Compensi determinati dallo studio legale in base ad una convenzione e abusivo frazionamento del credito

La richiesta da parte dell'avvocato di plurimi decreti ingiuntivi aventi ad oggetto ciascuno il pagamento del compenso professionale relativo ad uno specifico incarico, determinato in forza di una convenzione, costituisce abusivo frazionamento del credito? La parola alla Cassazione.

La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte riguarda il frazionamento del credito da parte di uno studio legale associato nei confronti di una compagnia assicurativa sua cliente. Lo studio legale, infatti, aveva proposto 250 ricorsi monitori per altrettanti incarichi di difesa svolti a favore dell'assicurazione. In primo grado, il Tribunale ravvisava il frazionamento abusivo , valorizzando l'esistenza di un accordo di fissazione dei compensi, sia per gli incarichi futuri, che per quelli pregressi fatturati successivamente , chiarendo che tale convenzione dava conto della riconducibilità delle singole prestazioni ad una relazione unitaria . La controversia è così giunta sino in Cassazione, che ha confermato la decisione di primo grado secondo i Giudici, infatti, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio , proporre plurime richieste giudiziali di adempimento . Ciò vale anche quando i singoli crediti azionati abbiano origine in fatti costitutivi storicamente distinti che si siano, però, verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti e che siano tra loro simili e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali . In tali ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali , riconducibili a un rapporto unitario instauratosi tra le stesse parti, ne impone la deduzione in un unico giudizio, salvo che il creditore non abbia un interesse oggettivo alla loro tutela frazionata . Ne consegue che, in presenza di un'unica convenzione conclusa dall'avvocato con il suo cliente, che disciplini, nell'ambito di un rapporto continuativo ed unitario , i criteri di quantificazione dei compensi per gli incarichi di volta in volta conferiti, il pagamento di tutti i compensi, ancorché relativi ad incarichi professionali diversi, deve essere domandato in un unico giudizio . Accolto, invece, il ricorso incidentale della compagnia di assicurazione, secondo la quale il Tribunale, dopo aver accertato l'abusivo frazionamento del credito, non poteva limitarsi a compensare le spese dei giudizi di opposizione, dovendo anche eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento e verificare se e in che misura l'introduzione di più cause con la proposizione di altrettanti ricorsi per decreto ingiuntivo per ciascun credito avesse aggravato i costi complessivi del giudizio, inclusi quelli della fase monitoria, avendo la sola compensazione delle spese del giudizio di opposizione l'effetto di mitigare, ma non elidere, il pregiudizio causato dal frazionamento .

Presidente D'Ascola – Relatore Cannato Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 1245/2016, il Giudice di Pace di Caserta - pronunciandosi sulle riunite domande di opposizione proposte dalla Zurich Insurance Public Limited Company avverso i decreti-ingiuntivi emessi dal Giudice di pace di Caserta n. 82/2014, n. 84/2014, n. 191/2014, n. 212/2014, n. 215/2014, n. 216/2014, n. 265/2014, n. 373/2014, n. 381/2014 e n. 385/2014, con i quali si ingiungeva il pagamento, a favore dell'Associazione Professionale Studio Legale B., degli importi recati da alcune fatture riferibili all'attività professionale svolta in favore della compagnia Zurich Insurance PLC in forza della Convenzione Tariffaria del 19 luglio 2007 e dei successivi accordi per i quali veniva, altresì, riconosciuta alla ricorrente un'ulteriore somma forfettaria a titolo di trasferta per ogni procedimento giudiziario curato - le rigettava. Il citato Giudice di pace, pur verificata la sussistenza dei presupposti del frazionamento del credito, non dichiarava l'improponibilità delle singole azioni esercitate in via monitoria, ma, ritenuto di aver posto rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno con la riunione dei giudizi, rilevava l'infondatezza delle opposizioni, confermando i decreti ingiuntivi per le somme intimate al netto della ritenuta d'acconto, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, nonché alle spese legali liquidate nei provvedimenti monitori, compensando le spese del giudizi di opposizione. 2. Decidendo sull'appello interposto dalla Zurich Insurance Public Limited Company e dalla Zurich Insurance Company LTD già Zuritel s.p.a. e nella costituzione dell'appellato Studio Legale il quale, non ritenendo sussistente la parcellizzazione del credito, proponeva anche appello incidentale instando per la riforma della sentenza di prime cure, con riconoscimento in proprio favore delle spese dei giudizi di opposizione , il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 614/2018, accertata e dichiarata la carenza di interesse ad agire della Zurich Insurance Company LTD in quanto non era parte del giudizio di primo grado , rigettava gli appelli principale della Zurich Insurance Public Limited Company e incidentale della Studio B., compensate fra le parti le spese del grado. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ritenuta la tempestività ed ammissibilità dell'appello, verificata l'intervenuta regolarizzazione dell'atto introduttivo mediante il deposito della procura, dichiarava la carenza di interesse della Zurich Insurance Company LTD a proporre impugnazione, non avendo rivestito la qualità di parte nel giudizio di primo grado, e respingeva l'eccezione di nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio, ravvisando tra le distinte controversie una mera pregiudizialità logica ha escluso anche un rapporto di continenza per l'identità solo parziale delle distinte controversie, pendenti inoltre - in fasi diverse, sostenendo che sulla liceità del frazionamento non era intervenuto alcun giudicato esterno, come invece sostenuto dallo Studio professionale, rilevando che tale frazionamento produce effetti processuali e non vincola in altri giudizi e che non era neppure provata la definitività delle precedenti pronunce. Ha poi evidenziato che detta convenzione non si limitava a determinare l'obbligo di applicare un determinato trattamento economico a seconda del valore della lite e a fissare i doveri di comportamento dell'associazione, ma disciplinava anche la fase eventualmente patologica del rapporto, chiarendo che, fermo il potere di recesso per giusta causa dalla convenzione, allorché il rapporto si risolva le pratiche in corso dovranno essere restituite al Gruppo Zurich, senza la necessità di una revoca formale del singolo mandato . Le singole attività difensive andavano perciò inquadrate in un rapporto continuativo più ampio, la cui risoluzione avrebbe determinato automaticamente la caducazione dei singoli incarichi, non qualificabili, dunque, come autonoma fonte delle reciproche obbligazioni tra le parti, ma come mera esecuzione di un accordo normativo. Ribadita la sussistenza del frazionamento abusivo del credito rigettando, di conseguenza, anche l'unico motivo di appello incidentale formulato dall'appellata associazione professionale , il Tribunale ha escluso che l'associazione avesse un interesse concreto alla proposizione di autonomi giudizi per ciascun credito, ma ha ritenuto che l'abuso del processo fosse venuto meno per effetto della disposta riunione dei giudizi di opposizione. Alla stregua della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate anche in dipendenza degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e stante la parziale integrazione della motivazione dell'impugnata sentenza, ravvisava la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del grado. 3. La cassazione della sentenza è chiesta dall'Associazione Professionale Studio legale B. & associati con ricorso basato su sei motivi. La Zurich Insurance P.L.C., resiste con controricorso e con ricorso incidentale in un unico motivo. La ricorrente principale ha anche formulato controricorso avverso il suddetto ricorso incidentale, ai sensi dell' art. 371 c.p.c. , comma 4. Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 112,342 e 345 c.p.c. , deducendo che la Zurich Insurance PLC, proponendo appello, aveva sollevato difese contraddittorie, dapprima esprimendosi a favore dell'ammissibilità delle domande separatamente proposte, salvi gli effetti sulle spese processuali, e poi chiedendo, senza alcuna argomentazione, la revoca delle ingiunzioni di pagamento, introducendo una domanda nuova. Il motivo è infondato. L'eccezione di inammissibilità o improponibilità della domanda monitoria e la richiesta di revoca delle ingiunzioni erano state proposte già nell'atto di opposizione, in alternativa alla compensazione delle spese. Inoltre, l'esame del gravame mostra che le ragioni di contestazione in ordine all'illegittimità del frazionamento erano state puntualmente dedotte, evidenziando che l'Associazione professionale aveva proposto un numero considerevole di ricorsi monitori con riferimento a crediti nascenti da un rapporto unitariamente regolato, individuando le possibili conseguenze di una tale scelta processuale, con un preciso richiamo all'elaborazione teorica del tema dell'abuso del processo. La richiesta di revoca dei provvedimenti monitori non introduceva alcuna modifica delle conclusioni già formulate, né sostanziava una domanda nuova, considerato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente riveste la qualità di convenuto sostanziale e, ove si limiti a chiedere il rigetto o l'inammissibilità della domanda monitoria, non formula domande in senso tecnico, ma mere difese o eccezioni, deducibili in appello Cass. n. 24815/2005 e Cass. n. 16011/2003 né, peraltro, di tali richieste l'Associazione professionale ha ragione di dolersi, non avendo esse avuto alcun seguito, poiché il Tribunale ha ritenuto che l'abuso del processo potesse dar luogo esclusivamente alla compensazione delle spese dei giudizi di opposizione. 2. Il secondo motivo deduce la violazione dell' art. 329 e 346 c.p.c. e 2909 c.c. Si espone che il Giudice di pace di Caserta, con le sentenze nn. 929 e 957 del 2017, aveva escluso l'abusivo frazionamento, sancendo l'autonomia dei singoli crediti e la loro non riconducibilità ad un rapporto unico fondato sulla convenzione tariffaria del 2007. Tali statuizioni non erano state impugnate dalla Zurich Insurance PLC ed erano passate in giudicato, vincolando su aspetti e questioni comuni alla presente controversia. La censura e', innanzitutto, inammissibile poiché non si confronta con la decisione di appello nella parte in cui ha esplicitamente negato che vi fosse prova del passaggio in giudicato delle sentenze dei giudici di pace che avevano escluso il frazionamento, statuizione non attinta dai motivi di ricorso, benché sufficiente, anche da sola, a respingere l'eccezione. Il motivo è infondato anche nel merito, dovendo ribadirsi che la pronuncia sul frazionamento ha valore meramente processuale, avendo attinenza alle sole richieste separatamente decise, alla particolare qualificazione della domanda e alle vicende processuali relative a ciascuna di esse. Questa Corte ha, infatti, specificamente stabilito che la violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata e non impedisce né che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti, né, a fortiori, che, in quest'ultimo giudizio, la predetta questione sia diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità della domanda v., per tutte, Cass. n. 24371/2021 . 3. Il terzo motivo - articolato in plurime sub-censure - prospetta la violazione degli art. 101 c.p.c. , comma 2, artt. 24 e 111 Cost. , art. 12 preleggi, artt. 1175,1321,1322,1346,1362,2222 e 2729 c.c. , artt. 85,101,115,116 c.p.c. e art. 11 codice deontologico, sostenendo che a la qualificazione della convenzione tariffaria come contratto normativo era stata assunta a sorpresa, senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti b non si configurava un contratto normativo, poiché la convenzione si applicava anche agli incarichi di difesa assegnati prima della stipula, fatturati successivamente c il contenuto della convenzione non consentiva di individuare ex ante - ai sensi dell' art. 1346 c.c. - quali mandati sarebbero stati conferiti all'Associazione professionale d non occorreva far riferimento in via analogica alla figura del contratto normativo, potendosi agevolmente applicare a ciascun rapporto la disciplina del contratto di opera professionale e la convenzione costituiva un mero patto accessorio e non la fonte del conferimento degli incarichi, intervenendo principalmente sugli aspetti economici di ciascuno di essi f la predetta convenzione aveva lo scopo di fissare i compensi anche in caso di interruzione o di recesso dal rapporto professionale, evitando l'applicazione delle tariffe l'interpretazione fatta propria dal Tribunale, riguardo alla possibilità di scioglimento anticipato su iniziativa della Zurich, avrebbe comportato la nullità dell'accordo, dato che la risoluzione non poteva determinare l'esaurimento dell'attività professionale prima che il difensore fosse stato sostituito. La clausola incideva - invece - solo sul rapporto fiduciario tra professionista e cliente e non sul singolo rapporto obbligatorio nascente da ciascun incarico g la sentenza risulterebbe fondata su elementi presuntivi privi di rilevanza, contrastanti con le prove e smentiti dal comportamento della debitrice e dalle vicende intercorse riconducibili alle molteplici diffide inoltrate al termine di ciascun incarico e alle difficoltà finanziarie provocate dal ritardo nei pagamenti h non era lecito far dipendere l'unicità del rapporto dalla sola condotta della parte creditrice, per aver essa depositato 250 ricorsi monitori, trattandosi di comportamento privo di univocità i sussisteva, infine, l'interesse alla trattazione separata dei singoli crediti, occorrendo evitare lo svolgimento di un processo monstre , il conseguente appesantimento delle attività processuali, l'aumento delle spese giudiziali e il potenziale danno all'erario provocato dalla durata della causa ai sensi della L. n. 89 del 2001 . Il motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni. 3.1. La sentenza ha correttamente ravvisato l'abusivo frazionamento del credito per effetto della proposizione di 250 ricorsi monitori per altrettanti incarichi di difesa, valorizzando l'esistenza di un accordo di fissazione dei compensi, sia per gli incarichi futuri, che per quelli pregressi fatturati successivamente , chiarendo che tale convenzione dava conto della riconducibilità delle singole prestazioni ad una relazione unitaria. Non si è in presenza - innanzitutto - di una pronuncia assunta a sorpresa, in violazione del contraddittorio la riconduzione dell'accordo allo schema del contratto normativo appare frutto di una mera qualificazione giuridica, che non andava previamente segnalata o proposta all'esame delle parti. Da una tale omissione non derivava la configurazione di altro vizio processuale diverso dall' error iuris in iudicando ovvero dall' error in iudicando de iure procedendi , la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto sussistente Cass. n. 11440/2021 Cass. n. 11308/2020 Cass. n. 17473/2018 Cass. n. 11453/2014 Cass. SU n. 20935/2009 . In ogni caso, come meglio sarà evidenziato, era sufficiente anche solo l'esistenza di una relazione unitaria dal punto di vista fattuale nell'ambito della quale erano state svolte le singole attività, e di una molteplicità di crediti che, sebbene fondati su autonomi fatti costitutivi in senso giuridico, apparissero simili o omogenei per contenuto e natura. 3.2. Il perfezionamento di un contratto normativo trova - in ogni caso - riscontro nella principale finalizzazione dell'accordo, volto a fissare le condizioni di futuri incarichi, non essendo escluso dal fatto che le parti avessero inteso regolare anche le attività precedentemente svolte fatturate successivamente , sempre nell'ambito di una relazione unitaria. L'attrazione di tali rapporti pregressi nell'alveo della successiva convenzione tariffaria costituisce un effetto della scelta - rimessa all'autonomia delle parti - di applicare retroattivamente le condizioni economiche, essendo peraltro indubbio che - per la parte che qui interessa - il credito di cui si discute scaturisse da attività professionali successive, espletate nel pieno vigore della convenzione. Tale regolazione unitaria, anche se assunta ex post, dava conto proprio dell'omogeneità e della già in essere unitarietà dei rapporti, nei termini di seguito evidenziati, non opponendosi affatto alla configurabilità del frazionamento. 3.3. Quanto all'indeterminabilità dell'oggetto dell'accordo, i singoli mandati professionali non scaturivano dalla convenzione, traendo da essa solo la loro disciplina normativa ed economica, essendo lo scopo del contratto proprio quello di regolare i rapporti che di volta in volta le parti avrebbero costituito successivamente, apparendo rispettosa dei requisiti previsti dall' art. 1346 c.c. già solo per effetto della puntuale predeterminazione delle condizioni destinata a valere in futuro. Non era in alcun caso esclusa l'applicazione delle norme del contratto d'opera professionale per gli aspetti e le questioni regolati dall'accordo quanto, ad es., alla possibilità di stabilire un compenso diverso da quello tariffario art. 2233 c.c. , comma 1 alla necessità dell'accordo scritto sul corrispettivo art. 2233 c.c. , comma 3 alla regolazione del diritto di recesso art. 2237 c.c. , né può dirsi che il Tribunale abbia fatto ricorso all'analogia in assenza dei relativi presupposti giustificativi. Fatte tali precisazioni, è invece decisivo evidenziare che - ai fini di cui si discute - non vengono in considerazione né eventuali patologie negoziali della convenzione, né la qualificazione dell'accordo come contratto professionale o normativo, ma solo il dato fattuale della riconducibilità ed omogeneità dei singoli incarichi nell'ambito di una relazione unitaria svoltasi nel tempo e peraltro anche giuridicamente sancita proprio con la convenzione di cui si discute . L'asserita nullità delle clausole del contratto quadro, nella parte in cui avrebbero inciso sull'ultrattività del rapporto di rappresentanza processuale fino alla sostituzione del difensore e sul rapporto fiduciario, non escludeva il divieto di frazionamento, né occorreva stabilire se detta convenzione costituisse un patto accessorio ai singoli rapporti, da considerare giuridicamente autonomi. 3.4. A tale proposito è utile premettere che, in linea generale, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio , proporre plurime richieste giudiziali di adempimento Cass. SU n. 23726/2007 Cass. n. 19898/2018 Cass. n. 15398/2019 Cass. n. 26089/2019 Cass. n. 9398/2017 Cass. 17019/2018 . Le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata Cass. SU n. 4090/2017 ma vedi anche Cass. n. 31012/2017 Cass. n. 17893/2018 Cass. n. 6591/ 2019 . Esplicito e', però, l'avviso che anche la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda esistenziale , sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla giustizia sostanziale della decisione che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata , sulla durata ragionevole dei processi in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale e sulla stabilità dei rapporti in relazione al rischio di giudicati contrastanti v., ancora, Cass. SU n. 4090/2017 . Da tale prospettiva, si è reso necessario puntualizzare che a l'espressione medesimo rapporto di durata va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia b nell'espressione medesimo fatto costitutivo , l'aggettivo medesimo va inteso come sinonimo di analogo e non di identico Cass. n. 24371/2021 Cass. n. 14143/2021 Cass. n. 24130/2020 Cass. n. 31308/2019 , relativa a distinti crediti professionali tra le stesse parti e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell' art. 1173 c.c. , configurandosi in tal caso il medesimo diritto di credito, ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la stessa natura di quello che, nell'ambito del rapporto tra le parti, sia stato già dedotto in giudizio l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti , ma tra loro giuridicamente simili Cass. n. 4282/2012 Cass. n. 9317/2013 . Configura frazionamento abusivo il caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti ciò, quantomeno, tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali. In tali e in altre simili ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili come insegnano le Sezioni Unite nell'ambito di un rapporto che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare pur se in via di mero fatto tra le stesse parti, ne impone la deduzione ove esigibili nello stesso giudizio salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata cfr. testualmente, Cass. n. 24371/2021 . Anche in tal caso si impone la loro contestuale introduzione se esigibili nello stesso giudizio, ove la parte non dimostri di aver interesse alla proposizione di cause autonome cfr. Cass. n. 14143/2021 Cass. n. 28847/2021 . Non va, quindi, enfatizzato il fatto che il compenso scaturisse da un incarico distinto dagli altri, venendo tutte le singole pretese, azionate separatamente, ad inscriversi nell'ambito di un rapporto che le parti avevano pattiziamente disciplinato in modo uniforme nei contenuti economici e nell'ambito di una relazione continuativa ed unitaria, come confermato proprio dall'adozione di un'unica convenzione valevole sia per il passato, che per il futuro. Ciascuna pretesa, pertanto, era fondata su fatti che, seppur distinti, erano tra loro simili e come tali erano stati disciplinati dalle parti, dovendosene richiedere il pagamento in un unico giudizio. Quanto, poi, all'interesse alla trattazione separata, il relativo accertamento compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità Cass. n. 14143/2021 Cass. SU n. 4090/2017 . Nella specie, il Tribunale ne ha motivatamente escluso in concreto la sussistenza, evidenziando che i singoli giudizi erano tutti basati su un'istruttoria documentale e si erano esauriti in due sole udienze mentre la proposizione di più processi era stata giustificata solo dal fatto di voler scongiurare la qualificazione del rapporto quale subordinazione, senza che ne venissero dedotti il fondamento o i rischi ad essi connessi. 4. Il quarto motivo denuncia l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt. 88 e 96 c.p.c. Assume l'Associazione ricorrente di aver puntualmente evidenziato le condotte che giustificavano la condanna della Zurich Insurance PLC per responsabilità processuale aggravata, condotte di cui la sentenza non avrebbe affatto tenuto conto, precisando infine che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non era dedotta la responsabilità di cui all' art. 96 c.p.c. , comma 3 ma l'ipotesi di cui al comma 1 suddetta disposizione. 5. Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 88,91 e 92 c.p.c. , censurando l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza anche riguardo alle spese di secondo grado, sull'assunto che la stessa avrebbe dovuto dar rilievo al principio di causalità, rilevando che le eccezioni della citata società Zurich erano state integralmente rigettate. I due appena esposti motivi quarto e quinto sono assorbiti, poiché, per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale di cui si darà conto in seguito, sulle spese del giudizio di appello e sull'eventuale responsabilità processuale dell'appellante dovrà nuovamente pronunciare il giudice del rinvio. 6. Il sesto motivo denuncia la violazione la violazione degli artt. 91,92 e 96 c.p.c. , censurando la pronuncia di compensazione delle spese adottate nei rapporti con la Zurich Insurance Company LTD, che aveva resistito alla domanda e formulato difese, impegnando l'Associazione in una gravosa difesa delle proprie ragioni. Il motivo è infondato, essendo indubbio che la soccombenza in giudizio non osta alla possibilità di compensare le spese processuali, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, agganciata ai presupposti dell' art. 92 c.p.c. , la cui sussistenza appare, nello specifico, solo genericamente contestata. La censura appare - difatti - pressoché esclusivamente volta a sostenere che le spese andavano poste a carico della ex Zuritel s.p.a. in ragione della dichiarata carenza di interesse a partecipare al giudizio di appello e in considerazione dell'attività difensiva che lo Studio professionale aveva dovuto svolgere per effetto di tale intervento. La compensazione appare, per contro, motivatamente adottata alla luce delle particolarità del caso concreto e dell'esiguità dell'attività che tale intervento aveva comportato. Peraltro, la Zurich Insurance Company LTD non era neppure totalmente estranea al giudizio, avendo speso la qualità di originaria parte sostanziale dei rapporti sostanziali controversi, in cui era subentrata la Zurich Insurance Public PLC, avendo interesse alla definitiva stabilizzazione dell'accertamento sulla titolarità dei suddetti rapporti professionali e dei relativi crediti. 7. L'unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli art. 88 c.p.c. , art. 1175 c.c. e art. 2 Cost. , sostenendo che il Tribunale, dopo aver accertato l'abusivo frazionamento del credito, non poteva limitarsi a compensare le spese dei giudizi di opposizione, ma doveva regolare anche quelle dei relativi decreti ingiuntivi ovvero riguardanti le rispettive fasi monitorie , non risultando altrimenti eliminati tutti gli effetti dell'abuso del processo ed anzi consentendo alla parte creditrice di trarne vantaggio. Il motivo - come appena preannunciato - è fondato per le ragioni che seguono. Occorre premettere che le conseguenze dell'abusivo frazionamento del credito non si esauriscono sul piano della sola regolazione delle spese processuali, ma comportano l'inammissibilità delle domande separatamente proposte, ferma restando la possibilità di riproporle in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria v., sempre, Cass. SU n. 4090/2017 Cass. n. 14143/2021 Cass. n. 28847/2021 e Cass. n. 24371/2021 . La contraria soluzione adottata dal Tribunale non e', tuttavia, oggetto di ricorso e non è suscettibile di cassazione, avendo la Zurich Insurance PLC chiesto esclusivamente lo stralcio delle spese monitorie , senza invocare la cassazione della condanna al pagamento del credito cfr. ricorso incidentale, pag. 18 . La censura è - pur entro tali limiti - meritevole di accoglimento la mancata declaratoria di improponibilità delle domande separatamente proposte non esonerava il giudice dal compito di eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento e di verificare se e in che misura l'introduzione di più cause con la proposizione di altrettanti ricorsi per decreto ingiuntivo per ciascun credito avesse aggravato i costi complessivi del giudizio, inclusi quelli della fase monitoria, avendo la sola compensazione delle spese del giudizio di opposizione l'effetto di mitigare, ma non elidere, il pregiudizio causato dal frazionamento. Occorreva valutare - e tale compito dovrà essere ora assolto dal giudice di rinvio - la vicenda processuale in considerazione dell'unitarietà sostanziale e fattuale del rapporto in cui si inscrivevano i singoli incarichi, dovendosi escludere, anche a prescindere dalla soccombenza, la ripetizione delle spese causate da condotte processuali contrarie a buona fede art. 92 c.p.c. , comma 1, e art. 88 c.p.c. , previa eventuale revoca degli emessi decreti ingiuntivi. 8. In conclusione, vanno respinti i primi tre motivi, nonché il sesto, del ricorso principale, con assorbimento del quarto e quinto dello stesso ricorso, mentre va accolto l'unico motivo del ricorso incidentale. La sentenza deve, perciò, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale in composizione monocratica di S. Maria Capua Vetere, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il primo, secondo, terzo e sesto motivo del ricorso principale, accoglie l'unico motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti il quarto e quinto motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale in composizione monocratica di S. Maria Capua Vetere, in persona di altro magistrato.