In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, sia pure attuata mediante una “catena” di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell’ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell’obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell’illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell’ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di litisconsorzio facoltativo in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili.
Con l'ordinanza del 15 giugno 2023, numero 17151, disponendo il rinvio alla Corte territoriale, il S.C. precisa che sussiste il diritto del fiduciante al risarcimento del danno in caso di violazione del pactum fiduciae, anche qualora ciò sia avvenuto nell'ambito di una serie di cessioni fiduciarie e senza che rilevi la necessità della partecipazione in giudizio di tutti i soggetti compartecipi nel suddetto illecito. Il caso Nella vicenda decisa – con rinvio alla Corte di Appello per una nuova valutazione sulla base del principio espresso – dalla Corte di Cassazione, si discute della possibilità o meno per il fiduciante di richiedere, da un lato, l'accertamento dell'effettiva proprietà di alcune quote societarie oggetto di trasferimento fiduciario e, dall'altro, il risarcimento del danno, nel caso di violazione del pactum fiducie, ovvero dell'accordo alla base di un trasferimento fiduciario delle suddette quote. Nel caso di specie, infatti, effettuato il trasferimento fiduciario, il fiduciante non riotteneva le quote di proprietà, in quanto trasferite ulteriormente grazie ad una serie di operazioni di cessione in favore di altri e diversi soggetti rispetto all'originario fiduciario. Rigettata la richiesta di accertamento dell'effettiva proprietà in difetto di una specifica domanda di ritrasferimento, il S.C. accoglie l'ulteriore motivo di ricorso sostenendo, come indicato nella massima, che il risarcimento può essere promosso anche soltanto nei confronti di alcuni dei soggetti compartecipi nell'attività posta in essere in violazione dell'accordo fiduciario. Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie come e perché Secondo quanto comunemente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza - anche dalla ordinanza in commento – l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante. Tale contratto si inquadra nell'articolo 1376 c.c. e, quindi, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni. Intestazione fiduciaria e rapporto sociale È peraltro opportuno precisare che l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, pur prevedendo l'obbligo del fiduciario di trasferirle successivamente al fiduciante, non riguarda il rapporto sociale, originando un'ipotesi di interposizione reale di persona. In forza di tale accordo, infatti, l'interposto acquista la titolarità delle azioni o delle quote e, sebbene sia tenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante nei rapporti interni con lui, tale obbligo, pur potendo incidere sulle concrete modalità di esercizio dei diritti sociali e di adempimento dei correlati doveri, non comporta alcun effetto nei rapporti con la società o gli altri soci, nei confronti dei quali viene in considerazione esclusivamente la titolarità formale della partecipazione Gli effetti dell'intestazione fiduciaria L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, di conseguenza, integra gli estremi dell'interposizione reale di persona per effetto della quale l'interposto ne acquista la titolarità, pur essendo obbligato ad attenersi alle indicazioni dell'interponente nonché a ritrasferirle a quest'ultimo, ad una scadenza convenuta o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario, con la conseguenza che legittimato all'esercizio della prelazione prevista da clausola statutaria è l'interposto e non l'interponente. Forma e causa del trasferimento fiduciario In assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, il contratto di intestazione fiduciaria di azioni è soggetto al principio consensualistico, con la conseguenza che l'effetto traslativo si verifica a seguito dell'accordo fra le parti. Per il patto fiduciario con oggetto che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario. Intestazione fiduciaria ed inapplicabilità delle regole sul possesso di buona fede Ulteriore peculiarità, che si verifica in caso di mancata restituzione della partecipazione fiduciarie oggetto di intestazione fiduciaria, è la inapplicabilità del regime di cui agli articolo 1147 e 1148 c.c. sul possesso di buona fede della cosa. Il fiduciario, quindi, è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li abbia riscossi dalla società, e sugli stessi sono altresì dovuti gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento, o, in presenza di una domanda in tal senso limitata ex articolo 99 c.p.c., dal giorno della messa in mora. La residua tutela del fiduciante nel rapporto societario Se, come anche indicato nella pronuncia, spettano al fiduciario, ad esempio, le azioni relative alla sottoscrizione del diritto di opzione, la legittimazione all'impugnativa delle delibere assembleari o il diritto a far valere la prelazione ai sensi dello statuto, al fiduciante è comunque mantenuta una specifica azione. In particolare il fiduciante, il quale lamenti che il mancato esercizio del diritto di opzione, con la conseguente definitiva uscita dalla società, sia dipeso dalla falsità della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori e sottoposta all'assemblea ai fini dell'abbattimento e della ricostituzione del capitale ex articolo 2447 c.c., è legittimato attivo all'azione individuale del terzo, di cui all'articolo 2395 c.c., per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione al diritto al ritrasferimento della partecipazione sociale. La decisione della Cassazione Sulla base dei principi sommariamente richiamati, il S.C. accoglie il ricorso della fiduciante, precisando che i numerosi passaggi di quote della fiduciante stessa – corrispondenti a diversi schermi societari – non escludono la possibilità di ottenere, da parte della ricorrente, il risarcimento del danno per la violazione del pactum fiduciae, quale indebita cessione di quella partecipazione sociale a soggetti non titolari ed in violazione degli accordi pattuiti in precedenza sul ritrasferimento delle partecipazioni in questione.
Presidente Amendola – Relatore Nazzicone Il testo integrale dell’ordinanza sarà disponibile a breve.