Azione di responsabilità e problemi di giurisdizione: criteri di orientamento

L’ordinanza in oggetto ha il pregio di spiegare innanzi a quale giudice occorre promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori e sindaci di una società privata che sia stata successivamente fusa per incorporazione in un ente avente natura sostanziale pubblica.

Le Sezioni Unite stabiliscono che la natura del danno non si può ricavare dall'effetto dell'operazione di fusione per incorporazione, occorrendo invece verificare la situazione di fatto e di diritto sussistente alla data in cui risalgono le condotte illecite ascritte ai membri degli organi di gestione e controllo. Cenni sulla disputa Un consorzio interuniversitario esperiva azione di responsabilità innanzi al Tribunale di Bologna, Sezione Imprese, verso gli amministratori e i sindaci di una società per azioni la quale al tempo degli eventi contestati era interamente partecipata dal consorzio medesimo e successivamente era stata fusa in esso per incorporazione. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a favore di quella della Corte dei Conti in quanto, a prescindere dalla natura giuridica della società partecipata, la parte attrice era un consorzio pubblico costituito nel 1969 su indicazione del MIUR, ritenendo per l'effetto che il danno lamentato dovesse essere qualificato come danno erariale. La Corte di Appello di Bologna respingeva il gravame del consorzio confermando la giurisdizione contabile. Di qui il ricorso per cassazione per violazione dei principi in materia di riparto di giurisdizione. Quando sussiste la giurisdizione della Corte dei conti? Ricordano, anzitutto, le Sezioni Unite nell'ordinanza in esame che in tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici , sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing , che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove sussista un controllo analogo, anche diverso da quello gerarchico posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato cfr. Cass. S.U. n. 20632/2022 n. 15979/2022 . Viene altresì precisato che ai fini della devoluzione dell'azione di responsabilità alla giurisdizione contabile, l'assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente v. Cass. S.U., n. 614/2021 . Al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali attraverso le quali l'ente pubblico svolge un'attività amministrativa in forma privatistica , il danno sofferto dalla società non è da considerare quale danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all'ente pubblico che rivesta la qualità di socio, posto che la diversa soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali e l'autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono, da un lato, la possibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente cagionato al patrimonio della società, dall'altro, la configurabilità di un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente titolare della partecipazione. La natura del danno non si può ricavare dall'effetto della fusione per incorporazione Espongono le Sezioni Unite che, per definire la natura giuridica del danno lamentato, occorre verificare la situazione di fatto e di diritto sussistente alla data in cui risalgono le condotte illecite v. Cass. n. 16741/2019 , non essendo invece determinante la situazione venutasi a creare per effetto della fusione per incorporazione cfr. Cass. S.U. n. 1180/2000 19662/2003 14957/2011 . È ricordato al riguardo che appartiene senz'altro alla giurisdizione ordinaria, e non del giudice contabile, l'azione di responsabilità per i danni causati dalla condotta illecita di amministratori e sindaci di una società per azioni a totale partecipazione pubblica , se l'attività statutaria dalla stessa integri un servizio in regime di concorrenza ciò in quanto, da un lato, dette società non perdono la loro natura di enti privati disciplinati dal codice civile e, dall'altro lato, il danno cagionato dall'illecito incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci, anche nel caso in cui, dopo l'esaurimento della condotta illecita, sopravvenga la trasformazione in società cosiddetta in house così Cass. S.U. n. 8352/2013 . Analogamente, pertanto, precisa la Suprema Corte, al fine del radicamento della giurisdizione, occorre guardare alla situazione esistente all'epoca cui risalgono le condotte addebitate ai convenuti, senza che possa assumere portata risolutiva, la successiva fusione per incorporazione della società partecipata nell'ente pubblico. Da qui l'errore della Corte di Appello che ha valorizzato questo profilo. Il doppio binario responsabilità civile e responsabilità per danno erariale Concludono le Sezioni Unite ricordando che, anche per le società qualificabili come in house, deve comunque ravvisarsi la reciproca autonomia e quindi l'ammissibilità del concorso dell'azione di responsabilità ordinaria e di quella contabile v. Cass. S.U. n. 26738/2021 . Viene rimarcato, al riguardo, che l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della parte attrice conf. Cass. S.U. n. 10019/2019 n. 4883/2019 . Eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione, non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, da far valere peraltro dinanzi al giudice successivamente adito cfr. Cass. S.U. n. 5978/2022 n. 26935/2013 n. 8927/2014 n. 26659/2014 n. 21021/2018 . Lungo questa direttrice, reputa la Corte di Legittimità che, essendo nella specie il consorzio subentrato nei diritti spettanti alla società incorporata , e potendo gli stessi essere fatti valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ove anche ipotizzabile la giurisdizione contabile al ricorrere dei presupposti che assoggettano gli amministratori di società private alla giurisdizione della Corte dei conti , la scelta del ricorrente consorzio di adire il Giudice Ordinario non poteva essere ritenuta erronea e condurre quindi al dichiarato difetto di giurisdizione . In accoglimento del ricorso, viene pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con rinvio della lite al Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa. Qualche recentissimo precedente Sul tema affrontato nell'ordinanza in esame, cfr., Cass. S.U., n. 4264/2023 , alla cui strega in tema di società di capitali a partecipazione pubblica, prive dei requisiti per essere qualificate in house , la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo qualora sia prospettato un danno arrecato dalla società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate. Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile, non essendosi prospettato lo sviamento ad altri fini del capitale pubblico, bensì il pregiudizio economico al patrimonio della società partecipata, che solo indirettamente si ripercuoteva sull'ente pubblico socio, attraverso la diminuzione del valore della quota di partecipazione Cass. S.U., n. 2189/2023 , secondo cui ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non è necessario che il soggetto, nei cui confronti sia esercitata l'azione di responsabilità, sia formalmente inserito nell'organizzazione burocratica dell'ente pubblico danneggiato, bensì che egli abbia con l'ente una relazione funzionale tale da consentirgli di partecipare, anche quale extraneus , allo sviamento delle risorse finanziarie dalle finalità di interesse pubblico, attraverso un comportamento di reiterata ingerenza, invasivo del processo decisionale amministrativo e della gestione dei fondi pubblici, preordinato al perseguimento di un illecito lucro personale Cass. S.U., n. 976/2023 , nella quale è stabilito che l'ANAS s.p.a., avendo i connotati essenziali di un ente pubblico, non può essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, senza che assuma rilievo, in senso contrario, l'avvenuto conferimento - di valenza esclusivamente formale - della totalità delle azioni a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. ne consegue che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti dei suoi organi e dipendenti .

Presidente Virgilio – Relatore Criscuolo Fatti di causa 1. Il Consorzio Interuniversitario C. conveniva in giudizio, dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, R.V., G.F., L.M. e M.S., quali ex amministratori di K. S.p.A., chiedendone la condanna in solido ai sensi dell' art. 2392 c.c. . Evidenziava che era un consorzio interuniversitario senza scopo di lucro che prestava la propria attività a servizio del sistema accademico nazionale, e che la società K., costituita nel 2001, a far data dal 2008 era stata interamente partecipata dall'attore, per essere poi fusa per incorporazione nel 2018. Aggiungeva che la detta società era specializzata nella progettazione e realizzazione di applicazioni e soluzioni informatiche, quali in particolare software gestionali, e che i convenuti avevano ricoperto la carica di amministratori dal 2008 al 2015, avendo il R. assunto anche la carica di direttore generale. Poiché nel corso degli anni i convenuti avevano posto in essere diverse condotte di mala gestio, meglio individuate in citazione, dovevano essere condannati al risarcimento dei danni cagionati alla società. Si costituivano i convenuti, i quali resistevano alla domanda, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di C.E., compagnia con la quale C. aveva stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile dei suoi amministratori. Con altro atto di citazione la stessa attrice conveniva in giudizio dinanzi allo stesso ufficio C.C., S.C., Sa.Ro., B.L., quali ex componenti del collegio sindacale di K., assumendone la responsabilità ex art. 2407 c.c. , e chiedendone del pari la condanna al risarcimento del danno. I convenuti si costituivano e chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa di A. S.p.A., C.E. Group, Z. SA, L. e G. S.p.A., con i quali avevano stipulato polizze per la responsabilità civile e professionale. Disposta la riunione delle cause ed autorizzate le varie chiamate in causa, il Tribunale adito con la sentenza n. 1319 del 2020 dichiarava il difetto di giurisdizione del GO, ritenendo sussistere la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto l'attore era un consorzio costituito su iniziativa del MIUR nel 1969, in forza della Convenzione con alcuni Rettori di università italiane, che, seppur avente personalità giuridica di diritto privato, era sottoposto al controllo ed alla vigilanza del MIUR, così che, anche in ragione delle finalità cui lo stesso assolveva, poteva reputarsi essere un soggetto pubblico. La K. S.r.l. era stata costituita nel 2001, allo scopo di progettare e realizzare applicazioni e soluzioni a valore aggiunto per le Università, e vedeva inizialmente la partecipazione di C. per una quota del 70%. Successivamente era stata trasformata in S.p.A., e nel 2008 la partecipazione di C. era divenuta totalitaria, per essere poi fusa per incorporazione nel 2017. Poiché la domanda risarcitoria investiva il periodo dal 2008 al 2015, allorché era unico socio C., ed attesa l'avvenuta fusione, doveva reputarsi che il danno richiesto avesse natura giuridica di danno erariale. Infatti, poiché C. aveva natura sostanziale pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12, sussiste la giurisdizione del giudice contabile ove sia reclamato un danno erariale, ivi incluso quello subito dagli enti partecipanti in società di diritto privato, quale conseguenza della condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che con la loro condotta dolosa o gravemente colposa abbiano pregiudicato il valore della partecipazione. Attesa la natura funzionale di ente pubblico di C., pur a fronte di una veste formale privatistica, occorreva tenere conto del fatto che già all'epoca delle condotte denunciate, K. era un soggetto solo formalmente autonomo, così che ogni danno arrecato al suo patrimonio era destinato a riverberarsi sul valore della partecipazione che C. aveva in essa. Occorreva poi evidenziare che, a seguito della fusione per incorporazione, non aveva più rilievo il fatto che il danno ab origine si fosse verificato per il patrimonio della società, posto che a seguito dell'estinzione della società il danno era ormai proprio di C., configurandosi alla stregua di un danno erariale, radicando quindi la giurisdizione contabile. Avverso tale sentenza ha proposto appello C. cui hanno resistito gli appellati, ad eccezione di R.V., L.M. e G.F La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 401 del 17 febbraio 2022, ha rigettato il gravame. Dopo avere osservato che l'appellante non contestava l'affermazione circa la sua natura di ente sostanzialmente pubblico, rilevava che il carattere di società in house di K. rispetto all'attore non rivestiva carattere decisivo ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione. In tal senso assumeva carattere risolutivo il fatto che l'ente pubblico aveva incorporato per fusione la società, occorrendo far richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità che aveva rimarcato come a seguito della fusione si realizza un fenomeno di successione a titolo universale. Ciò comporta la prosecuzione di rapporti facenti capo alla società estinta nell'ente incorporante. Ne derivava altresì che gli effetti pregiudizievoli degli atti di mala gestio degli amministratori e dei sindaci della società incorporata si ripercuotono direttamente ed esclusivamente nel patrimonio dell'incorporante, così che, essendo quest'ultimo un ente sostanzialmente pubblico, si tratta di danno erariale, per il quale ricorre la giurisdizione della Corte dei conti. 2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C. sulla base di un motivo, illustrato da memoria. 3. Zurich Insurance PLC, C.E. Group SE e M.S., Lloyd's Insurance Company SA, hanno resistito con autonomi controricorsi. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. M.S. e C.E. Group SE hanno altresì depositato memorie in prossimità dell'udienza. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 1, stante l'erronea declaratoria del difetto di giurisdizione del GO in favore della Corte dei conti, con violazione dei principi in materia di riparto della giurisdizione, e precisamente del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12, in ragione dell'omesso esame della natura giuridica di K. S.p.A., come emergente dal suo statuto al momento dei fatti di mala gestio, ed in ragione dell'irrilevanza ai fini del riparto di giurisdizione di ogni evento successivo alla commissione dei fatti, con la conseguente ininfluenza della fusione del 2017 tra la ricorrente e la società. Infine, si invoca la regola della concorrenza tra la giurisdizione del GO e quella contabile in relazione ai medesimi fatti. Rileva il ricorrente che non aveva inteso devolvere al giudice di appello la questione relativa alla propria natura giuridica, ma aveva piuttosto sottolineato la necessità di indagare se K. avesse rispetto a C. i requisiti per poter essere definita società in house. Il Tribunale aveva però inteso svolgere tale indagine rispetto alla ricorrente e nello stesso equivoco è incorsa anche la Corte d'Appello, senza avvedersi che, intanto sarebbe stato possibile affermare che il pregiudizio di cui si chiedeva il ristoro si configurava come danno erariale, in quanto fosse stato accertato che K. era una società in house ovvero una società legale. Si aggiunge che i fatti per i quali si è agito in giudizio sono tutti anteriori all'avvenuta fusione, sicché è alla data di realizzazione delle condotte asseritamente illecite che occorre guardare ai fini di stabilire a chi spetti la giurisdizione. Avuto riguardo quindi a tale elemento cronologico, l'esame dello statuto di K. consente di affermare che la stessa non potesse essere qualificata come società in house rispetto a C., atteso che non risultava vietata la possibilità di partecipazione al capitale della società anche da parte di soggetti privati, e ciò in ragione della previsione che permetteva la libera circolazione delle azioni a favore di terzi, fatto solo salvo il diritto di prelazione in favore dei soci preesistenti. Inoltre, e relativamente all'oggetto sociale, nello statuto manca una disposizione limitativa dell'attività di K. a favore dei soli soggetti partecipanti, non essendo previsto alcun vincolo all'operatività della società anche a favore del mercato esterno, ben potendo essere assunte anche iniziative di natura squisitamente commerciale. Infine, non si rinveniva alcuna previsione che accordasse a C. un potere di influenza maggiore e diverso da quello che sarebbe spettato ad ogni altro socio, il che impediva di ritenere che vi fosse sulla società una forma di controllo analogo, come richiesto per l'affermazione della natura in house. A tale omissione è poi seguito l'errore di aver attribuito rilevanza al fenomeno della fusione per incorporazione, sul presupposto che essendo C. subentrato in tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, il danno subito da quest'ultima per effetto della condotta degli amministratori e dei sindaci sarebbe ormai un danno direttamente imputabile al patrimonio di C. e quindi un danno erariale. Tuttavia, non si è tenuto conto del principio, pacificamente seguito dal giudice di legittimità, secondo cui per individuare la giurisdizione occorre guardare al momento in cui è stata posta in essere la condotta asseritamente illecita, non potendo incidere sulla conclusione raggiunta le successive vicende che abbiano coinvolto il soggetto. Infine, si evidenzia che, ove anche ipotizzabile la giurisdizione contabile per i danni oggetto di causa, non risulta escluso il concorso con quella ordinaria. 2. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte della C.E. Group e da M.S. sul presupposto della carenza ab origine di una valida procura alle liti. Si evidenzia che C. aveva inizialmente agito sulla base di una Delib. 27 luglio 2017, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane CRUI , che però non è un organo sociale di C., dovendo invece la Delib. di autorizzazione alla proposizione del giudizio provenire dall'Assemblea di cui all'art. 5 dello Statuto. A seguito della eccezione de qua, il Tribunale di Bologna aveva assegnato all'attore termine ex art. 182 c.p.c. , comma 2, e con nota del 27 settembre 2018, è stato depositato un estratto del verbale dell'Assemblea Consortile del 19 luglio 2018, nella quale veniva deliberato di confermare ed approvare la decisione di procedere con l'azione di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori di K. S.p.a. e degli ex Sindaci di K. S.p.a. . Assume parte controricorrente che tale Delibera non avrebbe però efficacia sanante in quanto - l'estratto verbale rinviava al contenuto di una serie di documenti a presupposto e fondamento della decisione assunta, documenti che non sono stati prodotti in giudizio, e non è stato dunque possibile verificarne l'esistenza e il tenore - la riunione assembleare del 19 luglio 2018 era stata convocata con la sola partecipazione dei Rettori delle Università statali consorziate, e ciò in quanto l'Assemblea Consortile di C., nella sua composizione integrale non aveva in precedenza inteso ratificare l'azione di responsabilità oggetto del presente giudizio, in quanto non adeguatamente istruita circa l'oggetto della Delibera medesima - la Delib. di ratifica 19 luglio 2018, era stata assunta alla presenza di 52 Rettori a fronte di n. 26 Rettori assenti, con una maggioranza fittizia, perché calcolata esclusivamente sul numero dei Rettori delle Università, non già sul numero di tutti i Consorziati - la richiamata assemblea del 19 luglio 2018 era finalizzata a confermare ed approvare la precedente Delibera della CRUI, il cui contenuto non è certo, essendone state depositate due differenti versioni. Ritiene il Collegio che l'eccezione sia destituita di fondamento. In primo luogo, rileva il contenuto della Delibera adottata in ottemperanza all'invito ex art. 182 c.p.c. , che denota in maniera evidente come, a prescindere da quale fosse il precedente contenuto della Delibera della CRUI, era manifesto l'intento di autorizzare la proposizione della domanda di responsabilità nei confronti sia degli ex amministratori che degli ex sindaci. Ancora quanto alle altre deduzioni, rileva il Collegio che trattasi di vizi che al più determinerebbero l'annullabilità della Delibera emessa a sanatoria dell'iniziale carenza di autorizzazione da parte dell'assemblea, e che, a mente dello stesso art. 2606 c.c. , invocato da parte controricorrente, prevedono l'impugnativa da parte dei soli consorziati ed entro il termine decadenziale di cui al comma 2. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione della controparte nel giudizio promosso sulla base della Delibera autorizzativa ad eccepire vizi che invece potrebbero essere dedotti esclusivamente dai consorziati e ciò soprattutto allorché risulta decorso il termine per l'impugnativa in sede giurisdizionale, analogamente a quanto di recente affermato da questa Corte in tema di accertamento incidentale dell'annullabilità delle delibere condominiali Cass. S.U. n. 9839/2021 , nel caso in cui si ponga la questione della validità della Delibera in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo . Ne' potrebbe pretendersi, come sostenuto dal M., che debba verificarsi che il voto espresso nell'assemblea del consorzio da parte dei vari rettori risulti essere conforme a quanto statuito dai singoli consigli di amministrazione degli atenei di riferimento. Analogamente va disattesa l'eccezione secondo cui all'atto della costituzione in primo grado l'attore non avrebbe depositato anche l'originale della procura, dovendosi al riguardo osservare che trattasi di eccezione che parte controricorrente non riferisce essere stata riproposta ex art. 346 c.p.c. , in sede di appello. Del pari va disattesa l'eccezione secondo cui per la proposizione dell'appello il consorzio avrebbe dovuto munirsi di una nuova Delibera di autorizzazione, in quanto, in assenza di un'espressa limitazione da parte della prima Delibera al solo giudizio di primo grado, deve reputarsi che la stessa sia idonea a supportare la difesa in giudizio anche per le successive fasi cfr., per le delibere di autorizzazione alle liti per gli enti locali, Cass. n. 28672/2013 , secondo cui la Delibera della giunta municipale che autorizza il sindaco ad agire o a resistere in giudizio senza una qualche limitazione al giudizio di primo grado estende implicitamente i suoi effetti alla proposizione dell'appello avverso la sentenza di prime cure conf. Cass. n. 12109/2006 . 3. Il ricorso è fondato. I giudici di appello, in maniera sostanzialmente conforme a quanto statuito dal Tribunale, al fine di individuare la giurisdizione del giudice contabile, hanno ritenuto che occorresse farsi riferimento alla natura giuridica dell'attore, così che, essendosi verificata la fusione per incorporazione della società, di cui i convenuti erano stati amministratori e sindaci, il danno prodotto dai medesimi al patrimonio sociale costituiva ormai un danno radicatosi nel patrimonio di C. la cui natura pubblica rendeva il danno stesso suscettibile di qualificazione come danno erariale. Da tale ragionamento è stata quindi tratta l'ulteriore conclusione secondo cui era indifferente verificare, come invece reputato necessario dall'appellante, se tra la stessa e K., all'epoca cui risalivano le condotte asseritamente illecite, vi fosse un rapporto qualificabile come in house providing, in quanto ciò che rilevava era la circostanza che, come detto, il danno si era ormai consolidato nel solo patrimonio del soggetto sostanzialmente pubblico C La qualificazione come soggetto pubblico della ricorrente non è a ben vedere contestata nemmeno in questa sede con il motivo di ricorso e ciò sebbene a diverse conclusioni sia pervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che già con la sentenza n. 2660/2015 ha escluso che il rapporto tra i consorziati e C. sia suscettibile di qualificazione in termini di in house providing , posto che al Consorzio anche all'epoca dei fatti oggetto della presente causa partecipavano anche Università private, che non potevano essere qualificate comunque come enti pubblici per il solo fatto di svolgere attività di interesse pubblico - università private poi recedute solo nel 2018 - in senso conforme si veda anche Consiglio di Stato n. 6009/2018 - la cui impugnativa è stata rigettata da Cass. S.U. n. 7012/2020 - che ha ribadito come non fosse possibile riscontrare per C. il requisito del controllo analogo , in ragione della presenza di enti privati nella compagine del Consorzio, nonché il requisito dell'attività prevalentemente svolta a favore dei soggetti consorziati, in ragione del fatto che C. svolgeva, direttamente o tramite società controllate, una parte rilevante della propria attività a favore di soggetti non consorziati, pubblici e privati, sia in Italia che all'estero, assumendo quindi una vocazione commerciale che impediva di considerarlo alla stregua di un soggetto in house, ovvero di un mero organo delle Amministrazioni consorziate , ma risulta attinta la conclusione secondo cui, per effetto dell'avvenuta fusione, il danno subito da K. sarebbe ormai un danno direttamente imputabile al ricorrente, in termini di danno erariale. Le censure del ricorrente colgono nel segno, anche a voler mantenere ferma la natura sostanzialmente pubblica di C La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che, in tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing , che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove sussista un controllo analogo, anche diverso da quello gerarchico posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato Cass. S.U. n. 20632/2022 , ma si veda altresì Cass. S.U. n. 15979/2022 che ha affermato che, in tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale diretto all'ente pubblico socio è configurabile anche qualora la partecipata non abbia natura di società in house providing , poiché la previsione del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12, comma 2, non riveste una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità contabile . Infatti, come affermato anche da Cass. S.U. n. 614/2021 , richiamata da parte controricorrente, ai fini della devoluzione dell'azione di responsabilità alla giurisdizione contabile, l'assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente. Infatti, al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali quelle, cioè, attraverso le quali l'ente pubblico svolge un'attività amministrativa in forma privatistica , il danno subito dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell'organo di controllo , non è da considerare quale danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all'ente pubblico che rivesta la qualità di socio, dal momento che la diversa soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali e l'autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono, da un lato, la possibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente cagionato al patrimonio della società, dall'altro, la configurabilità di un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente titolare della partecipazione. L'errore di diritto nel quale è incorsa la Corte d'Appello, e puntualmente denunciato in ricorso, è quello di avere ricavato la natura giuridica del danno dalla situazione venutasi a determinare per effetto della fusione, prescindendo del tutto dalla verifica della situazione di fatto e di diritto invece sussistente alla data cui risalgono le condotte illecite. Trattasi di assunto che risulta però in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte che ha invece reputato che l'affermazione della giurisdizione contabile non possa prescindere dalla verifica dei presupposti che la radicano al momento delle condotte ritenute illecite Cass. n. 16741/2019 , che ha appunto reputato necessario verificare se a quella data la società, i cui amministratori erano individuati come responsabili, aveva tutti i requisiti per essere definita in house providing . In tal senso è stato, ad esempio, affermato che non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere del giudizio di responsabilità nei confronti di amministratori della Regione Puglia, per danni arrecati all'Ente autonomo acquedotto pugliese, in conseguenza di illegittimi finanziamenti a cooperative, erogati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 543 del 1996, art. 3, convertito con modifiche in L. n. 639 del 1996 , in quanto occorre verificare la sussistenza del relativo presupposto con riferimento al momento della causazione del danno, nel quale, nella specie, non vi era immedesimazione tra Regione Puglia e ERSAP Cass. S.U. n. 1180 del 16/11/2000 in senso conforme Cass. S.U. n. 19662/2003 , secondo cui per accertare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti a conoscere del giudizio di responsabilità nei confronti di pubblici funzionari per danni arrecati all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, in epoca anteriore alla trasformazione in ente pubblico economico e poi in Società per azioni, occorre verificare la sussistenza del relativo presupposto con riferimento al momento della causazione del danno erariale, a nulla rilevando che - per i successivi mutamenti normativi - l'ente danneggiato non abbia più natura pubblica e la sua attività rientri nella giurisdizione ordinaria Cass. S.U. n. 14957/2011 che ha escluso la giurisdizione della Corte dei conti per un'azione di responsabilità per il danno diretto, patito da una società per azioni a partecipazione pubblica e addebitato a condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti, allorché il danno si era verificato quando la società, derivante dalla trasformazione di un'azienda municipale, si era già costituita in detta forma . Se quindi, per il danno patrimoniale subito dalla società a causa della loro condotta illecita, la controversia riguardante l'azione di responsabilità a carico di amministratori e sindaci di una società per azioni a partecipazione pubblica, anche se totalitaria - ma la cui attività statutaria sia di svolgere un servizio in regime di concorrenza -, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile, atteso che, da un lato, dette società non perdono la loro natura di enti privati disciplinati dal codice civile e, dall'altro lato, il danno cagionato dall'illecito incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci, e ciò anche nel caso in cui sopravvenga la trasformazione, avvenuta però dopo l'esaurimento della condotta illecita, in società cosiddetta in house così Cass. S.U. n. 8352/2013 , analogamente, nel caso in esame, al fine del radicamento della giurisdizione, occorre guardare alla situazione esistente all'epoca cui risalgono le condotte addebitate ai convenuti, senza che possa assumere portata risolutiva come invece opinato dalla Corte d'Appello , l'avvenuta fusione per incorporazione della società. Ed è appunto in tale ottica che si inseriscono le censure della ricorrente che insiste sulla necessità di dover pervenire alla corretta verifica dei requisiti in capo alla società K. per poter essere definita società in house rispetto al consorzio, poiché solo in tale ipotesi sarebbe possibile ipotizzare la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno patito dalla società per effetto della condotta dei suoi amministratori e sindaci, in linea con la richiamata giurisprudenza di queste Sezioni Unite e non venendo in questione in questo caso la responsabilità degli amministratori dell'ente partecipante, ipotesi invece contemplata da Cass. S.U. n. 15979/2022 sopra richiamata . Ma anche tale verifica si palesa a ben vedere non necessaria per affermare la giurisdizione del GO sulla domanda proposta. Rileva a tal fine l'altrettanto pacifico principio, sempre richiamato dal ricorrente, secondo cui, ove anche sia ipotizzabile la giurisdizione della Corte dei conti, essendosi al cospetto di società qualificabili come in house, deve ravvisarsi la reciproca autonomia e quindi l'ammissibilità del concorso dell'azione di responsabilità ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali, e perfino ove la prima sia direttamente intentata dalle singole amministrazioni coinvolte Cass. S.U. n. 26738/2021 . Infatti cfr. Cass. S.U. ord. 19/02/2019, n. 4883 , l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della parte attrice conf. Cass. S.U. n. 10019/2019 . Ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione, non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, da far valere peraltro dinanzi al giudice successivamente adito Cass. S.U. n. 5978/2022 Cass. S.U. n. 15570/2021 in precedenza, nello stesso senso, tra le altre Cass. S.U. ord. 10/09/2013, n. 26935 Cass. S.U. ord. 02/12/2013, n. 26935 in motivazione, Cass. S.U. 17/04/2014, n. 8927 Cass. S.U. 18/12/2014, n. 26659 Cass. ord. 23/08/2018, n. 21021 . Poiché quindi l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità, ove anche fatta valere davanti alla Corte dei conti, non può mai dar luogo ad una questione di giurisdizione Cass., S.U., 28 novembre 2013, n. 26582 Cass., S.U., 16 dicembre 2019, n. 33092 . Ad esempio, è stata sostenuta l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore della Corte dei conti, anche dopo l'entrata in vigore della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico, ma senza che ciò escluda la possibilità del datore di lavoro di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività, anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma appunto di proponibilità della domanda, e ciò in quanto la giurisdizione della Corte dei conti non può ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l'amministrazione e i soggetti danneggianti Cass., S.U., 19 maggio 2016, n. 10323, in motivazione . La segnalata differenza fra l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione attrice, comporta quindi che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione Cass. S.U. n. 36205/2021 . Ne consegue che, essendo C. subentrata nei diritti spettanti alla società incorporata, e potendo gli stessi essere fatti valere per quanto detto dinanzi al GO, ove anche ipotizzabile la giurisdizione contabile, al ricorrere dei presupposti che assoggettano gli amministratori di società private alla giurisdizione della Corte dei conti, la scelta della ricorrente di adire il GO non poteva essere ritenuta erronea e condurre quindi al dichiarato difetto di giurisdizione. 4. L'accoglimento del ricorso impone la cassazione della sentenza gravata, con rinvio ex art. 383 c.p.c. , comma 3, al Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di Impresa, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dal ricorrente, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di Impresa, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.