Cibi e bevande conservati male nell’agriturismo: colpe attribuibili al cuoco che è responsabile della cucina

A inchiodare il dipendente è la delega, fattagli dal titolare della struttura, riguardante manutenzione, conservazione, manipolazione degli alimenti, con connessi obblighi di controllo.

Se l'agriturismo ha disposizione, purtroppo, alimenti e bevande in cattivo stato di conservazione destinati ai clienti, allora è addebitabile la conseguente responsabilità penale al dipendente indicato come responsabile della cucina dal titolare della struttura. Riflettori puntati su un agriturismo in Sicilia. Il blitz dei NAS consente di accertare la presenza in dispensa di alimenti e bevande in cattivo stato di conservazione e destinati ai clienti della struttura. Chiarissimo, secondo i giudici del Tribunale, il quadro probatorio, con conseguente colpa attribuibile al dipendente - cuoco o aiuto cuoco - nominato responsabile della gestione della cucina dal titolare della struttura e sanzionato con una ammenda di 2mila euro. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende il lavoratore sotto processo sostiene sia illogico ascrivere a un semplice aiuto cuoco la responsabilità per la cattiva conservazione degli alimenti riposti nella dispensa della struttura. Prima di valutare la posizione della persona sotto accusa, i Giudici di terzo grado ritengono inequivocabile il verbale di controllo dei NAS nei locali dell'agriturismo, poiché da quel documento emerge la non idonea conservazione di alimenti freschi e congelati, inseriti in buste o contenitori non per alimenti, parzialmente aperti, in promiscuità, invasi da ghiaccio e con segni evidenti di bruciature da freddo . Impossibile, quindi, mettere in dubbio la solidità dell'accusa. Allo stesso tempo, però, va confermata l'ascrivibilità della cattiva conservazione degli alimenti al lavoratore, ora sotto processo, in qualità di responsabile della cucina, come da delega del titolare dell'agriturismo . Su quest'ultimo punto, poi, i Giudici ricordano che è sempre possibile la delega - scritta o addirittura orale - di funzioni, delega che, nelle organizzazioni di grandi dimensioni, esclude in radice la responsabilità del delegante in favore del delegato , mentre nelle organizzazioni più piccole vede una concorrenza di responsabilità del delegante e del delegato . Nella vicenda oggetto del processo, a prescindere dalla posizione del titolare della struttura , ciò che conta è che il dipendente è certamente colpevole, proprio in virtù della delega che lo vedeva responsabile della cucina . Anche tenendo presente che pure se la delega del datore di lavoro è invalida, ciò non esclude la responsabilità del soggetto delegato che abbia svolto di fatto le funzioni a lui delegate . In tale ottica, perciò, è del tutto irrilevante la considerazione della difesa secondo cui non è stata effettuata alcuna verifica sulle capacità o idoneità tecniche del lavoratore per fondare la colpa della condotta illecita ascrittagli. Su questo punto, difatti, si è accertato in fatto che il lavoratore era cuoco o aiuto cuoco, e, comunque, responsabile della cucina come da contratto e da delega scritta, documenti acquisiti dai NAS . Nello specifico, la delega riguardava manutenzione, conservazione, manipolazione degli alimenti con connessi obblighi di controllo degli alimenti . Nessun dubbio, quindi, sulla responsabilità penale del lavoratore , che però può salvarsi grazie al riconoscimento della non punibilità a fronte della non gravità dei fatti. Su questo punto i Magistrati di Cassazione ripassano la palla ai giudici del Tribunale, sottolineando, però, che è stata riconosciuta l' occasionalità della condotta e questo elemento può fondare anche la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto . KW sicurezza alimentare responsabilità del lavoratore conservazione alimenti delega del titolare controlli dei NAS

Presidente Andreazza – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 17 gennaio 2022 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato M.I. alle pene di legge perché, in qualità di responsabile della gestione della cucina dell'agriturismo sito nel Comune di omissis , aveva messo in vendita alimenti e bevande in cattivo stato di conservazione. 2. Il difensore dell'imputato presenta un atto di appello - qualificato dalla Corte territoriale di Palermo come ricorso per cassazione e trasmesso d'ufficio a questa Corte con ordinanza in data 13 luglio 2022 - recante cinque motivi. Con il primo contesta l'accertamento di responsabilità, sotto il duplice profilo della mancata verifica della cattiva conservazione degli alimenti e della possibilità di ascrivere la responsabilità all'imputato che era solo un aiuto cuoco con il secondo lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di proscioglimento ai sensi dell' art. 131-bis c.p. con il terzo deduce l'eccesso di pena con il quarto denuncia la dannosa applicazione dei doppi benefici di legge in presenza di una pena pecuniaria con il quinto eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità. Considerato in diritto 3. Il primo e il quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Il capo d'imputazione è sufficientemente specifico e ha consentito all'imputato il pieno esercizio del diritto di difesa rispetto alla contestata violazione dell'art. 5 lett. b , L. n. 283 del 1962 - violazione non incisa dalla novella di abrogazione del D.Lgs. n. 27 del 2021 per effetto del D.L. n. 41 del 2021 conv. con modificazioni dalla L. n. 69 del 2021 - per cui non si è verificata alcuna nullità. Quanto all'accertamento di responsabilità, va evidenziato che dal verbale di controllo dei NAS nei locali dell'agriturismo è emersa la non idonea conservazione degli alimenti freschi e congelati, specificamente indicati in sentenza, inseriti in buste o contenitori non per alimenti, parzialmente aperti, in promiscuità, invasi da ghiaccio e con segni evidenti di bruciature da freddo. Il motivo sul punto è estremamente generico e fattuale a fronte di una valutazione della prova molto analitica e dettagliata. Correttamente il Tribunale di Termini Imerese ha ascritto tale condotta all'imputato, in qualità di responsabile della cucina come da delega del titolare dell'esercizio. È pacifico in giurisprudenza che il legale rappresentante di una società non è responsabile del reato in contestazione quando le dimensioni dell'attività siano tali da consentire l'individuazione di separate articolazioni con specifici responsabili tra le più recenti, Sez. 3, n. 9406 del 09/02/2021, Arena, Rv. 281149-01, che ha escluso la responsabilità del titolare di più supermercati per il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti allorché vi sia un addetto alla singola struttura aziendale , mentre è responsabile se le dimensioni dell'attività siano ridotte tra le più recenti, Sez. 3, n. 46710 del 17/10/2013, Antista, Rv. 257860-01, che ha ammesso la responsabilità del titolare di tre supermercati dislocati nel medesimo e ristretto ambito territoriale, non svolgendo funzione esimente l'eventuale delega di funzioni . È altresì pacifico che l'eventuale delega non richieda la forma scritta amplius, Sez. 3, n. 44335 del 10/09/2015, D'Argenio, Rv. 265345-01 e la citata sentenza Arena . In altri termini, secondo la giurisprudenza è sempre possibile la delega di funzioni, scritta o addirittura orale, che, nelle organizzazioni di grandi dimensioni, esclude in radice la responsabilità del delegante in favore del delegato, mentre nelle organizzazioni più piccole vede una concorrenza di responsabilità del delegante e del delegato. Nel caso in esame, a prescindere quindi dalla posizione del delegante, ciò che conta è che il delegato è certamente responsabile proprio in virtù della delega che lo vedeva responsabile della cucina. Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che anche se la delega del datore di lavoro sia invalida, ciò non esclude la responsabilità del delegato che abbia svolto di fatto le funzioni delegate Sez. 4, n. 48295 del 27711/2008, Libori, Rv. 24239101 . In tale contesto, è del tutto irrilevante la considerazione della difesa secondo cui non era stata effettuata alcuna verifica sulle capacità o idoneità tecniche dell'imputato a fondare la colpa della condotta illecita ascrittagli. Il Giudice ha accertato in fatto che il M. era cuoco o aiuto cuoco, ma comunque responsabile della cucina come da contratto e da delega scritta acquisiti dai NAS. La difesa non si è confrontata con tale motivazione, ma ha offerto una spiegazione alternativa sul presupposto che fosse un aiuto cuoco senza una competenza tecnica specifica per l'osservanza delle disposizioni in materia di conservazione degli alimenti. La difesa ha quindi del tutto ignorato la parte di sentenza in cui il Tribunale ha chiarito che l'imputato aveva la specifica delega alla manutenzione, conservazione, manipolazione degli alimenti ed era altresì titolare degli obblighi di autocontrollo degli alimenti ai fini della responsabilità civile e penale. 4. È fondato invece il secondo motivo di ricorso. Infatti, nonostante la specifica richiesta di applicazione dell' art. 131-bis c.p. , di cui vi è evidenza nelle stesse conclusioni del difensore riportate nell'epigrafe della sentenza, il Tribunale di Termini Imerese ha omesso la relativa valutazione. Nè è possibile ritenere una motivazione di rigetto implicita, atteso che lo stesso Tribunale ha giustificato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche per l'occasionalità della condotta, valutazione che ben può in astratto fondare anche la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 5. Sono manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo in merito all'entità della pena e alla concessione dei doppi benefici. Si può osservare, con riferimento al primo profilo, che è stata irrogata un'ammenda di Euro 2.000, laddove l'art. 6 prevede la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, per cui non c'è bisogno di motivazione ulteriore rispetto al richiamo dell'equità Sez. 3, n. 37867 del 18/06/2015, Di Santo, Rv. 264726-01 e, con riferimento al secondo profilo, che il difensore ha chiesto espressamente il riconoscimento dei doppi benefici per cui è escluso l'interesse a impugnare Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475-01 . In definitiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese in diversa persona fisica solo per valutare l'applicabilità della causa di non punibilità dell' art. 131-bis c.p. , mentre per il resto il ricorso deve ritenersi inammissibile con conseguente irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità penale ai sensi dell' art. 624 c.p.p. . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p . con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l 'art. 624 c.p.p . dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. ​