Assegno divorzile per l’ex moglie che vive poco sopra la soglia di povertà

Decisivo per i Giudici il riferimento al fatto che la donna, a fronte dell’età, del basso livello professionale e delle difficili condizioni del mercato del lavoro, non sia in grado di migliorare la propria posizione reddituale.

Età, basso livello professionale e condizioni difficili del mercato di lavoro legittimano il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie . Dichiarata ufficialmente la cessione degli effetti civili del matrimonio tra Tizio e Caia, i giudici di merito riconoscono alla donna, sia in primo che in secondo grado, il diritto a percepire l’assegno divorzile. Nello specifico, l’uomo ha da versare all’ex moglie 750 euro ogni mese. Decisivo, nel ragionamento dei giudici di merito, il riferimento alla solida situazione economica di Tizio, il quale ha sostenuto di essere andato in pensione e di percepire, perciò, un importo netto mensile che oscilla tra i 1.900 euro e i 2.100 euro mentre, in realtà, egli, si è appurato, è titolare al 50 per cento di una s.r.l., è socio amministratore di una s.n.c., è proprietario esclusivo dell’immobile in cui vive e, infine, è percettore di un reddito medio mensile, con riguardo agli ultimi tre anni, pari a 5.840 euro netti mensili . In sostanza, la pensione percepita da Tizio non ha sostituito le precedenti fonti di reddito ma si è aggiunta agli altri introiti correlati alla qualità di socio e di amministratore dell’azienda di famiglia . Senza dimenticare, poi, i riscontri forniti dalla dichiarazione dei redditi da lui presentata nel 2020 e attestante un reddito netto di 87.000 euro . Dall’altro lato, invece, c’è, secondo i Giudici, la palese debolezza economica di Caia. A quest’ultima non può essere attribuito lo svolgimento di lavoro in nero”, checché ne dica l’ex marito, mentre le va riconosciuto di fronteggiare una situazione patrimoniale delicatissima. Su questo punto i giudici d’Appello sono netti in ragione dell’età, del livello professionale e della condizione del mercato del lavoro Caia non è in condizione di migliorare la propria condizione reddituale , pur trovandosi poco al di sopra della soglia di povertà . Per completare il quadro, i giudici sottolineano che il matrimonio ha avuto una durata ventennale ed è stato allietato dalla nascita di un figlio , e quindi vi sono le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di Caia. A chiudere il cerchio, confermando la sconfitta di Tizio, provvedono i Giudici di Cassazione, precisando, innanzitutto, che, in linea generale, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, in considerazione del contributo fornito dal coniuge – che richiede l’assegno – alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, della sua età e della durata del matrimonio . In questa ottica si collocano le valutazioni compiute in Appello e condivise dai Giudici di Cassazione. In sostanza, si è provveduto ad analizzare le rispettive situazioni patrimoniali di entrambi gli ex coniugi e ciò ha permesso di riscontrare un forte squilibrio reddituale a vantaggio dell’uomo , rilevando, allo stesso tempo, la sostanziale incapacità della donna di provvedere, in ragione dell’età e del suo livello di professionalità e delle attuali condizioni del mercato del lavoro, a migliorare la propria posizione reddituale . Essendo anche stato escluso lo svolgimento di una attività lavorativa in nero” da parte della donna. Vittoria definitiva, quindi, per Caia che si vede riconosciuto il diritto alla attribuzione di un assegno divorzile di natura assistenziale .

Presidente Bisogni – Relatore Caprioli Svolgimento del processo Considerato che Con sentenza n. 158 del 2021 la Corte di appello di Bologna respingeva l'appello principale proposto da R.L. nei confronti di B.R. e quello incidentale proposto da quest'ultima nei riguardi dell'appellante principale avverso la pronuncia n. 1479/2020 del Tribunale di Bologna con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti ponendo a carico del R. l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge un assegno divorzile nella misura di Euro 750,00 mensili. Il Giudice del gravame rilevava che l'appellante principale non aveva avanzato alcuna censura relativamente alla sua situazione patrimoniale e reddituale essendosi solo limitato ad allegare di essere andato in pensione dal mese di ottobre 2019 e di percepire un importo netto mensile di Euro 1900,00-2.100,00. Osservava al riguardo che in merito alla condizione economica del R. fosse sufficiente fare riferimento alle considerazioni svolte dal primo Giudice che aveva evidenziato come quest'ultimo fosse titolare al 50% della omissis s.r.l. e socio amministratore della Immobiliare R. s.n.c. e percettore di un reddito medio mensile con riguardo agli ultimi tre anni pari ad Euro 5.840,00 netti mensili nonché proprietario esclusivo dell'immobile sito in omissis ove attualmente vive. La Corte distrettuale evidenziava pertanto che la pensione, come aveva sottolineato l'appellata, non aveva sostituito le precedenti fonti di reddito ma si aggiungeva agli altri introiti correlati alla qualità di socio e di amministratore dell'azienda di famiglia non senza rilevare che il R. non aveva contestato in modo specifico quanto affermato dal Tribunale in merito alla percezione di entrate significative riscontrate dalla produzione della dichiarazione dei redditi riguardanti anno 2020 reddito 2019 che registrava un reddito netto di Euro 87.000,00. Con riguardo alla posizione dell'altro coniuge osservava che non vi era prova dello svolgimento di lavoro in nero ritenendo che dalla relazione investigativa non si potessero trarre elementi idonei a dimostrare l'abituale prestazione di lavoro non in regola così come non poteva considerarsi significativa la deposizione della teste R.A. la quale aveva riferito circostanze apprese de relato. La Corte distrettuale rilevava che dal raffronto fra le due posizioni emergeva un significativo squilibrio sottolineando che l'appellata in ragione dell'età, del livello professionale e della condizione del mercato del lavoro non è in condizione di migliorare la propria condizione reddituale trovandosi poco al di sopra della soglia di povertà. Riteneva pertanto alla luce del fatto che il matrimonio aveva avuto una durata ventennale ed era stato allietato dalla nascita di un figlio dovevano ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile. Con riguardo al quantum non potevano condividersi le considerazioni svolte dall'appellata relativamente all'incremento dell'emolumento rispetto a quanto stabilito dal Tribunale ritenendo che il primo Giudice avesse correttamente tenuto nel debito conto tutti gli indicatori elencati dalla B. e in merito alla componente compensativa aveva rilevato la genericità delle allegazioni della richiedente la quale a fronte delle specifiche contestazioni dell'appellante principale non era stata in grado di supportare in modo adeguato la sua domanda. Avverso tale sentenza R.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso B.R Ragioni della decisione Ritenuto che Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della l. 1970-898, art. 5 comma 6 in relazione all'art. 360 comma 1 nr 5 per non avere il Giudice di appello valutato in modo integrale gli indicatori contenuti nella prima parte della l. 1970-898, art. 5 comma 6 ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile. Si sostiene in particolare che la B. non avrebbe provato di essersi attivata per la ricerca di una attività lavorativa stabile. Con un secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al disposto dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 e la non corretta valutazione delle risultanze probatorie. Si lamenta che il giudice di appello non avrebbe colto l'effettiva portata del primo motivo di gravame con il quale non si metteva in discussione lo svolgimento di un lavoro sommerso da parte della B. che era stato accertato dal Tribunale ma unicamente la deduzione che il primo Giudice aveva fatto in merito ai proventi percepiti che erano stati ritenuti compatibili con la denuncia dei redditi relativa all'anno 2018. Si censura in particolare la decisione nella parte in cui aveva affermato che la relazione investigativa non era idonea a dimostrare lo svolgimento di una attività lavorativa sommersa considerando equivoco il fatto noto presupposto necessario ex art 2727 c.c. per risalire a quello ignoto la prestazione di lavoro in quanto le ragioni per le quali una persona si reca presso l'abitazione di un terzo e si intrattiene per alcune ore sono le più diverse. Si sostiene infatti che il fatto noto sarebbe invece stato certo e non equivoco e si sarebbe identificato senza dubbio nel fatto che la B. nel periodo oggetto di investigazione dal lunedì al venerdì si recava dalle 8 alle 17.70 presso l'abitazione sita al terzo piano di omissis in omissis . Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della l.1970 nr 898, art. 4 comma 8 in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c. in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento 5.7.2018 in assenza di domanda. Si censura la decisione nella parte in cui aveva rideterminato l'assegno di mantenimento concordato in separazione pur in assenza di domanda da parte della B. e senza supportare tale modifica da alcuna motivazione da porre a fondamento della variazione in aumento dell'emolumento. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell' art. 111, comma 6 della Cost in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 e nr 5 per omessa motivazione del rigetto del motivo afferente la condanna alla refusione delle spese di lite. Si lamenta che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine al terzo motivo di gravame con cui si contestava la condanna dell'attuale ricorrente alla rifusione di 2/3 delle spese di lite in favore della B. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione, sono inammissibili. È opportuno rimarcare che l'attuale art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6073 del 2023 Cass. n. 4784 del 2023 Cass., SU, n. 23650 del 2022 Cass. n. 9351 del 2022 Cass. n. 2195 del 2022 Cass. n. 595 del 2022 Cass. n. 4477 del 2021 Cass. n. 395 del 2021 Cass. n. 22397 del 2019 Cass. n. 26305 del 2018 Cass., SU, n. 16303 del 2018 Cass. n. 14802 del 2017 Cass. n. 21152 del 2015 . A tanto deve solo aggiungersi che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4784 del 2023 Cass. n. 3845 del 2018 Cass. n. 9253 del 2017 , così come il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi viene a trovarsi priva di fondamento cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4784 del 2023 , Cass. n. 3845 del 2018 Cass. n. 20188 del 2017 . Con riferimento al tema dell'assegno divorzile, occorre richiamare l'innovativo e più recente orientamento di questa Corte, secondo il quale il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive cfr., in motivazione, Cass. n. 37577 del 2022 , applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Fermo quanto precede osserva il Collegio che, nella specie, la corte distrettuale ha analizzato le rispettive situazioni patrimoniali di entrambi gli ex coniugi ed ha riscontrato un forte squilibrio reddituale a vantaggio dell'odierno ricorrente rilevando la sostanziale incapacità della richiedente di provvedere in ragione dell'età e del suo livello di professionalità e delle attuali condizioni di mercato del lavoro a migliorare la propria posizione reddituale. Ha infatti escluso con una motivazione ben al di sopra del minimo costituzionale che gli elementi raccolti in sede istruttoria consentissero di ritenere provato lo svolgimento di una attività lavorativa sommersa spiegando compiutamente le ragioni poste a base del suo convincimento. La Corte di appello ha fatto dunque corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite in materia, laddove ha scrupolosamente riportato l'apparato motivazionale della sentenza delle S.U. sopra ricordata rilevando, riconoscendo sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, le condizioni per l'attribuzione di un assegno divorzile di natura assistenziale. Di talché, allo stato, il ricorrente espone nuovamente i medesimi fatti chiedendone una diversa valutazione nel merito insindacabile in sede di giudizio di legittimità ex multis Cass., S.U. n. 8053/2014 Cass., 36171/2021 . La Corte territoriale ha applicato correttamente le norme richiamate dal ricorrente, svolgendo un esame dei fatti acquisiti completo ed esaurientemente motivato da ultimo Cass., n. 618/2022 . Le censure, pertanto al di là delle denunziate violazioni di legge, tendono, all'evidenza, ad ottenere il riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali pacificamente estranea al giudizio di legittimità cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013 14541/2014 , poiché il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito . La denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie cfr. anche Cass. n. 15235/2022 Cass., n. 9352/2022 Cass., n. 6000/ 2022 Cass., n. 25915/2021 , non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative letteralmente Cass., n. 15235/2022 cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019 Cass., n. 8758/ 2017 Cass., n. 32026/2021 Cass., n. 9352/2022 . Per quello che riguarda il terzo motivo si deve rilevarne l'inammissibilità. La Corte di appello ha correttamente escluso un vizio di extrapetizione della decisione impugnata laddove ha proceduto alla rideterminazione della somma stabilita nell'ambito del giudizio di separazione sottolineando che rientra nella competenza del Presidente nell'ambito dell'udienza presidenziale confermare o modificare i provvedimenti emessi nel corso del giudizio di separazione adeguandoli alla mutata situazione dei rapporti fra i coniugi tanto che nel caso di specie era stato revocato l'assegno in favore del figlio N. divenuto nel frattempo autosufficiente dal punto di vista economico. Va peraltro rilevato che nel caso in esame le misure adottate nell'ambito della fase presidenziale sono state confermate all'esito del giudizio di merito con effetto dalla domanda introduttiva sicché non vi è neppure interesse a sollevare pretesi vizi processuali nella specie neppure sussistenti. Il quarto motivo è inammissibile in quanto difetta di autosufficienza non avendo il ricorrente trascritto la specifica censura sollevata davanti al giudice di appello. In ogni caso va richiamato il principio secondo cui in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa Sez. 2 - Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017 Rv. 646335 Sez. 5 -, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 Rv. 643477 e nel caso di specie l'odierno ricorrente non era certo risultato vittorioso. Quindi, la Corte d'Appello non ha fatto altro che applicare la regola generale della soccombenza prevalente sicché la decisione non è censurabile. Alla stregua delle considerazioni il ricorso va rigettato. Le spese di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 4.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.