Il giudicato sulla società non si estende al giudizio sui soci

Il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento di una società a ristretta base azionaria per vizi del procedimento non incide sul diverso giudizio relativo alla pretesa nei confronti dei soci per il reddito di partecipazione.

Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza numero 16544, depositata il 12 giugno 2023, con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ristretta base ed estensione del giudicato In tema di società di capitali a ristretta base azionaria,  se nella causa sull'accertamento alla s.r.l. il giudice riduce i maggiori ricavi della società al 40% rispetto a quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate, il giudicato fa stato nella causa sull'accertamento al socio sul reddito di partecipazione scatta dunque una decurtazione in pari misura per il titolare delle quote perché deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti della società di capitali a ristretta base azionaria. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza numero 13989 del 23 maggio 2019, con cui ha accolto il ricorso presentato da alcuni contribuenti destinatari di un avviso di accertamento derivante dalla loro partecipazione ad una s.r.l. con ristretta base azionaria. Nel giudizio di appello i soci aveva richiamato invano una pronuncia che nel frattempo era passata in giudicato nei confronti del prodromico accertamento societario che riduceva gli importi accertati. Di qui il loro ricorso in Cassazione, con cui denunciavano vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione dell'articolo 2729 c.c. in quanto la Ctr aveva omesso di considerare che il giudicato sulla società non poteva non produrre effetti anche sulla posizione dei soci. Nell'accogliere il ricorso la Cassazione ricorda che la sentenza passata in giudicato oltre ad avere un'efficacia diretta fra le parte ne ha anche una riflessa in quanto produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo qualora siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione in esso definita cfr. Cass. numero 24049/2011 . Di conseguenza, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo ad una società di capitali a ristretta base deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti della società con cui sia stata accertata l'insussistenza di utili extracontabili da distribuire o la loro minore consistenza, in quanto tale accertamento negativo rimuove in tutto o in parte il presupposto da cui dipende il maggior utile di partecipazione conseguito dal socio cfr. Cass. numero 27778/2017 . Né sul punto si determina una violazione del diritto di difesa dell'Agenzia delle Entrate, avendo quest'ultima partecipato al giudizio in cui si è formato il giudicato ad essa sfavorevole. Dall'altro lato i contribuenti avrebbero potuto anche ottenere un'ulteriore riduzione o l'annullamento dell'atto impositivo dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti cfr Cass. numero 1932/2016 . La Cassazione, quindi, decidendo nel merito, ha rideterminato il maggior reddito di partecipazione dei contribuenti in misura pari al 40% di quello accertato dall'Ufficio. Il collegamento tra la posizione della società e quella dei soci è stato ribadito anche da Cass. numero 25556/2017, secondo cui in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione contestato – in conseguenza – al singolo socio, quest'ultimo deve essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società. Questo perché l'accertamento tributario nei confronti della società rappresenta un indispensabile antecedente logico-giuridico, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche derivano. Caso concreto Sbaglia la Ctr nel ritenere che dalla nullità dell'accertamento riferito alla società, giustificato dalla già avvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese al momento della notifica, derivi sempre l'annullamento anche degli avvisi di accertamento relativi ai soci. La sentenza, ancorché passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito, non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale. Dunque, l'annullamento per soli vizi del procedimento dell'avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati, non incide sulla pretesa erariale notificata al singolo socio per il reddito da partecipazione cfr. Cass. numero 10723/2022 . Pertanto, nel caso in esame, l'avviso emesso nei confronti della socia non poteva essere annullato per il solo fatto che era stato annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, in quanto l'annullamento era stato disposto per vizi formali la notificazione dell'avviso di accertamento alla società estinta . Sul punto, si ricorda in generale che, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo ad una società di capitali a ristretta base deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti della società con cui sia stata accertata l'insussistenza di utili extracontabili da distribuire o la loro minore consistenza, in quanto tale accertamento negativo rimuove in tutto o in parte il presupposto da cui dipende il maggior utile di partecipazione conseguito dal socio cfr. Cass. numero 27778/2017 . Né sul punto si determina una violazione del diritto di difesa dell'Agenzia delle Entrate, avendo quest'ultima partecipato al giudizio in cui si è formato il giudicato ad essa sfavorevole. Dall'altro lato i contribuenti avrebbero potuto anche ottenere un'ulteriore riduzione o l'annullamento dell'atto impositivo dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti cfr Cass. numero 13989/2019 e Cass. numero 1932/2016 .

Presidente Tinarelli – Relatore Hmeljak Rilevato che - Con la sentenza numero 191/06/2016, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza numero 339/10/2011 della CTP di Genova, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da C.R., era stato annullato l'avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, anno Omissis , emesso nei confronti della predetta contribuente in relazione al suo reddito di partecipazione nella Giedi s.r.l., qualificata come società a ristretta base sociale - la sentenza impugnata confermava la sentenza di primo grado, in quanto, in separato giudizio quello definito con la sentenza numero 190/06/2016 , era stato annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Giedi s.r.l., di cui era socia la C. - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi - C.R. è rimasta intimata. Considerato che - Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 44 TUIR, D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, articolo 38 e articolo 2729 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che dalla nullità dell'accertamento riferito alla società, giustificato dalla già avvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese al momento della notifica, derivasse l'annullamento anche degli avvisi di accertamento relativi ai soci - con il secondo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 1 e articolo 295 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, non avendo la CTR disposto la sospensione del giudizio relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti della socia per il suo reddito di partecipazione, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio riguardante l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società - il primo motivo è fondato - come ha più volte affermato questa Corte, in tema di contenzioso tributario la sentenza, ancorché passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito, non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale Cass. numero 10723 del 22/04/2022 - in altri termini, l'annullamento per soli vizi del procedimento dell'avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati, non incide sulla pretesa portata con l'avviso per il reddito da partecipazione, non formandosi un giudicato sostanziale ma solo formale, sicché, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, non determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato al singolo socio per la percezione di maggiori utili societari Cass. numero 752 del 19/01/2021 - la CTR, pertanto, non poteva annullare l'avviso emesso nei confronti della socia solo perché era stato annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, in quanto l'annullamento era stato disposto per vizi formali notificazione dell'avviso di accertamento alla società estinta - a seguito dell'accoglimento del primo motivo rimane assorbito l'esame del secondo motivo - la sentenza va, quindi, cassata con riferimento al motivo accolto e il giudizio va rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria che, in altra composizione, deciderà secondo i principi di diritto sopra richiamati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria, in altra composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.