Brexit: la CGUE rigetta definitivamente i ricorsi dei cittadini britannici che lamentavano la perdita dei diritti di cittadini europei

Con tre sentenze depositate oggi, la CGUE ha respinto le impugnazioni proposte dai cittadini britannici contro le ordinanze del Tribunale che aveva dichiarato irricevibili i ricorsi presentati nei confronti dell’accordo sulla Brexit e sulla conseguente decisione del Consiglio europeo di approvare l’accordo di uscita dall’Unione.

La perdita dello status di cittadini dell’Unione e, pertanto, la perdita dei diritti connessi a tale status, è una conseguenza automatica della sola decisione sovrana adottata dal Regno Unito di recedere dall’Unione, e non già dell’accordo di recesso o della decisione del Consiglio che approva tale accordo . Così la Corte di Giustizia ha motivato il rigetto definitivo dei ricorsi dei cittadini britannici a seguito del referendum del 2016 e dell’uscita del Regno Unito dall'Unione. Il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l’intenzione di recedere dall’Unione ed è stato poi firmato l' accordo sulla Brexit il 24 gennaio 2020. Il Consiglio dell’Unione ha approvato tale accordo, a nome dell’Unione, con decisione del 30 gennaio 2020. Il Regno Unito ha receduto dall’Unione il 31 gennaio 2020. Alcuni cittadini britannici residenti nel Regno Unito e in vari Stati membri hanno contestato senza successo l'accordo sulla Brexit e la decisione del Consiglio, deducendo, tra l’altro, che tali atti avevano l’effetto di privarli dei diritti che avevano esercitato e acquisito in quanto cittadini dell'Unione. Il Tribunale ha respinto, con ordinanza i loro ricorsi in quanto irricevibili. La decisione è stata confermata dalla Corte che, esaminando la questione relativa all’ interesse ad agire dei ricorrenti, ha ricordato che la decisione di recedere ricade esclusivamente nella sfera di volontà dello Stato membro interessato , nel rispetto delle sue norme costituzionali, e dipende quindi unicamente da una sua scelta sovrana. Pertanto, per i cittadini britannici, la perdita dello status di cittadini dell’Unione e, pertanto, la perdita dei diritti connessi a tale status, è una conseguenza automatica della sola decisione sovrana adottata dal Regno Unito di recedere dall’Unione, e non già dell’accordo di recesso o della decisione del Consiglio. La Corte conclude che i cittadini britannici non hanno interesse ad agire e che quindi il Tribunale ha correttamente rigettato i loro ricorsi in quanto irricevibili .

CGUE, ordinanza 15 giugno 2023, causa C-499/21 ECLI EU C 2022 199 CGUE, sentenza 15 giugno 2023, causa C-501/21 ECLI EU C 2023 480