenza in commento i Giudici non condividono simile interpretazione e intendono discostarsene. In sostanza, il semplice mutamento delle modalità di pagamento rispetto ai previ accordi tra le parti , rimanendo comunque nel novero di strumenti comunemente utilizzati nella prassi commerciale in generale, non è spia” di alcunché . Al contrario, l'accentuata valorizzazione delle caratteristiche della singola fattispecie finisce per spostare l'attenzione dal dato oggettivo del tipo di pagamento all'elemento soggettivo che avrebbe rilevanza semmai nella diversa revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 , l. fall. per dimostrare con onere a carico della curatela la scientia decoctionis in capo all' accipiens . In sostanza la Corte paventa il rischio di effetti distorsivi di un simile ragionamento perché in questa prospettiva si potrebbe paradossalmente attribuire carattere anomalo anche a forme di pagamento di frequentissimo utilizzo nella pratica solo in ragione dell'intervenuto mutamento delle condizioni originariamente pattuite ad esempio passando da una modalità contrattualmente stabilita di pagamenti a mezzo assegno a bonifici bancari . Nel caso di specie la s.p.a. debitrice aveva estinto il debito con tratte accettate, cioè con strumento comunemente in uso nelle prassi commerciali a nulla rilevando l'intervenuto cambiamento rispetto alle modalità precedenti. Il pagamento, dunque, non poteva essere revocato ex art. 67, comma 1, n. 2 , l. fall. Il ricorso viene quindi accolto e la sentenza cassata.

Presidente Cristiano - Relatore Pazzi Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 2494/2014 il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta, ex artt. 49 d. lgs. 270/1999 e 67, comma 1, n. 2, l. fall ., da omissis s.p.a. in a.s. nei confronti di […] s.r.l., condannava quest'ultima al pagamento in favore della procedura attrice della somma di Euro 426.510,58, oltre accessori e spese. 2. La Corte distrettuale di Perugia respingeva l'appello di […] s.r.l. avverso tale statuizione. Osservava - fra l'altro e per quanto di interesse - che la sentenza impugnata riportava una serie di circostanze che evidenziavano la piena conoscenza dello status decoctionis da parte dell'accipiens, tra cui l'ammontare esorbitante del debito scaduto e la modifica delle condizioni di pagamento da rimessa diretta, nel senso originariamente pattuito, a emissione di tratte accettate per complessive L 825.939.640 , avvenuta per decisione esterna di omissis in ragione della natura di fornitore strategico di […] s.r.l Condivideva, inoltre, la valutazione già espressa dal primo giudice in ordine all'anomalia dell'atto, ricollegando tale carattere al mutamento delle pattuizioni contrattuali concernenti le modalità di pagamento da rimessa diretta all'emissione di tratte accettate , che erano state imposte da […], committente dei lavori di rifacimento di un tratto ferroviario appaltati a omissis s.p.a., per evitare il blocco delle forniture delle centine metalliche prodotte da […], indispensabili per la realizzazione dell'opera. 3. […] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 marzo 2018, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso omissis s.p.a. in a.s La sesta sezione, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria n. 25583/2020 depositata in data 12 novembre 2020 ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell' art. 375 c.p.c. , essendo necessario approfondire la questione sollevata con il quarto motivo di ricorso, ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza della prima sezione. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell' art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 , convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020 n. 176 , sollecitando il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 4. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell' art. 2909 c.c. , perché la corte d'appello non ha tenuto conto del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1089/2010, pronunziata nei confronti di […] s.r.l. e omissis s.p.a., che aveva statuito in merito a erogazioni diverse ma anteriori di qualche mese a quelle per cui è causa, riconducibili alla stessa convenzione di modifica delle originarie condizioni di pagamento. Questa statuizione, oramai passata in giudicato ed opponibile anche a omissis s.p.a. quale cessionaria del ramo d'azienda di omissis s.p.a., ha accertato che gli stessi accordi oggetto del presente giudizio, tesi a modificare le modalità di pagamento pattuite in origine, non erano di natura tale da trasformare in pagamenti anomali dei mezzi normali di pagamento quali le cambiali tratte. 5. Il motivo è inammissibile. La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola di idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. , dalla quale risulti che la stessa non è soggetta Data pubblicazione 22/06/2023 ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza cfr. Cass. 6868/2022 , Cass. 19883/2013 , Cass. 22644/2004 . La statuizione prodotta in sede di appello e in questo giudizio manca di questa certificazione e non è perciò idonea a fornire la prova del formarsi del giudicato. Il giudicato, peraltro, quand'anche provato, non sarebbe valso a rendere opponibile la statuizione all'odierna controricorrente. […] s.r.l. infatti, pur riconoscendo che la decisione fu pronunziata nei confronti di altro soggetto omissis s.p.a. , non ha accompagnato la propria allegazione con l'indicazione dell'avvenuta produzione di alcun documento idoneo a giustificare l'asserzione che omissis s.p.a. fosse stata, quand'era in bonis, cessionaria del ramo d'azienda nell'ambito della cui attività il credito era maturato e la convenzione di modifica era avvenuta. La censura manca, quindi, anche di autosufficienza nell'indicazione di un riscontro documentale che permetta di verificare che la sentenza in discorso abbia valore di cosa giudicata nei confronti di omissis s.p.a. in a.s., quale avente causa della parte nei confronti della quale la statuizione è stata pronunciata. 6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta l'omesso esame di fatti oggetto di discussione tra le parti e decisivi ai fini della dimostrazione della inscientia decoctionis della ricorrente costituiti dall'avvenuta erogazione, pochi mesi prima del pagamento revocando, di un finanziamento di 50 miliardi di lire a omissis dal fatto che la società all'epoca aveva in corso cinque grossi appalti dall'inesistenza in quel momento di protesti a suo carico dalla titolarità in capo alla medesima società di un cospicuo patrimonio immobiliare, di valore tale da consentirle di concedere ipoteche per 125 miliardi di lire dall'inesistenza di consistenti esposizioni debitorie , che la corte di merito aveva soltanto elencato ma non esaminato. 6.2 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione dell' art. 2729 c.c. , in quanto la Corte distrettuale ha deciso in ordine all'inscientia decoctionis dell'accipiens in virtù di presunzioni semplici, fondate su elementi dei quali non era stata accertata la gravità, precisione e concordanza alla luce dei fatti addotti dalla ricorrente con i motivi di appello. 7. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Spetta al giudice di merito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici Cass. 8023/2009 , Cass. 10847/2007 , Cass. 1404/2001 . Nel caso di specie, in cui gravava su […] s.r.l. l'onere della prova della propria inscientia, la corte d'appello ha ritenuto addirittura positivamente provata la scientia decoctionis. In questo modo i giudici distrettuali hanno reputato che le allegazioni dell'allora appellante fossero superate dalle altre circostanze espressamente valorizzate e risultassero, quindi, irrilevanti. A fronte di una simile comparazione fra gli elementi istruttori disponibili e della conseguente attribuzione di pregnanza decisiva a quelli ritenuti dimostrativi della conoscenza dello stato di insolvenza, i motivi in esame finiscono per contestare un accertamento di merito che competeva alla Corte distrettuale e non può essere rivisto in questa sede di legittimità. 8. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell' art. 67, comma 1, n. 2, l. fall . la corte d'appello - in tesi - ha erroneamente ritenuto che l'anomalia dei pagamenti fosse desumibile non dalle loro caratteristiche intrinseche ma, piuttosto, dalla modifica delle modalità in origine pattuite per la loro esecuzione. Una simile interpretazione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall . Si porrebbe in contrasto con l'orientamento di questa Corte secondo cui i mezzi normali di pagamento devono essere individuati in quegli strumenti comunemente accettati in base agli usi commerciali in sostituzione del denaro, fra i quali debbono essere senz'altro ricompresi gli effetti cambiari, a prescindere dalle finalità concernenti il loro utilizzo. 9. Il motivo è fondato. 9.1 La questione su cui la sesta sezione ha sollecitato una riflessione in sede di pubblica udienza riguarda la possibilità che l'anomalia dell'atto rilevante ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall . possa consistere, come affermato dalla corte di merito, non tanto nelle caratteristiche oggettive del mezzo utilizzato, quanto nel suo mutamento rispetto alle originarie condizioni contrattuali. 9.2 La giurisprudenza di questa Corte, in passato, ha ripetutamente valorizzato, al fine dell'esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall' art. 67, comma 1, n. 2, l. fall ., il solo dato oggettivo concernente le caratteristiche del mezzo utilizzato, ritenendo che possano essere considerati mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari cfr. Cass. 15691/2011 , Cass. 649/2003 , Cass. 3082/1976, Cass. 2402/1976, Cass. 2945/1972 . 9.3 Più di recente la sesta sezione di questa Corte si vedano in questo senso Cass. 26241/2021 e Cass. 25725/2019 - pur ribadendo che la nozione di mezzo anomalo di pagamento, di cui all' art. 67, comma 1, n. 2, l. fall ., si polarizza sul parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale, considerata rispetto a un dato periodo temporale e rispetto a una data zona di mercato, e dopo aver osservato che, per sé, non esistono figure di pagamento intrinsecamente normali fuori che il denaro per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1277 c.c. , ed eventualmente l'assegno circolare o, per contro, intrinsecamente anormali, perché la qualifica di a normale di un mezzo di pagamento viene essenzialmente a dipendere dalla dimensione e dal tipo dell'utilizzo che ne fa l'operatività - ha evidenziato che esistono figure giuridiche che, in ragione dei tratti caratteristici della loro struttura, si prestano facilmente ad assumere i panni del mezzo anormale di pagamento quali la datio in solutum e la cessione dei crediti pro solvendo oppure, sull'opposto versante, del mezzo normale di pagamento come le strutture ideate per aumentare i modi e i mezzi di pagamento che hanno incontrato il successo nella prassi degli affari, secondo quanto accaduto per gli assegni bancari e per le cambiali, tratta e pagherò , precisando, subito dopo, che è importante notare, però, che si tratta sempre di valutazioni non già assolute . bensì relative da misurare, dunque, con le caratteristiche proprie delle fattispecie volta a volta esaminate e secondo un processo di progressivo accostamento alla concretezza delle fattispecie medesime . In questa prospettiva interpretativa si è ritenuto che la misura della distanza temporale dalla scadenza del debito e la rilevante diversità del sistema di pagamento adottato rispetto a quello originariamente stabilito siano fattori potenzialmente in grado di rendere anormale il pagamento intervenuto Cass. 25725/2019 . Allo stesso modo è stato osservato che le ragioni di un sopravvenuto mutamento nelle modalità di pagamento nel contesto di un rapporto contrattuale che dura da anni, come pure l'essersi o meno consolidata la nuova modalità, possono costituire circostanze di peculiare rilievo in ordine alla valutazione di anormalità dei pagamenti di cui si chiede la revoca Cass. 26241/2021 . 9.4 Questo collegio non condivide una simile interpretazione della norma. L' art. 67, comma 1, n. 2, l. fall . prevede che siano revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento . Il disposto normativo si focalizza espressamente sul mezzo di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché da esso l'accipiens è messo a conoscenza dell'impossibilità dell'impresa di estinguere il debito normalmente. La ragione per cui si è ritenuto che mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, siano soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione di esso sta proprio nel fatto che il loro generale utilizzo non è in grado di evidenziare alcunché in capo al solvens. Va invece escluso che la comune pratica commerciale possa essere sminuita e superata, ai fini della valutazione dell'anomalia del pagamento ai sensi all' art. 67, comma 1, n. 2, l. fall ., dalle caratteristiche proprie della singola fattispecie in esame fin tanto da attribuire all'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento, come avvenuto nel caso di specie, valenza di elemento spia della anormalità dell'atto estintivo. Ciò, innanzitutto, perché la lettera della norma impone - come detto - di avere riguardo a una caratteristica del mezzo di pagamento utilizzato intrinseca e capace di evidenziare lo stato di insolvenza. La valorizzazione delle caratteristiche della singola fattispecie al fine di individuare il tratto di anormalità del pagamento sposta, invece, la valutazione dal dato oggettivo del mezzo di pagamento utilizzato nuovamente sul versante soggettivo, posto che la modifica delle specifiche pattuizioni in precedenza intervenute fra le parti con la richiesta di una nuova modalità di soluzione che garantisca maggiormente l'accipiens è significativa, semmai, della scientia decoctionis di quest'ultimo. L'adozione di una simile linea interpretativa, peraltro, determinerebbe una relativizzazione delle caratteristiche proprie della condizione di anomalia e si presterebbe ad evidenti effetti distorsivi, in quanto in questa prospettiva si potrebbe attribuire carattere anomalo anche a forme di pagamento di comune e frequentissimo utilizzo nella pratica si pensi, ad esempio, al caso inverso, in cui, in luogo di tratte o assegni bancari in precedenza accettati ma magari non andati a buon fine, sia richiesto il pagamento in via immediata a mezzo di bonifico solo in ragione dell'intervenuto mutamento delle condizioni in origine pattuite. Un simile mutamento, piuttosto, assume oggi rilievo nell'ambito della disciplina fallimentare riformata in termini di esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a , l. fall . tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare alle precedenti clausole contrattuali e a introdurre, come nuova regola inter partes, un diverso modo di adempimento cfr. Cass. 27939/2020 . Va pertanto affermato che nella disciplina dell'azione revocatoria fallimentare la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento. 10. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto per la decisione nel merito della controversia, poiché è pacifico fra le parti che i pagamenti per cui è causa sono intervenuti nel biennio anteriore alla declaratoria dello stato di insolvenza di omissis s.p.a., questa Corte può decidere nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c. , e, in accoglimento dell'appello proposto da […] s.r.l. contro la sentenza di primo grado, rigettare la domanda presentata nei suoi confronti ex artt. 49 d. lgs. 270/1999 e 67, comma 1, n. 2, l. fall ., da omissis s.p.a. in a.s Il contrasto giurisprudenziale di cui è stato dato conto rispetto alla questione dirimente giustifica, ex art. 92, comma 2, c.p.c. , l'integrale compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'appello presentato da […] s.r.l. avverso la sentenza n. 2494/2014 del Tribunale di Perugia, rigetta l'azione revocatoria proposta, ex artt. 49 d. lgs. 270/199 9 e 67, comma 1, n. 2, l. fal l., da omissis s.p.a. in a.s. nei confronti di […] s.r.l Compensa integralmente le spese processuali del doppio grado di merito e di questo giudizio di legittimità.