Condannato l’imputato “esasperato” per il disturbo e le provocazioni ricevuti dai vicini stranieri

Protagonista della vicenda in oggetto è un imputato, accusato di stalking nei confronti di una vicina e del figlio minore , aggravato ai sensi dell’art. 604- ter c.p. in tal caso dall’odio razziale .

L'art. cit. prevede, ai fini dell'aumento per la circostanza aggravante , che la pena venga aumentata fino alla metà . La Corte d'appello avrebbe, quindi, erroneamente rideterminato il trattamento sanzionatorio previsto per l'accusato in otto mesi di reclusione, invece dei quattro corrispondenti alla richiamata previsione di legge. Ne consegue che in tema di aumento per la circostanza aggravante di cui all' art. 604- ter c.p. , la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione dell'entità dell'aumento di pena, quando le argomentazioni esposte nella motivazione del giudice di merito consentano alla Corte di esercitare la propria discrezionalità vincolata”, senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti , che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità e imporrebbero il giudizio di rinvio . Per tutti questi motivi, la S.C. annulla senza rinvio la pronuncia impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Presidente Guardiano – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato P.M. colpevole di atti persecutori nei confronti di M.K. e del figlio minore, aggravato anche ai sensi dell' art. 604 ter c.p. , nonché di lesioni personali volontarie aggravate nei confronti della prima, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia - ha delimitato la condotta contestata al capo A fino al OMISSIS , conseguentemente, rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione, e confermato nel resto al decisione di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Roberto Franco, nell'interesse dell'imputato, svolgendo due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazIone, carente e apparente con riguardo all'elemento soggettivo del reato, oggetto del quarto motivo di appello, con cui si poneva in evidenza, con puntuali deduzioni, la circostanza che i fatti fossero stati connotati da reciprocità, in quanto relativi a dissidi correlati alla convivenza tra vicini, nonché ai litigi tra i figli dell'imputato e quello della persona offesa. Secondo il ricorrente, alcuni comportamenti sono stati dettati dalla esasperazione per il disturbo e le provocazioni ricevuti dalla persona offesa. Ci si duole che la Corte di appello non si sia confrontata con le doglianze devolute con l'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia erronea applicazione dell' art. 604 ter c.p. , e l'illegalità della pena, dal momento che la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha operato, ai fini della circostanza aggravante dell'odio razziale, un aumento sulla pena base, individuata in mesi otto di reclusione, pari a mesi otto di reclusione, ovvero ben oltre il limite legale che la predetta norma indica fino alla metà . Considerato in diritto 1.È fondato il secondo motivo di ricorso, a cui consegue la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto, il ricorso risulta inammissibile. 2.11 primo motivo risulta inammissibilmente proposto in quanto reiterativo di doglianza già affrontata correttamente dalla Corte di appello, e tendente a una rivalutazione del fatto e delle fonti di prova, non consentita dinanzi al Giudice di legittimità. Come affermato già da Sez. U. n. 6402/1997, Dessimone, Rv. 207944, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, non censurabile dalla Corte di Cassazione se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza. Il controllo di legittimità non riguarda nè la ricostruzione di fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 2.1. D'altro canto, il motivo risulta anche generico per omesso confronto con la motivazione resa dalla sentenza impugnata sul punto denunciato. La sentenza impugnata ha, infatti, specificamente scrutinato l'elemento soggettivo, misurandosi con le deduzioni difensive, che ha ritenuto prive di fondamento osservando come la pretesa difensiva di individuare una reciprocità di comportamento molesti, così come di delineare le condotte del P. quali reazioni a disturbi generati da comportamenti della M. o del suo bambino, tali da escludere la gratuità delle condotte, risulta, pertanto, del tutto priva di fondamento e, anzi, pienamente contraddetta dalle emergenze istruttorie pg. 10 . 2.2. Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a riportare integralmente il motivo di appello e il passaggio argornentativo della sentenza impugnata, senza alcuna annotazione critica, finendo per sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425 Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568 Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109 vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boul artour . La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c all'inammissibilità ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157 Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751 Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568 Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710 . Motivi del genere più che specifici, come richiede Ìart. 581 c.p.p., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 conf. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710 . 3. È, invece, fondato, come premesso, il secondo motivo. Va ricordato che Ìart. 604-ter c.p. prevede, ai fini dell'aumento per la circostanza aggravante qui contestata, che la pena è aumentata fino alla metà . Ora, come emerge dalla sentenza impugnata, la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha individuato una pena base pari a otto mesi di reclusione, rispetto alla quale, in conformità alla richiamata previsione di legge, l'aumento, pari, nel massimo, alla metà, corrisponde a mesi quattro di reclusione. Risulta, dunque, erroneamente individuato, dalla sentenza impugnata, un aumento corrispondente non già alla metà, ma al doppio della pena base. 3.1. L'errore di calcolo nel quale è incorsa la Corte di appello può essere emendato in questa Sede, emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata che il Giudice a quo abbia voluto commisurare l'aumento per la circostanza aggravante di cui all' art. 604 ter c.p. , nella sua misura massima che, appunto, qui corrisponde a mesi quattro di reclusione. La pena finale, operati anche gli aumenti, come determinati dalla Corte di appello, per la continuazione, sia interna che per il reato di cui al capo B - pari a complessivi mesi quattro di reclusione risulterà, quindi, quella di anni uno e mesi quattro ch reclusione. 3.2. Giova ricordare che la Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. I , c.p.p., come sostituito dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 67, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito. Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Rv. 272458 . 3.3. Può, dunque, affermarsi che, in tema di aumento per la circostanza aggravante di cui all' art. 604 -ter c.p. , la Corte di cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione dell'entità dell'aumento di pena, quando le argomentazioni esposte nella motivazione del giudice di merito consentano alla Corte di esercitare la propria discrezionalità vincolata , senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità e imporrebbero il giudizio di rinvio. 4. L'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminato in anni uno e mesi quattro di reclusione. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. N. 196 del 2003, art. 5 2 in quanto imposto dalla legge.