Convenzione matrimoniale stipulata all’estero: quando è esente

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 351 del 20 giugno 2023, ha chiarito che la convenzione matrimoniale stipulata all'estero da due ex coniugi è esente se viene depositata presso un notaio italiano.

Con la risposta n. 351 del 20 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che all'atto di convenzione matrimoniale stipulato all'estero da due ex coniugi divorziati e riguardante beni immobili siti in Italia si applica l'esenzione da imposte di cui all' art. 19 l. n. 74/1987 a condizione che venga depositato presso un notaio italiano, il quale riporta nel verbale le necessarie attestazioni ai fini della conformità urbanistica e catastale. Gli atti stipulati all'estero, infatti, ai fini dell'utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati e depositati presso un notaio italiano o presso l'archivio notarile distrettuale. L'obbligo di richiedere la registrazione dell'atto notarile di deposito dell'atto estero grava sul notaio che riceve il documento in deposito art. 10, lett. b , d.P.R. 131/1986 . Si ricorda che è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo , di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del coniugio nonché per i procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni art. 19 L. 74/87 . Devono essere compresi anche gli accordi che contengono il riconoscimento o quelli che attuano il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili all'uno o all'altro coniuge. Tale esenzione trova la sua ratio nell'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l'allungamento dei tempi e l'imposizione fiscale possano gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale cfr. C. Cost. 11 giugno 2003 n. 202 , Circ. AE 21 giugno 2012 n. 27/E . Nel caso di specie, l'istante ha acquistato con il coniuge degli immobili siti in Italia. Successivamente, con sentenza emessa in Spagna, è stato disposto lo scioglimento del matrimonio tramite divorzio e con una convenzione matrimoniale sono stati regolati i rapporti patrimoniali tra le parti. La convenzione redatta dal notaio spagnolo deve essere depositata presso un notaio italiano, quale condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio, in quanto mancano le menzioni urbanistiche e la conformità catastale. Come chiarito dall'AE, l'atto spagnolo di convenzione matrimoniale è esente dall'imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa prevista per atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fonte quotidianopiu.it

Risp. AE 20 giugno 2023, n. 351