Compensi avvocato: gli interessi scattano dalla messa in mora del cliente

La Cassazione torna a pronunciarsi sul termine di decorrenza degli interessi moratori in caso di richiesta di pagamento avente ad oggetto i compensi dell’avvocato.

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso presentato da un avvocato al fine di ottenere il pagamento dei propri onorari per l’attività giudiziale prestata a favore di un noto marchio di moda. Nello specifico, il ricorrente contesta la decorrenza degli interessi legali sulla somma dovuta dal giorno del deposito della sentenza di primo grado, e non già dal giorno della costituzione in mora. Il ricorso è fondato. I Giudici, infatti, evidenziano che gli interessi competono dal giorno della messa in mora , cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale. La liquidità del debito non è quindi necessaria alla messa in mora , dal momento che, se è vero che la mora presuppone la colpa del debitore, è vero anche che la colpa è esclusa dall'impossibilità di quantificare assolutamente l'entità della prestazione, non già quando il debitore possa ragionevolmente compierne una stima, in questo caso sulla base della quantificazione operata dall'avvocato con la richiesta di pagamento . Non è necessario, pertanto, attendere la sentenza di liquidazione del giudice, in quanto il debitore può ragionevolmente compiere una stima della prestazione sulla base della quantificazione operata dal professionista . La casa di moda, dunque, dovrà pagare i maggiori interessi e le spese di lite.

Presidente Di Virgilio – Relatore Caponi Fatti di causa Nel 2007 l'avv. G.S.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la omissis con una domanda di pagamento della somma di Euro 348.262,84 a titolo di onorario di avvocato nonché accessori , proposta in rito ordinario di cognizione. In primo grado la domanda veniva accolta in parte per circa Euro 191.000,00. In secondo grado è stato accolto parzialmente l'appello principale della convenuta, con fissazione della decorrenza degli interessi dal deposito della sentenza. Ricorre in cassazione l'attore con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste la convenuta con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. - Con l'unico motivo si censura che la Corte di appello di Roma abbia fissato la decorrenza degli interessi legali sulla somma dovuta dal giorno del deposito della sentenza di primo grado 09/06/2011 e non già dal giorno della costituzione in mora 16/11/2006 . Si deduce violazione degli artt. 1219, 1224, 1229, 1282 c.c. Il motivo è fondato. L'orientamento giurisprudenziale applicato dalla corte territoriale attraverso il richiamo a Cass. 2954/2016 è superato. Richiesto il cliente del pagamento di compensi per prestazioni professionali da parte dell'avvocato, gli interessi ex art. 1224 c.c. competono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, cioè senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale nè che rilevi il rito prescelto . Si rinvia a Cass. 24973/2022 per la compiuta argomentazione delle ragioni, che fluiscono dalla considerazione che nell'ordinamento italiano non ha trovato riconoscimento il principio romanistico in illiquidis non fit mora quindi a la liquidità del debito non è necessaria alla messa in mora b se è vero che la mora presuppone la colpa del debitore, è vero anche che la colpa è esclusa dalla impossibilità di quantificare assolutamente l'entità della prestazione, non già quando il debitore possa ragionevolmente compierne una stima, in questo caso sulla base della quantificazione operata dall'avvocato con la richiesta di pagamento, restando salva la commisurazione concreta degli interessi alla cifra accertata all'esito dell'eventuale processo giurisdizionale. In conclusione, il motivo è accolto. Nel caso di specie, il 16/11/2006 è la data di costituzione in mora, così come accertata dalla sentenza di primo grado ex d. lgs. 231/2002 pertanto, decorrono da tale data gli interessi ex art. 1224 c.c. , commisurati all'importo poi liquidato giudizialmente. Poiché ulteriori accertamenti di fatto non si rendono necessari, la causa è da decidere nel merito in questo senso, in questa sede. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, decide la causa nel merito fissando la decorrenza degli intessi alla data del 16/11/2006, conferma la statuizione sulle spese di lite della Corte di appello di Roma, condanna la parte contro-ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in Euro 5.250, oltre a Euro 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.