Moglie e marito percettori del reddito di cittadinanza: a rischio il mantenimento per la donna

Riprendono vigore le contestazioni fatte dall’uomo alla cifra destinata alla moglie. Su questo fronte è mancato il riferimento al tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio.

A rischio cancellazione o, almeno, decurtazione l’assegno di mantenimento in favore della ex moglie se lei e l’ex marito risultano essere entrambi percettori del reddito di cittadinanza e se, soprattutto, non vi sono riferimenti chiari per valutare il tenore di vita goduto dalla coppia e dai figli durante il matrimonio. Ufficializzata la separazione giudiziale tra Tizia e Caio, i giudici di Appello sanciscono l’obbligo dell’uomo di versare alla moglie 250 euro ogni mese come contributo per il mantenimento. Evidente, sostengono i giudici di secondo grado, la maggiore solidità economica di Caio poiché, da un lato, egli ha svolto attività di guardiania e portierato nel 2019, ossia in un periodo in cui già percepiva il reddito di inclusione, poi divenuto reddito di cittadinanza, e servizio d’ordine durante partite di calcio e manifestazioni culturali , e, dall’altro lato, egli, pur percependo solo il reddito di cittadinanza – 731 euro circa –, ha maggiore capacità reddituale dell’ex moglie, la quale si è attivata per reperire un’occupazione lavorativa, come da documentazione prodotta, ma ha patologie invalidanti che hanno reso necessari due interventi chirurgici sicché è per lei più difficoltoso, in assenza di specifica professionalità , trovare attività di pulizie domestiche o manuali in genere , dovendo, peraltro, ella anche sostenere le spese di locazione – 400 euro al mese – per la casa ove vive con i due figli . Tirando le somme, per i giudici di Appello è indiscutibile il diritto di Tizia ad ottenere dall’ex marito un contributo di mantenimento, contributo quantificato in 250 euro mensili . Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta Caio contesta i criteri utilizzati per procedere alla quantificazione del contributo di mantenimento in favore della donna , con riferimento specifico alla individuazione del reddito del suo cliente e alla valutazione della autonoma capacità reddituale donna. Netta la posizione sostenuta dal legale il suo cliente si trova in posizione di minorità economica rispetto alla moglie, poiché non ha attività lavorativa stabile fin dall’anno 2013 non ha lavorato durante il periodo di riconciliazione con la moglie solo fino a maggio 2019 ha occasionalmente percepito 30 euro quale addetto al servizio d’ordine durante alcune partite di calcio ha interrotto le attività occasionali da quando maggio 2019 è divenuto percettore del reddito di cittadinanza . Inoltre, il legale sostiene che la donna percepisce la provvidenza del reddito di cittadinanza in misura superiore rispetto al marito, avendo ella i figli a carico , e, allo stesso tempo, esercita lavoro domestico presso privati non dichiarato fiscalmente, possiede un’autovettura di proprietà e godeva della casa coniugale in una zona signorile della città , mentre, ella soffre solo di una situazione di temporanea inabilità a causa di una lombalgia acuta che non le impedisce di lavorare . Per i Giudici di Cassazione le obiezioni proposte da Caio hanno un solido fondamento. In premessa, i Magistrati ribadiscono che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale . Ciò posto, nella vicenda oggetto del processo è mancato in Appello il riferimento al tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio. In sostanza, si è solo accertato in fatto che entrambi i coniugi sono percettori di reddito di cittadinanza mentre non vi è stato il necessario collegamento con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio . Su quest’ultimo punto non si può ignorare, osservano i Giudici, il fatto che l’uomo è privo di stabile occupazione dal 2013, ossia da periodo ben anteriore all’instaurazione del giudizio separativo gennaio 2019 . Inoltre, è proprio la donna, su cui incombe l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere l’assegno separativo , a descrivere il contesto familiare di riferimento come quello di una famiglia monoreddito, avendo ella sempre svolto il ruolo di casalinga, salvo essersi attivata, dopo essere stata abbandonata dal marito, per reperire un’occupazione . Tutto ciò, però, senza alcunché dedurre in ordine al tenore di vita goduto nel periodo matrimoniale , osservano i Magistrati. Palla nuovamente ai giudici d’Appello, chiamati ora, alla luce delle osservazioni della Cassazione, a colmare la lacuna relativa al tenore di vita della coppia durante il matrimonio, prima di decidere sul possibile riconoscimento del mantenimento in favore della donna.

Presidente Genovese – Relatore Parise Fatti di causa 1.Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 135/2021, dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi B.S. e C.T., e poneva a carico del padre il contributo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non autosufficiente e del figlio minore dell'importo di Euro600 mensili, oltre rivalutazione annuale agli indici Istat-Foi, nonché oltre il 50% delle spese straordinarie. 2. Con sentenza n. 235/2021 pubblicata il 2-7-2021 e notificata il 67-2021 la Corte d'appello di Cagliari sez. dist. di Sassari, così ha statuito In parziale riforma della sentenza n. 135/2021 emessa dal Tribunale di Sassari il 9.2.2021, dispone che B.S. versi in favore di C.T., a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di Euro 400,00 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT a decorrere dal febbraio 2022 , nonché il 50% delle spese straordinarie ed a titolo di contributo al mantenimento della C., la somma mensile di 250,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento . Per quel che ora interessa, la Corte di merito ha rilevato che a l'ex marito svolgeva attività di guardiania e/o portierato nel 2019, ossia in un periodo in cui già percepiva il reddito di inclusione, poi divenuto reddito di cittadinanza, e servizio d'ordine durante partite di calcio e manifestazioni culturali b l'ex marito, pur percependo solo il cd. reddito di cittadinanza di circa Euro731,00 aveva maggiore capacità reddituale dell'ex moglie, che si era attivata per reperire un'occupazione lavorativa, come da documentazione prodotta, ma aveva patologie invalidanti che avevano reso necessari due interventi chirurgici, sicché era per lei più difficoltoso, in assenza di specifica professionalità, trovare attività di pulizie domestiche o manuali in genere, dovendo ella anche sostenere le spese di locazione Euro400 della casa ove viveva con i due figli, sussistendo pertanto in capo alla stessa i presupposti per il diritto al contributo di mantenimento a carico del marito, quantificato in Euro250 mensili c in considerazione delle rispettive capacità reddituali e professionali delle parti, il contributo di mantenimento dei due figli a carico del padre era fissato nell'importo mensile di Euro400,00. 3. Avverso questa sentenza B.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.T., che resiste con controricorso. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 5. Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. , n. 3, dell' art. 156 c.c. commi 1 e 2, in merito ai criteri utilizzati per procedere alla quantificazione del contributo di mantenimento in favore del coniuge posto a carico del ricorrente, con riferimento alla statuizione con la quale è stato individuato il suo reddito, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 5 su un fatto controverso relativo all'autonoma capacità reddituale della parte convenuta, in particolare per non avere la Corte d'appello rilevato che l'odierno ricorrente si trovava in posizione di minorità economica rispetto alla moglie, poiché non aveva attività lavorativa stabile fin dall'anno 2013, durante il periodo di riconciliazione con la C. non lavorava, solo fino a maggio 2019 aveva occasionalmente percepito Euro 30,00 trenta/00 EURO quale addetto al servizio d'ordine durante le partite di calcio, aveva interrotto le attività occasionali da quando maggio 2019 era divenuto percettore del reddito di cittadinanza, mentre la moglie percepiva la provvidenza del reddito di cittadinanza in misura superiore alla sua, avendo i figli a carico, esercitava lavoro domestico presso privati non dichiarato fiscalmente, possedeva un'autovettura di proprietà, godeva della casa coniugale in una zona signorile della città e, infine, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, aveva solo una situazione di temporanea inabilità a causa di una lombalgia acuta, che non le impediva di lavorare ii con il secondo motivo, l'errata valutazione degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, l'omessa valutazione degli elementi probatori e documentazione prodotta in giudizio, la violazione dell' art. 115 c.p.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 4 e dell' art. 116 c.p.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 3, per avere la Corte d'appello fondato la propria decisione su prove reputate assenti e invece presenti Cass. 30182/2018 e viceversa, nonché per avere i giudici di merito fatto cattivo uso del potere discrezionale di valutazione della prova ex art. 116 c.p.c. in modo talmente grave da immutare ingiustificatamente il fatto, incorrendo nel vizio di falsa applicazione di legge, censurato ex art. 360 c.p.c. , n. 3. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare. Occorre ribadire che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell' art. 156 c.c. , l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale Cass. 12196/2017 e Cass. 22616/2022 . Ciò posto, le censure, da ritenersi inammissibili nella parte in cui, mediante la denuncia di erronea valutazione del compendio probatorio, sollecitano impropriamente il riesame dei fatti, colgono nel segno laddove evidenziano che, proprio in base a quanto la Corte di merito ha accertato in fatto, entrambi i coniugi sono percettori di reddito di inclusione poi divenuto reddito di cittadinanza , mancando, altresì, il necessario collegamento con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, posto che l'odierno ricorrente è privo di stabile occupazione dal 2013, ossia da periodo ben anteriore all'instaurazione del giudizio separativo gennaio 2019 . La stessa controricorrente, su cui incombeva l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere l'assegno separativo, descrive il contesto familiare di riferimento come quello di una famiglia monoreddito, per avere ella sempre svolto il ruolo di casalinga pag. 9 controricorso , salvo essersi di seguito, dopo essere stata abbandonata del coniuge, attivata per reperire un'occupazione, ma senza alcunché dedurre in ordine al tenore di vita goduto nel periodo matrimoniale. 7. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini precisati, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari-, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari-, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 5 2.