Nella ripartizione della reversibilità tra prima e seconda moglie non rileva solo la durata del matrimonio

Il giudice di merito deve infatti tenere in considerazione anche l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e le condizioni economiche delle due, oltre alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

La Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di prime cure che aveva determinato la quota del trattamento di reversibilità spettante all'ex moglie del defunto nella misura del 70% e nel 30% quella spettante alla seconda moglie superstite . La decisione era fondata sulla durata del primo matrimonio di circa 36 anni, elemento a cui era poi stato applicato il correttivo derivante dalla convivenza con la seconda moglie per un periodo di 16 anni, fino al momento del decesso dell'uomo. Erano inoltre state prese in considerazione anche le condizioni economiche e la capacità lavorative di entrambe le parti. La seconda moglie ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi, in particolare, per aver la Corte territoriale ricompreso nel calcolo della durata del primo matrimonio anche il periodo intercorrente tra il provvedimento di separazione e quello di divorzio, operando così una illegittima inversione dell'onere della prova a suo danno e dando rilievo solo alla durata legale e non a quella effettiva del matrimonio. Il ricorso non trova accoglimento da parte della S.C. La giurisprudenza consolidata afferma infatti che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite , entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali , dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale Cass. civ. n. 5268/2020 Cass. civ. n. 14383/2021 . Nella valutazione del giudice di merito trova inoltre spazio l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e le condizioni economiche dei due aventi diritto. In altre parole, il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale durata del matrimonio , ma tale elemento non può essere esclusivo e deve concorrere con ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e le condizioni economiche dei due, oltre alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali . Tali elementi, inoltre, non devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto. La sentenza impugnata ha complessivamente applicato correttamente i summenzionati principi, secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo, nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, sottraendosi dunque ad ogni censura di legittimità.

Presidente Berrino – Relatore Calafiore Rilevato che con sentenza del 10.1.2018, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da G.G.F. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva determinato la quota del trattamento di reversibilità spettante a G.M. ex coniuge titolare di assegno divorzile nella misura del 70,91% e quella spettante alla G. coniuge superstite nella misura del 29,09% e condannato l'1.N.P.G.I. al pagamento delle quote di reversibilità come determinata la Corte di appello di Bologna, a sostegno della decisione impugnata, ha evidenziato che il matrimonio della G. era durato per circa 36 anni, dal 1961 alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenuto nel 2009 a tale dato è stato applicato il correttivo derivante dalla durata della convivenza more uxorio con la G. per cui l'intera durata della convivenza con quest'ultima era pari a 16 anni, dal 2000 al decesso del C. , avvenuto nel […] non poteva valere poi, per correggere in negativo la posizione della ex moglie, la circostanza che la convivenza con la stessa fosse cessata già durante la separazione, sin dal 1978 inoltre, la comparazione tra le due situazioni patrimoniali risultava congrua, senza che assumesse rilievo che sulla G. pesava anche un debito come garante concesso al coniuge deceduto i giudici di secondo grado hanno confermato, quindi, la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità effettuata dal Tribunale, tenuto conto anche dell'incidenza delle condizioni economiche e della capacità lavorativa delle parti G. ricorre per la cassazione avverso la sentenza impugnata con un motivo, successivamente illustrato da memoria G.M. e I.N.P.G.I. non hanno svolto attività difensive chiamata la causa all'adunanza camerale del 28 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta art. 380 bis 1, comma 2, c.p.c. Considerato che con unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce, in relazione all' art. 360, comma 1 n. 3 , c.p.c. , la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 si duole, in particolare, del fatto che la Corte di appello aveva considerato, nella durata del matrimonio, anche il periodo compreso tra la data del provvedimento di separazione e quella di divorzio, così operando una illegittima inversione dell'onere della prova, dando rilievo solo alla durata legale e non a quella effettiva del matrimonio, valutando, allo stesso modo, il periodo ante e post separazione, anche se non era stata fornita la prova della sua effettiva rilevanza rispetto alle singole condizioni la Corte territoriale si è attenuta ai principi elaborati da questa Corte in tema di determinazione della quota della pensione di reversibilità si è affermato che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268 Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358 Cass. n. 14383 del 2021 ai fini, poi, della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno considerati pure l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata delle convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso Cass., 21 settembre 2012, n. 16093 Cass., 21 giugno 2012, n. 10391 Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268 in conclusione, il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale durata del matrimonio , la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice e deve tenere conto alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999 di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto Corte Cass., 30 marzo 2004, n. 6272 Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358 Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399 Cass.n. 14383 del 2021 ciò posto, la Corte di appello di Bologna ha evidenziato che il matrimonio della G. era durato per circa 39 anni, dal 1961 alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre l'unione con la ricorrente era durato dal OMISSIS , epoca di decesso del C. i giudici di secondo grado hanno, poi, confermato la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità effettuata dal Tribunale, tenuto conto anche dell'incidenza delle condizioni economiche e della capacità lavorativa delle parti e, per converso, ritenendo ininfluente la circostanza che la ricorrente avesse assunto un debito in garanzia di un finanziamento, destinato a cessare dopo due anni, di cui aveva fruito la sentenza impugnata ha, dunque, correttamente applicato i principi esposti nel determinare le quote rispettivamente spettanti alle odierne parti e ciò, secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo, nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che, come già detto, non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità in conclusione, il ricorso deve essere rigettato nulla va disposto per le spese del presente giudizio, attesa la mancanza di attività difensive delle parti intimate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.