La Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione pregiudiziale ex articolo 363-bis c.p.c., sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, inerente il controverso profilo dell’ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e divorzio in sede consensuale, ai sensi dell’articolo 473-bis.49 c.p.c.
Il Supremo Consesso sottolinea a riguardo che nell'articolo 473-bis.51 c.p.c., che disciplina le domande congiunte, viene utilizzato il termine “i procedimenti” che costituisce un primo rilevante indice di compatibilità applicativa tra le due norme cit. Entrambe le disposizioni processuali articolo 473-bis nnumero 49 e 51 c.p.c. indicano come atto introduttivo il ricorso e l'articolo 473-bis.49, ai commi 2 e 3, indica le modalità di riunione dei procedimenti originariamente separati per permettere il cumulo anche nel corso del giudizio. Qual è la ratio della nuova norma? La ratio consiste nella tutela dei diritti delle parti in chiave di efficienza e di effettività, «come, espressamente precisato nella relazione introduttiva mediante il richiamo alle esigenze di economia processuale che sono sottese all'introduzione della facoltà di proposizione cumulativa delle domande di separazione e divorzio». Infatti, l'articolo 473-bis.49 c.p.c. «non introduce un sub procedimento speciale, ma s'inserisce nel nuovo rito di famiglia con alcune differenziazioni di dettaglio». Ne consegue, quindi, che si può ritenere ammissibile la questione proposta, rispondendo la stessa a tutti i requisiti previsti dall'articolo 363-bis c.p.c. Pertanto, la Prima Presidente assegna la questione sollevata con ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Prima Sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto. Per un maggiore approfondimento vedi anche “Il cumulo della domanda di separazione e divorzio oggetto di rinvio pregiudiziale alla Cassazione”.