Un imputato, accusato di maltrattamenti in famiglia, ricorre in Cassazione sostenendo che, in seguito alle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia d.lgs. numero 150/2022 , il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di disporre l’avvio di un programma di giustizia riparativa, «facoltà esercitabile anche d’ufficio in base alla nuova previsione contenuta dall’articolo 129-bis c.p.p.».
La doglianza è infondata. Le nuove previsioni dell'articolo cit. e dell'articolo 419, comma 3-bis, c.p.p. non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione. in particolare, l'articolo 129-bis c.p.p., «nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d'ufficio l'invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere – essenzialmente discrezionale – riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi». Lo stesso articolo 419, comma 3-bis, c.p.p. «non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l'avviso venga omesso né può ritenersi che l'omissione vada a ledere il diritto dell'imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento». Inoltre, il Collegio specifica che «la deduzione della nullità della sentenza per una violazione asseritamente intervenuta prima della formulazione della richiesta di patteggiamento, esula dalle ipotesi rispetto alle quali l'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. consente la proposizione del ricorso in cassazione». Per tutti questi motivi, viene dichiarato inammissibile il ricorso in oggetto.
Presidente Petruzzellis – Relatore Di Geronimo Ritenuto in fatto 1. Nei confronti del ricorrente veniva emessa sentenza di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'articolo 572 c.p 2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto un unico motivo con il quale deduce la nullità conseguente alla violazione degli articolo 129-bis e 419, comma bis, c.p.p Sostiene il ricorrente, infatti, che a seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia , il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di disporre l'avvio di un programma di giustizia riparativa, facoltà esercitabile anche d'ufficio in base alla nuova previsione contenuta all'articolo 129-bis c.p In ogni caso, l'imputato avrebbe dovuto ricevere l'avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Occorre in primo luogo precisare che le nuove previsioni contenute all'articolo 129-bis e 419, comma 3-bis, c.p.p. non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione. In particolare, l'articolo 129-bis c.p.p., nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d'ufficio l'invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere - essenzialmente discrezionale - riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi. A ben vedere, infatti, l'opzione circa la sollecitazione del procedimento riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia del reato, ai rapporti tra l'autore e la persona offesa, all'idoneità del percorso ripartivo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto. Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, nè di motivare la sua scelta con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, nè speciale, nè di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all'articolo 178, lett.c , c.p.p Analoghe considerazioni valgono anche in relazione all'omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa contemplato dall'articolo 419, comma 3-bis, c.p.p La norma, infatti, non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l'avviso venga omesso, nè può ritenersi che l'omissione vada a ledere il diritto dell'imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento. L'avviso in esame, a ben vedere, ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in una fase in cui l'imputato beneficia dell'assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l'accesso al programma di giustizia riparativa. 2.1. Occorre, infine, aggiungere che la deduzione della nullità della sentenza per una violazione asseritamente intervenuta prima della formulazione della richiesta di patteggiamento, esula dalle ipotesi rispetto alle quali l'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. consente la proposizione del ricorso in cassazione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.