Tutela della privacy dell’imputato dai processi mediatici

In caso di processi penali la pubblicazione sui media delle fotografie degli imputati e delle loro generalità deve essere suffragata da un bisogno sociale impellente ed è necessario che tali dati sensibili riflettano accuratamente la situazione e le accuse contro un imputato, per quanto riguarda il rispetto della presunzione di innocenza.

La tutela della privacy degli imputati, stante la delicatezza della situazione, deve essere rafforzata rispetto a quella delle persone comuni”. Nella fattispecie in esame, non essendo stati rispettati questi due cardini, né essendo stata fatta alcuna distinzione tra la situazione della ricorrente e degli altri coimputati, la CEDU ha ravvisato un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nella privacy della ricorrente in deroga all’articolo 8 Cedu. È quanto stabilito dal caso Margari c. Grecia ric.36705/16 del 20 giugno. La lite da cui è scaturito questo ricorso alla CEDU riguarda la pubblicazione della fotografia e dei dati personali della ricorrente sulla stampa per un periodo di sei mesi dopo che era stata accusata di determinati reati. La ricorrente lamentava che la pubblicazione era avvenuta a seguito di un'ordinanza del pubblico ministero in tal senso, senza che lei ne fosse a conoscenza , senza che potesse contestare la decisione e senza che fosse distinta dai suoi coimputati per quanto riguarda i reati di cui era stata accusata, il che dava al pubblico l'impressione che fosse stata accusata di reati più gravi di quanto non fosse in realtà neretto, nda . Infatti, lei ed altre sei persone erano stata accusate di associazione a delinquere, frode, falso ed altre accuse poiché fingendosi agenti immobiliari avevano frodato varie persone per ingenti somme. L'a suddetta ordinanza, contenete foto, generalità e descrizione dell'imputazione , era stata ordinata ex lege dal PM e pubblicata su tutti i media anche online. La ricorrente si è resa latitante, perciò, l'appello per la sua condanna ad 11 anni e mezzo senza condizionale, non avendo nemmeno nominato un legale, sarà respinto. Diritto di cronaca vs privacy. La necessità di tutelare la riservatezza di determinati tipi di dati personali può talvolta essere superata dall'interesse pubblico alle indagini e al perseguimento dei reati e alla natura pubblica dei procedimenti giudiziari … . Alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere concesso un certo margine di manovra per trovare un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del carattere pubblico dei procedimenti giudiziari, necessaria per mantenere la fiducia nei tribunali , e, dall'altro, l'interesse di una parte o di un terzo a mantenere la riservatezza dei suoi dati … . Qualsiasi misura suscettibile di rendere pubblici i dati personali di una persona, indipendentemente dal fatto che sia o meno parte o terza parte in un procedimento giudiziario, dovrebbe rispondere a un'esigenza sociale prevalente v. Vicent Del Campo c. Spagna, del 6/11/18 e dovrebbe essere limitato per quanto possibile a quanto reso strettamente necessario dalle caratteristiche specifiche del procedimento neretto,nda .Per quanto riguarda la pubblicazione della fotografia dell'imputato o di un terzo coinvolto in un processo penale, laddove la stessa non abbia di per sé un valore informativo , la sua pubblicazione deve essere soggetta a motivi impellenti, nel caso contrario prevale la tutela della privacy dell'interessato. Infine, la Corte ha riconosciuto che, alla luce dell'articolo 10 della Convenzione, l'articolo 6 § 2 non può impedire alle autorità di informare il pubblico sulle indagini penali in corso, ma richiede che lo facciano con tutta la discrezione e la circospezione necessarie per rispettare la presunzione di innocenza … . Allo stesso modo, ha ammesso che la pubblicazione di fotografie di sospetti non può costituire di per sé una violazione della presunzione di innocenza neretto,nda . Applicazione al caso di specie. All'epoca la legge interna greca consentiva al PM di ordinare la pubblicazione delle foto, delle generalità e dei reati di cui erano imputate persone coinvolte in processi per proteggere la società e favorire la raccolta di ulteriori informazioni in relazione a tali o ulteriori reati. Oltra a ciò è finalizzato alla buona amministrazione ed ad instillare nella collettività fiducia nella giustizia. Ergo sotto questo punto di vista aveva una base legale solida e rispondeva alla necessità di tutelare interessi legittimi. Sebbene l'obbligo giuridicamente vincolante di ottenere il consenso di un imputato prima della pubblicazione della sua fotografia e delle accuse affrontate possa essere contrario allo scopo della legge, la Corte ritiene tuttavia che la ricorrente avrebbe dovuto almeno essere informata prima della diffusione della sua fotografia e dei dettagli delle accuse penali pendenti, poiché il fatto di essere oggetto di un procedimento penale non limitava la portata della più ampia tutela della sua vita privata di cui godeva come persona comune . È pertanto della massima importanza che, quando vengono pubblicati dati sensibili nell'ambito di procedimenti penali pendenti o nell'ambito di indagini su reati, tali dati riflettano fedelmente la situazione e le accuse pendenti nei confronti di un imputato , tenendo conto anche del rispetto della presunzione di innocenza. EU C 2021 504, neretto,nda . Nella fattispecie la ricorrente non solo non era stata interpellata, ma non aveva nemmeno la possibilità di esercitare un rimedio interno riesame o ricorso avverso questa decisione . In breve mentre l'ordine del pubblico ministero descriveva con sufficiente chiarezza i reati esatti di cui la ricorrente era stata accusata, l'annuncio della polizia in esecuzione dell'ordine del pubblico ministero non faceva distinzione tra gli imputati, affermando semplicemente che erano stati accusati dei reati come applicabili , sì che, malgrado il margine discrezionale in materia, risultava ingiustificata e sproporzionata rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti e quindi l'ingerenza nella privacy della ricorrente era illegittima.

CEDU, sez. III, 20 giugno 2023, case of margari v. greece