La S.C. specifica il concetto di cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede

Un imputato, accusato di essersi impossessato di un cellulare custodito in un’auto parcheggiata all’interno di una struttura sportiva, ricorre in Cassazione lamentandosi, in particolare, della sussistenza delle aggravanti riconosciute dalla Corte territoriale.

La Corte d'appello, infatti, avrebbe escluso la sola aggravante di cui all'articolo 625, numero 2, c.p., ritenendo sussistente, invece, l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede. L'accusato, però, non ci sta, e sostiene che non sia stato considerato il fatto che l'auto si trovava nel parcheggio privato del club sportivo, dotato di una recinzione, chiuso da un cancello e accessibile solo ai soci della medesima struttura. Inoltre, contesta anche l'aggravante inerente la condotta della persona offesa che, per la i giudici, avrebbe lasciato il telefono in auto per necessità, non potendolo riporre altrove. La doglianza è infondata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la ratio dell'aggravamento della pena previsto dall'articolo 625, numero 7, c.p., non «è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la cosa, ma alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato». Tale condizione sussiste, quindi, «anche se la cosa si trovi in un luogo privato a cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere» Cass. numero 29171/2020, Cass. numero 9022/2006 . Nel caso di specie, il parcheggio in questione era accessibile, non solo dai soci del circolo sportivo ma anche da parte di terzi, non essendo sottoposto a sorveglianza continua né essendo la recinzione e il cancello idonei ad escluderne l'accesso. Ne consegue che nel concetto di «cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede vanno ricompresi non solo gli oggetti che costituiscono la normale dotazione di un veicolo, bensì anche quegli oggetti e documenti che l'offeso detenga all'interno dell'autovettura e che per necessità e comodità di custodia lasci all'interno della medesima». Pertanto, il Collegio rigetta il ricorso dell'imputato.

Presidente Boni – Relatore Mele Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 15.9.2017, ha dichiarato I.D. responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, nnumero 2 e 5, c.p., per essersi impossessato di un telefono cellulare custodito all'interno di un'auto di proprietà di C.D. , parcheggiata sulla pubblica via, condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. La successiva sentenza in data 14.6.2019 con cui la Corte d'appello di Salerno ha confermato tale decisione, è stata annullata con rinvio da questa Corte, con sentenza in data 13.1.2021, limitatamente alla sussistenza delle aggravanti. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha escluso la sola aggravante di cui all'articolo 625, numero 2, c.p., ritendo invece sussistente la circostanza aggravante della esposizione della cosa alla pubblica fede dal momento che essa non poteva essere esclusa dalla persona offesa non avrebbe potuto lasciare il telefono se non nel veicolo, il quale si trovava nel parcheggio della struttura sportiva dove ella si era recata. 2. Avverso tale pronuncia I. , a mezzo dell'avv. Giuseppe Sparano, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 625, numero 7, c.p. in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che l'auto si trovava nel parcheggio privato della struttura sportiva, che esso era dotato di una recinzione, chiuso da un cancello e accessibile solo ai soci della medesima struttura. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante in quanto la persona offesa si sarebbe indotta a lasciare il telefono in auto per necessità, non potendolo riporre altrove. In realtà tale condotta non sarebbe stata resa necessaria da aia situazione concreta impellente, di cui non si dà atto nella sentenza, ma sarebbe stata frutto di una libera scelta della persona offesa, sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità non ricorrerebbero i presupposti dell'aggravante contestata. 2.2. Con il secondo motivo si rileva che, avendo la Corte d'appello escluso la configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 625, numero 2, c.p., il furto contestato sarebbe monoaggravato e pertanto sarebbe maturato il termine massimo di prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo di censura, articolato in due distinti profili, è infondato. 2.1. Quanto al primo profilo, la difesa contesta che l'auto dalla quale I. ha asportato il telefono cellulare fosse esposta alla pubblica fede, in quanto essa si trovava nel parcheggio del circolo sportivo ove si era recata la vittima, dotato di recinzione e chiuso da un cancello e dunque accessibile solo ai soci. Secondo l'insegnamento di questa Corte, la ratio dell'aggravamento della pena previsto dall'articolo 625 numero 7, c.p., non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la cosa, ma alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato. È perciò possibile ritenere che questa condizione possa sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato a cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere Sez. 2, numero 29171 del 08/09/2020, Distefano, Rv. 279774 Sez. 5, numero 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978 . Ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola, dunque, occorre che la cosa trovi protezione solo in base ad una sorta di senso civico e che il bene si trovi in un luogo privato privo di recinzioni o sorveglianza ove chiunque possa accedere liberamente. Nella specie, il parcheggio ove si trovava l'auto doveva considerarsi sicuramente accessibile, non solo da parte dei soci del circolo sportivo, ma anche di terzi, non essendo sottoposto ad una sorveglianza continua e quindi idonea ad impedire il libero accesso da parte del pubblico, nè essendo la recinzione e il cancello di cui era dotato mezzi idonei ad escludere l'accesso da parte di estranei. 2.2. Anche il secondo profilo di censura è infondato. Il ricorrente contesta infatti che la sentenza impugnata non avrebbe evidenziato l'esistenza di situazioni impellenti e indifferibili tali da condizionare la scelta della persona offesa di lasciare il telefono all'interno dell'auto. Il Collegio, consapevole dell'esistenza di differenti interpretazioni all'interno della giurisprudenza di legittimità dell'aggravante di cui all'articolo 625, numero 7 c.p. ed in particolare dell'orientamento che ancora la sussistenza dell'aggravante alla circostanza che il bene sottratto appartenga alla normale dotazione del veicolo, ovvero all'accertamento di situazioni concrete, impellenti e indifferibili che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé il bene Sez. 5, numero 30358 del 21/06/2016, Rv. 267466 - 01 Sez. 5, numero 44580 del 30/06/2015, Rv. 264744 01 Sez. 5, numero 23068 del 18/05/2020, Rv. 279412 - 02, non massimata sul punto , intende dare continuità al più recente indirizzo espresso da Sez. 5, numero 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903 - 01 e Sez. 5, numero 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119 - 01. Secondo l'interpretazione prospettata da tali pronunce, devono intendersi esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo. Gli arresti richiamati hanno messo in evidenza come ritenere esposti alla pubblica fede anche oggetti che non costituiscono la normale dotazione di un veicolo sia ormai più aderente all'attuale realtà storico-sociale, e meglio rispondente alla ratio dell'aggravamento previsto dall'articolo 625, comma 1, numero 7 c.p., da individuarsi nella volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per necessità o per consuetudine e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte Sez. 5, numero 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, cit. . Si è chiarito che, in tale ottica, assumono rilievo non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana, dal momento che costituisce ormai un dato di comune esperienza che l'autovettura venga utilizzata non solo per singoli spostamenti, ma anche per trasporti prolungati e consecutivi nel corso della giornata, con l'inevitabile accumulo, all'interno del veicolo, di oggetti appartenenti all'utilizzatore dello stesso, oggetti che sarebbe inesigibile pretendere siano rimossi dall'abitacolo ad ogni sosta, con la conseguente necessità di portarli con sé ciò integra sia una condizione di necessità che un'oramai acquisita consuetudine che impone/consente di lasciare detti beni nei veicoli parcheggiati contando sulla pubblica fede, da intendersi quale rispetto verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita Sez. 5, numero 47791 del 27/10/2022, Ferracane, cit. . Seguendo tale soluzione interpretativa, nel concetto di cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede vanno pertanto ricompresi non solo gli oggetti che costituiscono la normale dotazione di un veicolo, bensì anche quegli oggetti e documenti che l'offeso detenga all'interno dell'autovettura e che per necessità e comodità di custodia lasci all'interno della medesima. 3. Il secondo motivo è infondato. Il termine di prescrizione non risulta maturato. Poiché il reato è stato commesso in data OMISSIS , il termine ordinario di prescrizione di sette anni e mezzo sarebbe decorso il OMISSIS . Tuttavia, tale termine è rimasto sospeso a seguito del rinvio dell'udienza di primo grado dal 12.7.2016 al 10.2.2017, nonché per il periodo di 63 giorni disposto dal D.L. 17 marzo 2020, numero 18, articolo 83, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, numero 27, per il contenimento della pandemia da Covid-19, sicché esso maturerà il 6 marzo 2023. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.