La Cassazione sul cumulo della domanda di separazione e divorzio in sede consensuale

La Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c., sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, inerente il controverso profilo dell’ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e divorzio in sede consensuale, ai sensi dell’art. 473- bis .49 c.p.c.

Il Supremo Consesso sottolinea a riguardo che nell'art. 473- bis .51 c.p.c., che disciplina le domande congiunte, viene utilizzato il termine i procedimenti” che costituisce un primo rilevante indice di compatibilità applicativa tra le due norme cit. Entrambe le disposizioni processuali art. 473-bis nn. 49 e 51 c.p.c. indicano come atto introduttivo il ricorso e l'art. 473- bis .49, ai commi 2 e 3, indica le modalità di riunione dei procedimenti originariamente separati per permettere il cumulo anche nel corso del giudizio . Qual è la ratio della nuova norma ? La ratio consiste nella tutela dei diritti delle parti in chiave di efficienza e di effettività , come, espressamente precisato nella relazione introduttiva mediante il richiamo alle esigenze di economia processuale che sono sottese all'introduzione della facoltà di proposizione cumulativa delle domande di separazione e divorzio . Infatti, l'art. 473- bis .49 c.p.c. non introduce un sub procedimento speciale, ma s'inserisce nel nuovo rito di famiglia con alcune differenziazioni di dettaglio . Ne consegue, quindi, che si può ritenere ammissibile la questione proposta , rispondendo la stessa a tutti i requisiti previsti dall'art. 363- bis c.p.c. Pertanto, la Prima Presidente assegna la questione sollevata con ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Prima Sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto . Per un maggiore approfondimento vedi anche Il cumulo della domanda di separazione e divorzio oggetto di rinvio pregiudiziale alla Cassazione ”.